Art. 41
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo
21 marzo 2005, n. 66
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005,
n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera i-sexies) e' sostituita dal seguente:
«i-sexies) fornitore: il fornitore quale definito all'articolo
2, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199;»;
b) la lettera i-octies) e' sostituita dal seguente:
«i-octies) biocarburanti: i biocarburanti quali definiti
all'articolo 2, comma 1, lettera v) del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199;».
Note all'art. 41:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato
decreto legislativo n. 66 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) benzina: gli oli minerali volatili destinati al
funzionamento dei motori a combustione interna e ad
accensione comandata, utilizzati per la propulsione di
veicoli e compresi nei codici NC 2710 11 41, 2710 11 45,
2710 11 49, 2710 11 51 e 2710 11 59;
b) combustibile diesel: i gasoli specificati nel
codice NC 2710 19 41 e utilizzati per i veicoli a
propulsione autonoma di cui alle direttive 70/220/CEE e
88/77/CEE; ricadono in tale definizione anche i liquidi
derivati dal petrolio compresi nei codici NC2710 19 41 e
2710 19 45, destinati all'uso nei motori ad accensione per
compressione di macchine mobili non stradali di cui alla
direttiva 97/68/CE, trattori agricoli e forestali di cui
alla direttiva 2000/25/CE, imbarcazioni da diporto di cui
alla direttiva 94/25/CE e altre navi della navigazione
interna;
c) commercializzazione: messa a disposizione, sul
mercato nazionale, presso i depositi fiscali, i depositi
commerciali o gli impianti di distribuzione, dei
combustibili di cui alle lettere a) o b), indipendentemente
dall'assolvimento dell'accisa;
d) deposito fiscale: impianto in cui vengono
fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti i
combustibili di cui alle lettere a) o b), sottoposti ad
accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa,
alle condizioni stabilite dall'amministrazione finanziaria;
ricadono in tale definizione anche gli impianti di
produzione dei combustibili;
e) combustibile sottoposto ad accisa: combustibile
al quale si applica il regime fiscale delle accise;
f) deposito commerciale: deposito in cui vengono
ricevuti, immagazzinati e spediti i combustibili di cui
alle lettere a) o b), ad accisa assolta;
g) impianto di distribuzione: complesso commerciale
unitario, accessibile al pubblico, costituito da una o piu'
pompe di distribuzione, con le relative attrezzature e
accessori, ubicato lungo la rete stradale ordinaria o lungo
le autostrade; in caso di distribuzione di combustibile
diesel tale definizione include anche gli impianti che
riforniscono le imbarcazioni da diporto e le altre navi
della navigazione interna;
h) pompa di distribuzione: apparecchio di
erogazione automatica dei combustibili di cui alle lettere
a) o b), inserito in un impianto di distribuzione, che
presenta un sistema di quantificazione, inteso come
valorizzazione, dell'erogato;
i) combustibili in distribuzione: combustibili per
i quali l'accisa e' stata assolta messi a disposizione sul
mercato nazionale per i consumatori finali.
i-bis) nave della navigazione interna: nave
destinata alla navigazione su fiumi, canali, laghi e
lagune;
i-ter) emissioni di gas a effetto serra prodotte
durante il ciclo di vita: le emissioni nette di CO2, CH4 e
N2O che possono essere attribuite al combustibile,compresi
tutti i suoi componenti miscelati, o all'energia fornita.
Sono incluse tutte le pertinenti fasi: estrazione o
coltura, comprese le modifiche della destinazione dei
suoli, trasporto e distribuzione, trasformazione e
combustione, a prescindere dal luogo in cui le emissioni
sono rilasciate;
i-quater) emissioni di gas a effetto serra per
unita' di energia: la massa totale di emissioni di gas a
effetto serra equivalente CO2 associate al combustibile o
all'energia fornita, divisa per il tenore totale di energia
del combustibile o dell'energia fornita (per il
combustibile, espresso al suo potere calorifico inferiore);
i-quinquies) combustibile: un combustibile
destinato all'utilizzo nei motori ad accensione comandata e
nei motori ad accensione per compressione di veicoli
stradali, macchine mobili non stradali, trattori agricoli e
forestali ((e, quando non sono in mare,)), imbarcazioni da
diporto ed altre navi della navigazione interna;
i-sexies) fornitore: il fornitore quale definito
all'articolo 2, comma 1, lettera pp) del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n.199;
i-septies) operatore economico: ogni persona fisica
o giuridica stabilita nella Comunita' o in uno Paese terzo
che offre o mette a disposizione di terzi contro pagamento
o gratuitamente biocarburanti destinati al mercato
comunitario ovvero che offre o mette a disposizione di
terzi contro pagamento o gratuitamente materie prime,
prodotti intermedi, miscele o rifiuti per la produzione di
biocarburanti destinati al mercato comunitario;
i-octies) biocarburanti: i biocarburanti quali
definiti all'articolo 2, comma 1, lettera v) del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n.199;
i-nonies) biomassa: la frazione biodegradabile dei
prodotti, dei rifiuti e dei residui di origine biologica
provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze
vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie
connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonche' la
parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
i-decies) valore reale: la riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra per alcune o per tutte le
fasi di uno specifico processo di produzione di
biocarburanti calcolata secondo la metodologia definita
nell'allegato V-bis, parte C;
i-undecies) valore tipico: una stima della
riduzione rappresentativa delle emissioni di gas a effetto
serra per una particolare filiera di produzione del
biocarburante;
i-duodecies) valore standard: un valore stabilito a
partire da un valore tipico applicando fattori
predeterminati e che, in circostanze definite dalla
presente direttiva, puo' essere utilizzato al posto di un
valore reale;
i-terdecies) risparmio di emissioni di gas ad
effetto serra grazie all'uso di biocarburanti: emissioni di
gas risparmiate rispetto a quelle del combustibile fossile
che il biocarburante sostituisce, calcolate come indicato
nell'allegato V- bis, parte C, punto 4.
i-terdecies.1) "carburanti per autotrazione
rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica": i
carburanti liquidi o gassosi, diversi dai biocarburanti, il
cui contenuto energetico proviene da fonti energetiche
rinnovabili diverse dalla biomassa e che sono utilizzati
nei trasporti;
i-terdecies.2) "colture amidacee": colture
comprendenti principalmente cereali (indipendentemente dal
fatto che siano utilizzati solo i semi ovvero sia
utilizzata l'intera pianta, come nel caso del mais verde),
tuberi e radici (come patate, topinambur, patate dolci,
manioca e ignami) e colture di bulbo-tuberi (quali la
colocasia e la xantosoma);
i-terdecies.3) "biocarburanti a basso rischio di
cambiamento indiretto di destinazione dei terreni":
biocarburanti le cui materie prime sono state prodotte
nell'ambito di sistemi che riducono la delocalizzazione
della produzione a scopi diversi dalla fabbricazione di
biocarburanti e che sono stati prodotti conformemente ai
criteri di sostenibilita' per biocarburanti di cui
all'articolo 7-ter;
i-terdecies.4) "residuo della lavorazione":
sostanza diversa dal prodotto o dai prodotti finali cui
mira direttamente il processo di produzione; non
costituisce l'obiettivo primario del processo di
produzione, il quale non e' stato deliberatamente
modificato per ottenerlo;
i-terdecies.5) "residui dell'agricoltura,
dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura":
residui generati direttamente dall'agricoltura,
dall'acquacoltura, dalla pesca e dalla silvicoltura; non
comprendono i residui delle industrie connesse o della
lavorazione;
i-terdecies.6) "impianto operativo": impianto in
cui ha luogo la produzione fisica dei biocarburanti)).
1-bis. Ai fini del metodo di calcolo e della
comunicazione si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) "emissioni a monte o di upstream": le emissioni
di gas a effetto serra che si verificano prima che le
materie prime entrino in una raffineria o in un impianto di
trasformazione dove viene prodotto il combustibile di cui
all'allegato V-bis.1;
b) "bitumi naturali": materia prima da raffinare di
qualsiasi origine che soddisfi tutti i seguenti requisiti:
1) gravita' API (American Petroleum Institute) di
10 gradi o inferiore quando situata in un giacimento presso
il luogo di estrazione definita conformemente al metodo di
prova dell'American Society for Testing and Materials
(ASTM) D287;
2) viscosita' media annua alla temperatura del
giacimento maggiore di quella calcolata dall'equazione:
Viscosita' (centipoise) = 518,98e - 0,038T, dove T e' la
temperatura in gradi Celsius;
3) rientri nella definizione di sabbie bituminose
con il codice della nomenclatura combinata (NC) 2714 come
indicato nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio;
4) la mobilizzazione della fonte di materia prima
e' realizzata mediante estrazione mineraria o drenaggio a
gravita' con potenziamento termico dove l'energia termica
deriva principalmente da fonti diverse dalla fonte di
materia prima stessa;
c) "scisti bituminosi": qualsiasi fonte di materia
prima per raffineria situata in una formazione rocciosa
contenente kerogene solido e rientrante nella definizione
di scisti bituminosi con il codice NC 2714 indicato nel
regolamento (CEE) n. 2658/87. La mobilizzazione della fonte
di materia prima e' realizzata mediante estrazione
mineraria o drenaggio a gravita' con potenziamento termico;
d) "valore di riferimento per i carburanti": un
valore di riferimento per i carburanti basato sul ciclo di
vita delle emissioni di gas a effetto serra per unita' di
energia dei combustibili nel 2010;
e) "petrolio greggio convenzionale": qualsiasi
fonte di materia prima per raffineria provvista di gravita'
API superiore a 10 gradi quando situata in una formazione
reservoir presso il suo luogo di origine, misurata secondo
il metodo di prova ASTM D287 e non rientrante nella
definizione corrispondente al codice NC 2714 indicato nel
regolamento (CEE) n. 2658/87;
f) "micro, piccole e medie imprese (PMI)": quelle
definite dall'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014.»