Art. 21 bis 
 
Disposizioni urgenti per i  progetti  PNRR  degli  enti  pubblici  di
                               ricerca 
 
  1. Al fine di garantire il completamento  dei  progetti  finanziati
con risorse del PNRR a titolarita' degli  enti  pubblici  di  ricerca
vigilati dal Ministero dell'universita' e  della  ricerca,  il  Fondo
ordinario  per  gli  enti  e  le  istituzioni  di  ricerca   di   cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 5  giugno  1998,  n.  204,  e'
incrementato di euro 22.496.836 per l'anno 2026. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari  a  euro  22.496.836  per
l'anno 2026, si provvede: 
  a) quanto a  euro  14.500.000,  mediante  corrispondente  riduzione
delle  somme  iscritte  nello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'universita' e della ricerca ai sensi del decreto del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  28  novembre  2018,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 28 del  2  febbraio  2019,  adottato  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 1072, lettera  d),  della  legge  27  dicembre
2017, n. 205; 
  b) quanto a euro 7.996.836, mediante corrispondente riduzione delle
somme iscritte nello stato previsione del Ministero  dell'universita'
e della ricerca ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 11 giugno 2019, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 95,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145.))