Art. 44 
 
          Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 
                        21 marzo 2005, n. 66 
 
  1. I commi 2-bis e 2 -ter dell'articolo 7 del  decreto  legislativo
21 marzo 2005, n. 66 sono abrogati. 
 
          Note all'art. 44: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  7  del  citato
          decreto legislativo n. 66 del  2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 7 (Obblighi di comunicazione e di  trasmissione
          di dati). - 1. L'Istituto superiore per la protezione e  la
          ricerca ambientale, di seguito denominato:«ISPRA», pubblica
          annualmente sul proprio sito internet i dati relativi  alla
          qualita' di benzina e combustibile diesel  commercializzati
          nell'anno precedente, sulla base di quanto  previsto  dalle
          norme di cui all'articolo 10, comma 2. 
                2. Entro il 31 agosto  di  ogni  anno,  il  Ministero
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          trasmette alla Commissione europea,  nel  formato  previsto
          dalle pertinenti norme tecniche europee,  i  dati  relativi
          alla  qualita'  ed  alla  quantita'   di   benzina   e   di
          combustibile  diesel  in  distribuzione  nell'anno   civile
          precedente,  sulla  base   di   una   relazione   elaborata
          dall'Istituto superiore per  la  protezione  e  la  ricerca
          ambientale  (di  seguito   ISPRA).   Tale   relazione,   da
          trasmettere al Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare entro il 30 giugno di ogni  anno,  e'
          elaborata sulla base dei seguenti dati: 
                  a) i dati relativi agli accertamenti  svolti  sulle
          caratteristiche della benzina e del combustibile diesel  in
          distribuzione nell'anno precedente, comunicati dagli Uffici
          dell'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli  ai  sensi  del
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  3  febbraio  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 70 del 23 marzo 2005; 
                  b)  i  dati  relativi  alle  caratteristiche  della
          benzina  e  del  combustibile   diesel   in   distribuzione
          nell'anno precedente  comunicati  entro  il  30  maggio  di
          ciascun anno, tramite le  associazioni  di  categoria,  dai
          gestori  dei  depositi  fiscali  che  importano  benzina  e
          combustibile diesel da Paesi terzi o li ricevono  da  Paesi
          dell'Unione  europea  e  dai  gestori  degli  impianti   di
          produzione di tali  combustibili;  i  dati  sono  ottenuti,
          anche attraverso  il  supporto  dell'ente  di  unificazione
          tecnica  di  settore,  sulla  base   di   un   monitoraggio
          effettuato  tenendo  conto  della  normativa  adottata  dal
          Comitato europeo di normazione  (di  seguito  CEN)  e  sono
          comunicati utilizzando i formati e  le  procedure  indicati
          sul sito  internet  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare; 
                  c) i dati sui volumi di benzina e  di  combustibile
          diesel  in  distribuzione  nell'anno  precedente,  con   le
          prescritte suddivisioni,  comunicati  dal  Ministero  dello
          sviluppo  economico  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  3  febbraio
          2005; i  dati  sono  contestualmente  comunicati  anche  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, utilizzando i formati e  le  procedure  indicati  sul
          sito internet di tale Ministero. 
                2-bis (abrogato) 
                2-ter (abrogato)».