Art. 42
Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo
21 marzo 2005, n. 66
1. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 marzo 2005,
n. 66, il secondo periodo e' soppresso.
Note all'art. 42:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto legislativo n. 66 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 3 (Benzina). - 1. E' vietata la
commercializzazione di benzina non conforme alle specifiche
di cui all'Allegato I.
2. Fino al 31 dicembre 2015, fatte salve proroghe
stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, le imprese di produzione o
importazione di combustibili che, direttamente o
indirettamente, riforniscono di combustibili gli impianti
di distribuzione assicurano la commercializzazione di
benzina con un tenore massimo di ossigeno del 2,7 per cento
ed un tenore massimo di etanolo del 5 per cento e conforme
alle altre specifiche di cui all'Allegato I, senza
l'etichetta prevista dal comma 3, presso almeno il 30 per
cento degli impianti di distribuzione di cui sono titolari
e degli impianti di titolarita' di terzi che espongono il
proprio marchio e con i quali hanno un rapporto di
fornitura in via esclusiva, presenti in ciascuna provincia.
A fini di controllo, tali imprese forniscono agli organi di
cui all'articolo 8, comma 5, entro cinque giorni dalla
relativa richiesta, l'elenco degli indirizzi di tutti i
predetti impianti di distribuzione, evidenziando quelli che
commercializzano la benzina prevista dal presente comma,
presenti nelle province a cui la richiesta si riferisce. Le
eventuali proroghe previste dal presente articolo, da
adottare almeno sei mesi prima del termine da prorogare,
sono concesse sulla base di un'istruttoria che considera la
compatibilita' dei veicoli del parco circolante con la
benzina di cui al comma 3 ed il processo di perseguimento
degli obiettivi previsti dalla direttiva 2009/28/CE. Tale
istruttoria e' condotta dai Ministeri dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico
e delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle
stime sulla consistenza del parco circolante dei veicoli
incompatibili con la benzina di cui al comma 3, risultanti
dalle informazioni fornite dai costruttori ai sensi del
comma 4.
3. Nei depositi commerciali e negli impianti di
distribuzione, diversi da quelli previsti dal comma 2, in
cui si commercializza benzina con un tenore di etanolo fino
al 10 per cento e conforme alle specifiche di cui
all'Allegato I, deve essere affissa, sulle pompe di
distribuzione che la erogano e presso i punti che riportano
le informazioni circa il tipo di combustibile
commercializzato, un'etichetta avente dimensioni e
caratteri chiaramente visibili e di facile lettura,
contenente le parole : «E 10. Etanolo fino al 10 per cento.
Solo per veicoli compatibili».
4. Nei depositi commerciali e negli impianti di
distribuzione in cui si commercializza la benzina prevista
dal comma 3 deve essere accessibile agli utenti un elenco,
avente dimensioni e caratteri chiaramente visibili e di
facile lettura, in cui sono indicati i veicoli omologati
prima del 1° gennaio 2011 compatibili con l'utilizzo di
tale benzina ed i veicoli omologati dal 1° gennaio 2011
incompatibili con l'utilizzo di tale benzina. Tale elenco
deve essere conforme all'elenco pubblicato sul sito
internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e deve essere aggiornato entro trenta
giorni da ciascun aggiornamento di quello ministeriale. Nel
caso in cui sul sito del Ministero sia pubblicata
l'indicazione che nessun veicolo ricade nell'elenco, tale
indicazione deve essere accessibile agli utenti con
dimensioni e caratteri chiaramente visibili e di facile
lettura. Le societa' di produzione di veicoli stradali
trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, in via informatica, la lista di tali
veicoli che hanno messo in commercio o che intendono
mettere in commercio sul territorio nazionale. Per i nuovi
modelli la trasmissione deve avvenire prima dell'avvio
della messa in commercio.
Sul sito internet del Ministero sono indicati le
modalita' di invio in via informatica, nonche' gli
specifici dati identificativi dei veicoli da trasmettere.
Le societa' di produzione di veicoli stradali trasmettono
altresi' al Ministero le informazioni utili a stimare la
consistenza del parco circolante nel 2014 dei veicoli
incompatibili con la benzina di cui al comma 3. A tale fine
trasmettono, entro il 31 marzo 2015, le informazioni
individuate in un apposito decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da
adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e previa consultazione delle societa' stesse,
nel quale si disciplinano anche il formato e le modalita'
di trasmissione. Se entro il 1° gennaio 2015, non si e'
provveduto alla adozione del predetto decreto, le societa'
di produzione di veicoli stradali trasmettono, entro il 1°
febbraio 2015, una stima di tale consistenza. La
trasmissione dei dati previsti dal presente articolo, da
parte delle societa' di produzione di veicoli stradali, e'
facoltativa in caso di veicoli che sono messi in commercio
solo in altri Stati.
5. Nei depositi commerciali e negli impianti di
distribuzione in cui si commercializza benzina contenente
additivi metallici, deve essere affissa, sulle pompe di
distribuzione che la erogano e presso i punti che riportano
le informazioni circa il tipo di combustibile
commercializzato, un'etichetta avente dimensioni e
caratteri chiaramente visibili e di facile lettura, con le
parole «Contiene additivi metallici. Solo per i veicoli
compatibili».
6. Nei depositi commerciali e negli impianti di
distribuzione in cui si commercializza la benzina prevista
dal comma 5 deve essere accessibile agli utenti un elenco,
avente dimensioni e caratteri chiaramente visibili e di
facile lettura, in cui sono indicati i veicoli compatibili
con l'utilizzo di tale benzina. Per la procedura di
formazione e di aggiornamento dell'elenco si applicano le
disposizioni previste dal comma 4.
7. Sono tenuti agli obblighi di informazione agli
utenti e di etichettatura previsti dal presente articolo i
soggetti a cui compete, secondo il vigente ordinamento di
settore, la scelta e la sistemazione di segnalazioni,
etichette ed altri strumenti di informazione presso i
depositi commerciali e gli impianti di distribuzione.
8. E' consentita la commercializzazione di benzina
con un contenuto di piombo non superiore a 0,15 g/l e
conforme alle altre specifiche di cui all'Allegato I per un
quantitativo massimo annuale pari allo 0,03 per cento delle
vendite totali di benzina dell'anno precedente, destinato
ad essere utilizzato dalle auto storiche e ad essere
distribuito dalle associazioni riconosciute di possessori
di auto storiche. I gestori dei depositi fiscali che
producono o importano combustibili, i quali intendano
commercializzare tale benzina, comunicano al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
entro il 31 marzo dell'anno in cui si effettua la
commercializzazione, il quantitativo da produrre o da
importare. In tale comunicazione i gestori dimostrano di
osservare la prescritta quota percentuale, calcolata
rispetto alla quantita' dagli stessi commercializzata
nell'anno precedente e rispetto alla quantita'
commercializzata nell'anno precedente da altri gestori che,
con apposito atto da allegare, abbiano devoluto la quota
percentuale loro spettante.»