Art. 40 
 
          Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 
                        21 marzo 2005, n. 66 
 
  1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, il
comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Il presente decreto, ai fini  della  tutela  della  salute  e
dell'ambiente, stabilisce le  specifiche  tecniche  dei  combustibili
destinati all'utilizzo nei  motori  ad  accensione  comandata  e  nei
motori ad accensione per compressione  per  i  veicoli  stradali,  le
macchine mobili non stradali, i  trattori  agricoli  e  forestali  e,
quando non sono in mare, le imbarcazioni da diporto e le  altre  navi
della navigazione interna.». 
 
          Note all'art. 40: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  citato
          decreto legislativo n. 66 del  2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 1 (Campo di applicazione).  -  1.  Il  presente
          decreto, ai fini della tutela della salute e dell'ambiente,
          stabilisce  le   specifiche   tecniche   dei   combustibili
          destinati all'utilizzo nei motori ad accensione comandata e
          nei motori ad accensione per  compressione  per  i  veicoli
          stradali, le  macchine  mobili  non  stradali,  i  trattori
          agricoli e  forestali  e,  quando  non  sono  in  mare,  le
          imbarcazioni da diporto e le altre navi  della  navigazione
          interna. 
                1-bis. Il presente decreto stabilisce, in aggiunta  a
          quanto previsto al comma 1,  i  metodi  di  calcolo  e  gli
          obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE
          relativa  alla  qualita'  dei  combustibili,  a   uso   dei
          fornitori, oltre che per i combustibili di cui al comma  1,
          anche per l'elettricita' usata nei veicoli stradali. 
                2. I combustibili utilizzati  dalle  imbarcazioni  da
          diporto e  dalle  altre  navi  della  navigazione  interna,
          quando  le  stesse  sono  in  mare,  sono   soggetti   alle
          disposizioni del titolo III alla parte quinta  del  decreto
          legislativo  3  aprile   2006,   n.   152,   e   successive
          modificazioni, relative  ai  combustibili  marittimi  delle
          navi.»