Art. 41 
 
          Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 
                        21 marzo 2005, n. 66 
 
  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo  2005,
n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera i-sexies) e' sostituita dal seguente: 
      «i-sexies) fornitore: il fornitore quale definito  all'articolo
2, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 8 novembre  2021,  n.
199;»; 
    b) la lettera i-octies) e' sostituita dal seguente: 
      «i-octies)  biocarburanti:  i  biocarburanti   quali   definiti
all'articolo 2,  comma  1,  lettera  v)  del  decreto  legislativo  8
novembre 2021, n. 199;». 
 
          Note all'art. 41: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  citato
          decreto legislativo n. 66 del  2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 2 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
                  a) benzina: gli oli minerali volatili destinati  al
          funzionamento  dei  motori  a  combustione  interna  e   ad
          accensione comandata,  utilizzati  per  la  propulsione  di
          veicoli e compresi nei codici NC 2710 11 41,  2710  11  45,
          2710 11 49, 2710 11 51 e 2710 11 59; 
                  b) combustibile diesel: i  gasoli  specificati  nel
          codice  NC  2710  19  41  e  utilizzati  per  i  veicoli  a
          propulsione autonoma di cui  alle  direttive  70/220/CEE  e
          88/77/CEE; ricadono in tale  definizione  anche  i  liquidi
          derivati dal petrolio compresi nei codici NC2710  19  41  e
          2710 19 45, destinati all'uso nei motori ad accensione  per
          compressione di macchine mobili non stradali  di  cui  alla
          direttiva 97/68/CE, trattori agricoli e  forestali  di  cui
          alla direttiva 2000/25/CE, imbarcazioni da diporto  di  cui
          alla direttiva 94/25/CE  e  altre  navi  della  navigazione
          interna; 
                  c) commercializzazione: messa a  disposizione,  sul
          mercato nazionale, presso i depositi  fiscali,  i  depositi
          commerciali  o   gli   impianti   di   distribuzione,   dei
          combustibili di cui alle lettere a) o b), indipendentemente
          dall'assolvimento dell'accisa; 
                  d)  deposito  fiscale:  impianto  in  cui   vengono
          fabbricati, trasformati, detenuti,  ricevuti  o  spediti  i
          combustibili di cui alle lettere a)  o  b),  sottoposti  ad
          accisa, in regime di sospensione  dei  diritti  di  accisa,
          alle condizioni stabilite dall'amministrazione finanziaria;
          ricadono  in  tale  definizione  anche  gli   impianti   di
          produzione dei combustibili; 
                  e) combustibile sottoposto ad accisa:  combustibile
          al quale si applica il regime fiscale delle accise; 
                  f) deposito commerciale: deposito  in  cui  vengono
          ricevuti, immagazzinati e spediti  i  combustibili  di  cui
          alle lettere a) o b), ad accisa assolta; 
                  g) impianto di distribuzione: complesso commerciale
          unitario, accessibile al pubblico, costituito da una o piu'
          pompe di distribuzione,  con  le  relative  attrezzature  e
          accessori, ubicato lungo la rete stradale ordinaria o lungo
          le autostrade; in caso  di  distribuzione  di  combustibile
          diesel tale definizione  include  anche  gli  impianti  che
          riforniscono le imbarcazioni da diporto  e  le  altre  navi
          della navigazione interna; 
                  h)   pompa   di   distribuzione:   apparecchio   di
          erogazione automatica dei combustibili di cui alle  lettere
          a) o b), inserito in  un  impianto  di  distribuzione,  che
          presenta  un  sistema  di  quantificazione,   inteso   come
          valorizzazione, dell'erogato; 
                  i) combustibili in distribuzione: combustibili  per
          i quali l'accisa e' stata assolta messi a disposizione  sul
          mercato nazionale per i consumatori finali. 
                  i-bis)  nave  della   navigazione   interna:   nave
          destinata  alla  navigazione  su  fiumi,  canali,  laghi  e
          lagune; 
                  i-ter) emissioni di gas a  effetto  serra  prodotte
          durante il ciclo di vita: le emissioni nette di CO2, CH4  e
          N2O che possono essere attribuite al  combustibile,compresi
          tutti i suoi componenti miscelati, o  all'energia  fornita.
          Sono  incluse  tutte  le  pertinenti  fasi:  estrazione   o
          coltura,  comprese  le  modifiche  della  destinazione  dei
          suoli,  trasporto   e   distribuzione,   trasformazione   e
          combustione, a prescindere dal luogo in  cui  le  emissioni
          sono rilasciate; 
                  i-quater) emissioni di  gas  a  effetto  serra  per
          unita' di energia: la massa totale di emissioni  di  gas  a
          effetto serra equivalente CO2 associate al  combustibile  o
          all'energia fornita, divisa per il tenore totale di energia
          del   combustibile   o   dell'energia   fornita   (per   il
          combustibile, espresso al suo potere calorifico inferiore); 
                  i-quinquies)    combustibile:    un    combustibile
          destinato all'utilizzo nei motori ad accensione comandata e
          nei  motori  ad  accensione  per  compressione  di  veicoli
          stradali, macchine mobili non stradali, trattori agricoli e
          forestali ((e, quando non sono in mare,)), imbarcazioni  da
          diporto ed altre navi della navigazione interna; 
                  i-sexies) fornitore: il  fornitore  quale  definito
          all'articolo  2,  comma  1,   lettera   pp)   del   decreto
          legislativo 8 novembre 2021, n.199; 
                  i-septies) operatore economico: ogni persona fisica
          o giuridica stabilita nella Comunita' o in uno Paese  terzo
          che offre o mette a disposizione di terzi contro  pagamento
          o  gratuitamente   biocarburanti   destinati   al   mercato
          comunitario ovvero che offre  o  mette  a  disposizione  di
          terzi  contro  pagamento  o  gratuitamente  materie  prime,
          prodotti intermedi, miscele o rifiuti per la produzione  di
          biocarburanti destinati al mercato comunitario; 
                  i-octies)  biocarburanti:  i  biocarburanti   quali
          definiti all'articolo 2, comma 1, lettera  v)  del  decreto
          legislativo 8 novembre 2021, n.199; 
                  i-nonies) biomassa: la frazione biodegradabile  dei
          prodotti, dei rifiuti e dei residui  di  origine  biologica
          provenienti   dall'agricoltura    (comprendente    sostanze
          vegetali e animali), dalla silvicoltura e  dalle  industrie
          connesse, comprese la pesca e  l'acquacoltura,  nonche'  la
          parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani; 
                  i-decies)  valore   reale:   la   riduzione   delle
          emissioni di gas a effetto serra per alcune o per tutte  le
          fasi  di  uno   specifico   processo   di   produzione   di
          biocarburanti calcolata  secondo  la  metodologia  definita
          nell'allegato V-bis, parte C; 
                  i-undecies)  valore   tipico:   una   stima   della
          riduzione rappresentativa delle emissioni di gas a  effetto
          serra  per  una  particolare  filiera  di  produzione   del
          biocarburante; 
                  i-duodecies) valore standard: un valore stabilito a
          partire   da   un   valore   tipico   applicando    fattori
          predeterminati  e  che,  in  circostanze   definite   dalla
          presente direttiva, puo' essere utilizzato al posto  di  un
          valore reale; 
                  i-terdecies)  risparmio  di  emissioni  di  gas  ad
          effetto serra grazie all'uso di biocarburanti: emissioni di
          gas risparmiate rispetto a quelle del combustibile  fossile
          che il biocarburante sostituisce, calcolate  come  indicato
          nell'allegato V- bis, parte C, punto 4. 
                  i-terdecies.1)   "carburanti    per    autotrazione
          rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica":  i
          carburanti liquidi o gassosi, diversi dai biocarburanti, il
          cui contenuto  energetico  proviene  da  fonti  energetiche
          rinnovabili diverse dalla biomassa e  che  sono  utilizzati
          nei trasporti; 
                  i-terdecies.2)    "colture    amidacee":    colture
          comprendenti principalmente cereali (indipendentemente  dal
          fatto  che  siano  utilizzati  solo  i  semi   ovvero   sia
          utilizzata l'intera pianta, come nel caso del mais  verde),
          tuberi e radici (come  patate,  topinambur,  patate  dolci,
          manioca e ignami)  e  colture  di  bulbo-tuberi  (quali  la
          colocasia e la xantosoma); 
                  i-terdecies.3) "biocarburanti a  basso  rischio  di
          cambiamento  indiretto  di   destinazione   dei   terreni":
          biocarburanti le cui  materie  prime  sono  state  prodotte
          nell'ambito di sistemi  che  riducono  la  delocalizzazione
          della produzione a scopi  diversi  dalla  fabbricazione  di
          biocarburanti e che sono stati  prodotti  conformemente  ai
          criteri  di  sostenibilita'  per   biocarburanti   di   cui
          all'articolo 7-ter; 
                  i-terdecies.4)   "residuo    della    lavorazione":
          sostanza diversa dal prodotto o  dai  prodotti  finali  cui
          mira  direttamente   il   processo   di   produzione;   non
          costituisce   l'obiettivo   primario   del   processo    di
          produzione,  il  quale   non   e'   stato   deliberatamente
          modificato per ottenerlo; 
                  i-terdecies.5)      "residui      dell'agricoltura,
          dell'acquacoltura,  della  pesca  e  della   silvicoltura":
          residui     generati     direttamente     dall'agricoltura,
          dall'acquacoltura, dalla pesca e  dalla  silvicoltura;  non
          comprendono i residui  delle  industrie  connesse  o  della
          lavorazione; 
                  i-terdecies.6) "impianto  operativo":  impianto  in
          cui ha luogo la produzione fisica dei biocarburanti)). 
                1-bis.  Ai  fini  del  metodo  di  calcolo  e   della
          comunicazione si applicano inoltre le seguenti definizioni: 
                  a) "emissioni a monte o di upstream": le  emissioni
          di gas a effetto serra  che  si  verificano  prima  che  le
          materie prime entrino in una raffineria o in un impianto di
          trasformazione dove viene prodotto il combustibile  di  cui
          all'allegato V-bis.1; 
                  b) "bitumi naturali": materia prima da raffinare di
          qualsiasi origine che soddisfi tutti i seguenti requisiti: 
                    1) gravita' API (American Petroleum Institute) di
          10 gradi o inferiore quando situata in un giacimento presso
          il luogo di estrazione definita conformemente al metodo  di
          prova  dell'American  Society  for  Testing  and  Materials
          (ASTM) D287; 
                    2) viscosita' media annua  alla  temperatura  del
          giacimento maggiore  di  quella  calcolata  dall'equazione:
          Viscosita' (centipoise) = 518,98e - 0,038T, dove  T  e'  la
          temperatura in gradi Celsius; 
                    3) rientri nella definizione di sabbie bituminose
          con il codice della nomenclatura combinata (NC)  2714  come
          indicato nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio; 
                    4) la mobilizzazione della fonte di materia prima
          e' realizzata mediante estrazione mineraria o  drenaggio  a
          gravita' con potenziamento termico dove  l'energia  termica
          deriva principalmente  da  fonti  diverse  dalla  fonte  di
          materia prima stessa; 
                  c) "scisti bituminosi": qualsiasi fonte di  materia
          prima per raffineria situata  in  una  formazione  rocciosa
          contenente kerogene solido e rientrante  nella  definizione
          di scisti bituminosi con il codice  NC  2714  indicato  nel
          regolamento (CEE) n. 2658/87. La mobilizzazione della fonte
          di  materia  prima  e'   realizzata   mediante   estrazione
          mineraria o drenaggio a gravita' con potenziamento termico; 
                  d) "valore di riferimento  per  i  carburanti":  un
          valore di riferimento per i carburanti basato sul ciclo  di
          vita delle emissioni di gas a effetto serra per  unita'  di
          energia dei combustibili nel 2010; 
                  e)  "petrolio  greggio  convenzionale":   qualsiasi
          fonte di materia prima per raffineria provvista di gravita'
          API superiore a 10 gradi quando situata in  una  formazione
          reservoir presso il suo luogo di origine, misurata  secondo
          il metodo  di  prova  ASTM  D287  e  non  rientrante  nella
          definizione corrispondente al codice NC 2714  indicato  nel
          regolamento (CEE) n. 2658/87; 
                  f) "micro, piccole e medie imprese  (PMI)":  quelle
          definite dall'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014.»