Art. 21 bis
Disposizioni urgenti per i progetti PNRR degli enti pubblici di
ricerca
1. Al fine di garantire il completamento dei progetti finanziati
con risorse del PNRR a titolarita' degli enti pubblici di ricerca
vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca, il Fondo
ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e'
incrementato di euro 22.496.836 per l'anno 2026.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 22.496.836 per
l'anno 2026, si provvede:
a) quanto a euro 14.500.000, mediante corrispondente riduzione
delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'universita' e della ricerca ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, adottato ai sensi
dell'articolo 1, comma 1072, lettera d), della legge 27 dicembre
2017, n. 205;
b) quanto a euro 7.996.836, mediante corrispondente riduzione delle
somme iscritte nello stato previsione del Ministero dell'universita'
e della ricerca ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 11 giugno 2019, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 95,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145.))