Art. 43 
 
          Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 
                        21 marzo 2005, n. 66 
 
  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 21  marzo  2005,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Le imprese di produzione  o  importazione  di  combustibili
che, direttamente o indirettamente, riforniscono di combustibili  gli
impianti  di  distribuzione  assicurano  la  commercializzazione   di
combustibile diesel avente un tenore  di  estere  metilico  di  acidi
grassi (FAME) non superiore al 7 per  cento  e  conforme  alle  altre
specifiche di cui all'Allegato II, presso  almeno  il  30  per  cento
degli impianti di distribuzione di cui sono titolari e degli impianti
di titolarita' di terzi che espongono il  proprio  marchio  e  con  i
quali hanno un rapporto di fornitura in via  esclusiva,  presenti  in
ciascuna provincia. A fini di controllo, tali imprese forniscono agli
organi di cui all'articolo 8, comma  5,  entro  cinque  giorni  dalla
relativa richiesta, l'elenco degli  indirizzi  di  tali  impianti  di
distribuzione  presenti  nelle  province  a  cui  la   richiesta   si
riferisce.»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Nei depositi commerciali e negli impianti di  distribuzione
in cui si commercializza il combustibile diesel avente un  tenore  di
estere metilico di acidi grassi (FAME) superiore al 7 per cento  deve
essere  accessibile  agli  utenti  un  elenco,  avente  dimensioni  e
caratteri chiaramente visibili e  di  facile  lettura,  in  cui  sono
indicati i veicoli incompatibili con l'utilizzo di tale combustibile.
L'elenco deve essere conforme a quello pubblicato sul  sito  internet
del Ministero dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica  e  deve
essere aggiornato entro trenta giorni  da  ciascun  aggiornamento  di
quello ministeriale. Le societa' di produzione  di  veicoli  stradali
trasmettono  al  Ministero,  in  via  informatica,  entro  tre   mesi
dall'entrata in vigore della presente disposizione, la lista di  tali
veicoli che hanno messo in commercio sul territorio nazionale. Per  i
nuovi modelli la trasmissione deve avvenire  prima  dell'avvio  della
messa in commercio. Sul sito internet del Ministero sono indicati  le
modalita' di invio in via informatica,  nonche'  gli  specifici  dati
identificativi dei veicoli da trasmettere. La trasmissione  dei  dati
e' facoltativa in caso di veicoli che sono messi in commercio solo in
altri Stati.». 
 
          Note all'art. 43: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  citato
          decreto legislativo n. 66 del  2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 4 (Combustibile diesel). -  1.  E'  vietata  la
          commercializzazione di  combustibile  diesel  non  conforme
          alle specifiche di cui  all'Allegato  II.  E'  fatto  salvo
          quanto previsto  dall'articolo  8,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 30 maggio 2005, n. 128. 
                2.  Le  imprese  di  produzione  o  importazione   di
          combustibili   che,    direttamente    o    indirettamente,
          riforniscono di combustibili gli impianti di  distribuzione
          assicurano la commercializzazione  di  combustibile  diesel
          avente un tenore di estere metilico di acidi grassi  (FAME)
          non  superiore  al  7  per  cento  e  conforme  alle  altre
          specifiche di cui all'Allegato II, presso almeno il 30  per
          cento degli impianti di distribuzione di cui sono  titolari
          e degli impianti di titolarita' di terzi che  espongono  il
          proprio  marchio  e  con  i  quali  hanno  un  rapporto  di
          fornitura in via esclusiva, presenti in ciascuna provincia.
          A fini di controllo, tali imprese forniscono agli organi di
          cui all'articolo 8, comma  5,  entro  cinque  giorni  dalla
          relativa  richiesta,  l'elenco  degli  indirizzi  di   tali
          impianti di distribuzione presenti nelle province a cui  la
          richiesta si riferisce. 
                3. Nei  depositi  commerciali  e  negli  impianti  di
          distribuzione in  cui  si  commercializza  il  combustibile
          diesel avente un tenore di estere metilico di acidi  grassi
          (FAME) superiore al 7 per  cento  deve  essere  accessibile
          agli  utenti  un  elenco,  avente  dimensioni  e  caratteri
          chiaramente visibili e  di  facile  lettura,  in  cui  sono
          indicati i veicoli incompatibili  con  l'utilizzo  di  tale
          combustibile.  L'elenco  deve  essere  conforme  a   quello
          pubblicato sul sito internet del Ministero dell'ambiente  e
          della sicurezza energetica e deve essere  aggiornato  entro
          trenta  giorni   da   ciascun   aggiornamento   di   quello
          ministeriale. Le societa' di produzione di veicoli stradali
          trasmettono al Ministero, in  via  informatica,  entro  tre
          mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, la
          lista di tali veicoli che  hanno  messo  in  commercio  sul
          territorio nazionale. Per i nuovi modelli  la  trasmissione
          deve avvenire prima dell'avvio della  messa  in  commercio.
          Sul sito internet del Ministero sono indicati le  modalita'
          di invio in via informatica,  nonche'  gli  specifici  dati
          identificativi dei veicoli da trasmettere. La  trasmissione
          dei dati e' facoltativa in caso di veicoli che  sono  messi
          in commercio solo in altri Stati. 
                4. Nei  depositi  commerciali  e  negli  impianti  di
          distribuzione in cui si commercializza combustibile  diesel
          contenente additivi metallici si  applica  quanto  previsto
          dall'articolo 3, commi 5, 6 e 7. 
                5. E' vietato, sulle imbarcazioni da diporto e  sulle
          altre  navi  della  navigazione  interna,   l'utilizzo   di
          combustibili  liquidi  diversi  dal  combustibile   diesel,
          aventi un tenore di zolfo superiore a 1.000 mg/kg e, dal 1°
          gennaio 2011, superiore a 10 mg/kg.»