Art. 44
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo
21 marzo 2005, n. 66
1. I commi 2-bis e 2 -ter dell'articolo 7 del decreto legislativo
21 marzo 2005, n. 66 sono abrogati.
Note all'art. 44:
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato
decreto legislativo n. 66 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 7 (Obblighi di comunicazione e di trasmissione
di dati). - 1. L'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale, di seguito denominato:«ISPRA», pubblica
annualmente sul proprio sito internet i dati relativi alla
qualita' di benzina e combustibile diesel commercializzati
nell'anno precedente, sulla base di quanto previsto dalle
norme di cui all'articolo 10, comma 2.
2. Entro il 31 agosto di ogni anno, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
trasmette alla Commissione europea, nel formato previsto
dalle pertinenti norme tecniche europee, i dati relativi
alla qualita' ed alla quantita' di benzina e di
combustibile diesel in distribuzione nell'anno civile
precedente, sulla base di una relazione elaborata
dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (di seguito ISPRA). Tale relazione, da
trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare entro il 30 giugno di ogni anno, e'
elaborata sulla base dei seguenti dati:
a) i dati relativi agli accertamenti svolti sulle
caratteristiche della benzina e del combustibile diesel in
distribuzione nell'anno precedente, comunicati dagli Uffici
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi del
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio 3 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 70 del 23 marzo 2005;
b) i dati relativi alle caratteristiche della
benzina e del combustibile diesel in distribuzione
nell'anno precedente comunicati entro il 30 maggio di
ciascun anno, tramite le associazioni di categoria, dai
gestori dei depositi fiscali che importano benzina e
combustibile diesel da Paesi terzi o li ricevono da Paesi
dell'Unione europea e dai gestori degli impianti di
produzione di tali combustibili; i dati sono ottenuti,
anche attraverso il supporto dell'ente di unificazione
tecnica di settore, sulla base di un monitoraggio
effettuato tenendo conto della normativa adottata dal
Comitato europeo di normazione (di seguito CEN) e sono
comunicati utilizzando i formati e le procedure indicati
sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare;
c) i dati sui volumi di benzina e di combustibile
diesel in distribuzione nell'anno precedente, con le
prescritte suddivisioni, comunicati dal Ministero dello
sviluppo economico ai sensi del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 3 febbraio
2005; i dati sono contestualmente comunicati anche al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, utilizzando i formati e le procedure indicati sul
sito internet di tale Ministero.
2-bis (abrogato)
2-ter (abrogato)».