Art. 40
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo
21 marzo 2005, n. 66
1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, il
comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il presente decreto, ai fini della tutela della salute e
dell'ambiente, stabilisce le specifiche tecniche dei combustibili
destinati all'utilizzo nei motori ad accensione comandata e nei
motori ad accensione per compressione per i veicoli stradali, le
macchine mobili non stradali, i trattori agricoli e forestali e,
quando non sono in mare, le imbarcazioni da diporto e le altre navi
della navigazione interna.».
Note all'art. 40:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato
decreto legislativo n. 66 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. Il presente
decreto, ai fini della tutela della salute e dell'ambiente,
stabilisce le specifiche tecniche dei combustibili
destinati all'utilizzo nei motori ad accensione comandata e
nei motori ad accensione per compressione per i veicoli
stradali, le macchine mobili non stradali, i trattori
agricoli e forestali e, quando non sono in mare, le
imbarcazioni da diporto e le altre navi della navigazione
interna.
1-bis. Il presente decreto stabilisce, in aggiunta a
quanto previsto al comma 1, i metodi di calcolo e gli
obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE
relativa alla qualita' dei combustibili, a uso dei
fornitori, oltre che per i combustibili di cui al comma 1,
anche per l'elettricita' usata nei veicoli stradali.
2. I combustibili utilizzati dalle imbarcazioni da
diporto e dalle altre navi della navigazione interna,
quando le stesse sono in mare, sono soggetti alle
disposizioni del titolo III alla parte quinta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, relative ai combustibili marittimi delle
navi.»