Art. 43
Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo
21 marzo 2005, n. 66
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le imprese di produzione o importazione di combustibili
che, direttamente o indirettamente, riforniscono di combustibili gli
impianti di distribuzione assicurano la commercializzazione di
combustibile diesel avente un tenore di estere metilico di acidi
grassi (FAME) non superiore al 7 per cento e conforme alle altre
specifiche di cui all'Allegato II, presso almeno il 30 per cento
degli impianti di distribuzione di cui sono titolari e degli impianti
di titolarita' di terzi che espongono il proprio marchio e con i
quali hanno un rapporto di fornitura in via esclusiva, presenti in
ciascuna provincia. A fini di controllo, tali imprese forniscono agli
organi di cui all'articolo 8, comma 5, entro cinque giorni dalla
relativa richiesta, l'elenco degli indirizzi di tali impianti di
distribuzione presenti nelle province a cui la richiesta si
riferisce.»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Nei depositi commerciali e negli impianti di distribuzione
in cui si commercializza il combustibile diesel avente un tenore di
estere metilico di acidi grassi (FAME) superiore al 7 per cento deve
essere accessibile agli utenti un elenco, avente dimensioni e
caratteri chiaramente visibili e di facile lettura, in cui sono
indicati i veicoli incompatibili con l'utilizzo di tale combustibile.
L'elenco deve essere conforme a quello pubblicato sul sito internet
del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e deve
essere aggiornato entro trenta giorni da ciascun aggiornamento di
quello ministeriale. Le societa' di produzione di veicoli stradali
trasmettono al Ministero, in via informatica, entro tre mesi
dall'entrata in vigore della presente disposizione, la lista di tali
veicoli che hanno messo in commercio sul territorio nazionale. Per i
nuovi modelli la trasmissione deve avvenire prima dell'avvio della
messa in commercio. Sul sito internet del Ministero sono indicati le
modalita' di invio in via informatica, nonche' gli specifici dati
identificativi dei veicoli da trasmettere. La trasmissione dei dati
e' facoltativa in caso di veicoli che sono messi in commercio solo in
altri Stati.».
Note all'art. 43:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato
decreto legislativo n. 66 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 4 (Combustibile diesel). - 1. E' vietata la
commercializzazione di combustibile diesel non conforme
alle specifiche di cui all'Allegato II. E' fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 128.
2. Le imprese di produzione o importazione di
combustibili che, direttamente o indirettamente,
riforniscono di combustibili gli impianti di distribuzione
assicurano la commercializzazione di combustibile diesel
avente un tenore di estere metilico di acidi grassi (FAME)
non superiore al 7 per cento e conforme alle altre
specifiche di cui all'Allegato II, presso almeno il 30 per
cento degli impianti di distribuzione di cui sono titolari
e degli impianti di titolarita' di terzi che espongono il
proprio marchio e con i quali hanno un rapporto di
fornitura in via esclusiva, presenti in ciascuna provincia.
A fini di controllo, tali imprese forniscono agli organi di
cui all'articolo 8, comma 5, entro cinque giorni dalla
relativa richiesta, l'elenco degli indirizzi di tali
impianti di distribuzione presenti nelle province a cui la
richiesta si riferisce.
3. Nei depositi commerciali e negli impianti di
distribuzione in cui si commercializza il combustibile
diesel avente un tenore di estere metilico di acidi grassi
(FAME) superiore al 7 per cento deve essere accessibile
agli utenti un elenco, avente dimensioni e caratteri
chiaramente visibili e di facile lettura, in cui sono
indicati i veicoli incompatibili con l'utilizzo di tale
combustibile. L'elenco deve essere conforme a quello
pubblicato sul sito internet del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica e deve essere aggiornato entro
trenta giorni da ciascun aggiornamento di quello
ministeriale. Le societa' di produzione di veicoli stradali
trasmettono al Ministero, in via informatica, entro tre
mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, la
lista di tali veicoli che hanno messo in commercio sul
territorio nazionale. Per i nuovi modelli la trasmissione
deve avvenire prima dell'avvio della messa in commercio.
Sul sito internet del Ministero sono indicati le modalita'
di invio in via informatica, nonche' gli specifici dati
identificativi dei veicoli da trasmettere. La trasmissione
dei dati e' facoltativa in caso di veicoli che sono messi
in commercio solo in altri Stati.
4. Nei depositi commerciali e negli impianti di
distribuzione in cui si commercializza combustibile diesel
contenente additivi metallici si applica quanto previsto
dall'articolo 3, commi 5, 6 e 7.
5. E' vietato, sulle imbarcazioni da diporto e sulle
altre navi della navigazione interna, l'utilizzo di
combustibili liquidi diversi dal combustibile diesel,
aventi un tenore di zolfo superiore a 1.000 mg/kg e, dal 1°
gennaio 2011, superiore a 10 mg/kg.»