Art. 46
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: «le percentuali di distribuzione
provinciale previste dall'articolo 3, comma 2,» sono inserite le
seguenti: «o dall'articolo 4, comma 2,» e dopo le parole: «gli
elenchi previsti dall'articolo 3, comma 2,» sono inserite le
seguenti: «o dall'articolo 4, comma 3,»;
b) i commi 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 sono abrogati;
c) al comma 17 le parole: «commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15 e 16 provvede» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1,
2, 3, 5, 6, provvede».
Note all'art. 46:
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato
decreto legislativo n. 66 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 9 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato, ai gestori dei depositi fiscali che
commercializzano benzine o combustibili diesel in
violazione dei divieti di cui all'articolo 3, comma 1, o di
cui all'articolo 4, comma 1, si applica una sanzione
amministrativa da 15.000 a 154.000 euro. Salvo che il fatto
costituisca reato, la medesima sanzione amministrativa si
applica ai gestori dei depositi fiscali che
commercializzano benzine o combustibili diesel non conformi
alle specifiche determinate ai sensi degli articoli 5 o 6.
In caso di recidiva le sanzioni amministrative di cui
al presente comma sono triplicate.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, ai gestori
degli impianti di distribuzione e ai gestori di depositi
commerciali che commercializzano benzine o combustibili
diesel in violazione dei divieti di cui all'articolo 3,
comma 1, o di cui all'articolo 4, comma 1, o non conformi
alle specifiche determinate ai sensi degli articoli 5 o 6
si applicano le sanzioni previste dal comma 1, ridotte a un
terzo nel caso dei depositi commerciali e ridotte a un
quinto nel caso degli impianti di distribuzione.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica
una sanzione amministrativa da 10.000 a 30.000 euro ai
soggetti tenuti ad assicurare le percentuali di
distribuzione provinciale previste dall'articolo 3, comma
2, o dall'articolo 4, comma 2, se le stesse non sono
rispettate. Se gli elenchi previsti dall'articolo 3, comma
2, o dall'articolo 4, comma 3, non sono trasmessi nei
termini prescritti si applica l'articolo 650 del codice
penale.
4. (abrogato)
5. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni
di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai gestori dei
depositi fiscali, dei depositi commerciali o degli impianti
di distribuzione che, a seguito dell'adozione del decreto
previsto dall'articolo 4, comma 2, non rispettano le
modalita' introdotte da tale decreto per assicurare la
commercializzazione del combustibile diesel avente il
tenore massimo di FAME indicato nell'allegato II.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica
una sanzione amministrativa da 10.000 a 30.000 euro ai
soggetti tenuti agli obblighi di informazione degli utenti
o di etichettatura previsti dall'articolo 3, commi 3, 4, 5
o 6, e dall'articolo 4, comma 4, che violano tali obblighi.
La stessa sanzione si applica ai soggetti tenuti agli
obblighi di trasmissione previsti dall'articolo 3, commi 4
o 6, e dall'articolo 4, comma 4, che violano tali obblighi.
A seguito dell'adozione del decreto previsto dall'articolo
4, comma 2, la stessa sanzione si applica anche in caso di
violazione degli obblighi di trasmissione, informazione o
di etichettatura introdotti da tale decreto.
7. In caso di violazione del divieto previsto
dall'articolo 4, comma 5, si applica la sanzione prevista
dall'articolo 296, comma 5, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, alla cui
irrogazione provvedono le regioni o la diversa autorita'
indicata dalla legge regionale ai sensi degli articoli 17 e
seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Nel caso in cui i gestori dei depositi fiscali non
trasmettano nei termini i dati da inviare ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, anche ai fini di
quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, ordina
al gestore di provvedere.
9. - 16. (abrogati)
17. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, ai fini
dell'irrogazione delle sanzioni previste ai commi 1, 2, 3,
5, 6, provvede il Prefetto ai sensi degli articoli 17 e
seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.
18. Alle sanzioni amministrative di cui al presente
articolo non si applica il pagamento in misura ridotta
previsto dall'articolo 16 della legge n. 689 del 1981.»