Art. 42 
 
           Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 
                        21 marzo 2005, n. 66 
 
  1. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 marzo  2005,
n. 66, il secondo periodo e' soppresso. 
 
          Note all'art. 42: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  citato
          decreto legislativo n. 66 del  2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.   3   (Benzina).   -   1.   E'    vietata    la
          commercializzazione di benzina non conforme alle specifiche
          di cui all'Allegato I. 
                2. Fino al 31 dicembre  2015,  fatte  salve  proroghe
          stabilite con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministro dello sviluppo  economico  ed  il  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, le imprese di produzione  o
          importazione   di   combustibili   che,   direttamente    o
          indirettamente, riforniscono di combustibili  gli  impianti
          di  distribuzione  assicurano  la  commercializzazione   di
          benzina con un tenore massimo di ossigeno del 2,7 per cento
          ed un tenore massimo di etanolo del 5 per cento e  conforme
          alle  altre  specifiche  di  cui  all'Allegato   I,   senza
          l'etichetta prevista dal comma 3, presso almeno il  30  per
          cento degli impianti di distribuzione di cui sono  titolari
          e degli impianti di titolarita' di terzi che  espongono  il
          proprio  marchio  e  con  i  quali  hanno  un  rapporto  di
          fornitura in via esclusiva, presenti in ciascuna provincia.
          A fini di controllo, tali imprese forniscono agli organi di
          cui all'articolo 8, comma  5,  entro  cinque  giorni  dalla
          relativa richiesta, l'elenco degli  indirizzi  di  tutti  i
          predetti impianti di distribuzione, evidenziando quelli che
          commercializzano la benzina prevista  dal  presente  comma,
          presenti nelle province a cui la richiesta si riferisce. Le
          eventuali  proroghe  previste  dal  presente  articolo,  da
          adottare almeno sei mesi prima del  termine  da  prorogare,
          sono concesse sulla base di un'istruttoria che considera la
          compatibilita' dei veicoli  del  parco  circolante  con  la
          benzina di cui al comma 3 ed il processo  di  perseguimento
          degli obiettivi previsti dalla direttiva  2009/28/CE.  Tale
          istruttoria e' condotta dai Ministeri dell'ambiente e della
          tutela del territorio e del mare, dello sviluppo  economico
          e delle infrastrutture e dei  trasporti  sulla  base  delle
          stime sulla consistenza del parco  circolante  dei  veicoli
          incompatibili con la benzina di cui al comma 3,  risultanti
          dalle informazioni fornite dai  costruttori  ai  sensi  del
          comma 4. 
                3. Nei  depositi  commerciali  e  negli  impianti  di
          distribuzione, diversi da quelli previsti dal comma  2,  in
          cui si commercializza benzina con un tenore di etanolo fino
          al  10  per  cento  e  conforme  alle  specifiche  di   cui
          all'Allegato  I,  deve  essere  affissa,  sulle  pompe   di
          distribuzione che la erogano e presso i punti che riportano
          le   informazioni   circa   il   tipo    di    combustibile
          commercializzato,   un'etichetta   avente   dimensioni    e
          caratteri  chiaramente  visibili  e  di   facile   lettura,
          contenente le parole : «E 10. Etanolo fino al 10 per cento.
          Solo per veicoli compatibili». 
                4. Nei  depositi  commerciali  e  negli  impianti  di
          distribuzione in cui si commercializza la benzina  prevista
          dal comma 3 deve essere accessibile agli utenti un  elenco,
          avente dimensioni e caratteri  chiaramente  visibili  e  di
          facile lettura, in cui sono indicati  i  veicoli  omologati
          prima del 1° gennaio 2011  compatibili  con  l'utilizzo  di
          tale benzina ed i veicoli omologati  dal  1°  gennaio  2011
          incompatibili con l'utilizzo di tale benzina.  Tale  elenco
          deve  essere  conforme  all'elenco  pubblicato   sul   sito
          internet del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare e deve essere aggiornato entro trenta
          giorni da ciascun aggiornamento di quello ministeriale. Nel
          caso  in  cui  sul  sito  del  Ministero   sia   pubblicata
          l'indicazione che nessun veicolo ricade  nell'elenco,  tale
          indicazione  deve  essere  accessibile  agli   utenti   con
          dimensioni e caratteri chiaramente  visibili  e  di  facile
          lettura. Le societa'  di  produzione  di  veicoli  stradali
          trasmettono al Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, in via informatica, la lista di tali
          veicoli che  hanno  messo  in  commercio  o  che  intendono
          mettere in commercio sul territorio nazionale. Per i  nuovi
          modelli la  trasmissione  deve  avvenire  prima  dell'avvio
          della messa in commercio. 
                Sul sito internet  del  Ministero  sono  indicati  le
          modalita'  di  invio  in  via  informatica,   nonche'   gli
          specifici dati identificativi dei veicoli  da  trasmettere.
          Le societa' di produzione di veicoli  stradali  trasmettono
          altresi' al Ministero le informazioni utili  a  stimare  la
          consistenza del  parco  circolante  nel  2014  dei  veicoli
          incompatibili con la benzina di cui al comma 3. A tale fine
          trasmettono,  entro  il  31  marzo  2015,  le  informazioni
          individuate   in   un   apposito   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  da
          adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti e previa consultazione delle societa' stesse,
          nel quale si disciplinano anche il formato e  le  modalita'
          di trasmissione. Se entro il 1° gennaio  2015,  non  si  e'
          provveduto alla adozione del predetto decreto, le  societa'
          di produzione di veicoli stradali trasmettono, entro il  1°
          febbraio  2015,  una  stima   di   tale   consistenza.   La
          trasmissione dei dati previsti dal  presente  articolo,  da
          parte delle societa' di produzione di veicoli stradali,  e'
          facoltativa in caso di veicoli che sono messi in  commercio
          solo in altri Stati. 
                5. Nei  depositi  commerciali  e  negli  impianti  di
          distribuzione in cui si commercializza  benzina  contenente
          additivi metallici, deve essere  affissa,  sulle  pompe  di
          distribuzione che la erogano e presso i punti che riportano
          le   informazioni   circa   il   tipo    di    combustibile
          commercializzato,   un'etichetta   avente   dimensioni    e
          caratteri chiaramente visibili e di facile lettura, con  le
          parole «Contiene additivi metallici.  Solo  per  i  veicoli
          compatibili». 
                6. Nei  depositi  commerciali  e  negli  impianti  di
          distribuzione in cui si commercializza la benzina  prevista
          dal comma 5 deve essere accessibile agli utenti un  elenco,
          avente dimensioni e caratteri  chiaramente  visibili  e  di
          facile lettura, in cui sono indicati i veicoli  compatibili
          con  l'utilizzo  di  tale  benzina.  Per  la  procedura  di
          formazione e di aggiornamento dell'elenco si  applicano  le
          disposizioni previste dal comma 4. 
                7. Sono tenuti agli  obblighi  di  informazione  agli
          utenti e di etichettatura previsti dal presente articolo  i
          soggetti a cui compete, secondo il vigente  ordinamento  di
          settore, la  scelta  e  la  sistemazione  di  segnalazioni,
          etichette ed  altri  strumenti  di  informazione  presso  i
          depositi commerciali e gli impianti di distribuzione. 
                8. E' consentita la  commercializzazione  di  benzina
          con un contenuto di piombo  non  superiore  a  0,15  g/l  e
          conforme alle altre specifiche di cui all'Allegato I per un
          quantitativo massimo annuale pari allo 0,03 per cento delle
          vendite totali di benzina dell'anno  precedente,  destinato
          ad essere  utilizzato  dalle  auto  storiche  e  ad  essere
          distribuito dalle associazioni riconosciute  di  possessori
          di auto  storiche.  I  gestori  dei  depositi  fiscali  che
          producono  o  importano  combustibili,  i  quali  intendano
          commercializzare  tale  benzina,  comunicano  al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          entro  il  31  marzo  dell'anno  in  cui  si  effettua   la
          commercializzazione,  il  quantitativo  da  produrre  o  da
          importare. In tale comunicazione i  gestori  dimostrano  di
          osservare  la  prescritta  quota   percentuale,   calcolata
          rispetto  alla  quantita'  dagli  stessi   commercializzata
          nell'anno   precedente   e    rispetto    alla    quantita'
          commercializzata nell'anno precedente da altri gestori che,
          con apposito atto da allegare, abbiano  devoluto  la  quota
          percentuale loro spettante.»