Art. 46 
 
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 
 
  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 21  marzo  2005,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, dopo le parole: «le percentuali  di  distribuzione
provinciale previste dall'articolo 3,  comma  2,»  sono  inserite  le
seguenti: «o dall'articolo 4,  comma  2,»  e  dopo  le  parole:  «gli
elenchi  previsti  dall'articolo  3,  comma  2,»  sono  inserite   le
seguenti: «o dall'articolo 4, comma 3,»; 
    b) i commi 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 sono abrogati; 
    c) al comma 17 le parole: «commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15 e 16 provvede» sono sostituite dalle seguenti:  «commi  1,
2, 3, 5, 6, provvede». 
 
          Note all'art. 46: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  9  del  citato
          decreto legislativo n. 66 del  2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.  9  (Sanzioni).  -  1.  Salvo  che   il   fatto
          costituisca reato, ai  gestori  dei  depositi  fiscali  che
          commercializzano   benzine   o   combustibili   diesel   in
          violazione dei divieti di cui all'articolo 3, comma 1, o di
          cui all'articolo  4,  comma  1,  si  applica  una  sanzione
          amministrativa da 15.000 a 154.000 euro. Salvo che il fatto
          costituisca reato, la medesima sanzione  amministrativa  si
          applica   ai   gestori    dei    depositi    fiscali    che
          commercializzano benzine o combustibili diesel non conformi
          alle specifiche determinate ai sensi degli articoli 5 o 6. 
                In caso di recidiva le sanzioni amministrative di cui
          al presente comma sono triplicate. 
                2. Salvo che il fatto costituisca reato,  ai  gestori
          degli impianti di distribuzione e ai  gestori  di  depositi
          commerciali che  commercializzano  benzine  o  combustibili
          diesel in violazione dei divieti  di  cui  all'articolo  3,
          comma 1, o di cui all'articolo 4, comma 1, o  non  conformi
          alle specifiche determinate ai sensi degli articoli 5  o  6
          si applicano le sanzioni previste dal comma 1, ridotte a un
          terzo nel caso dei depositi  commerciali  e  ridotte  a  un
          quinto nel caso degli impianti di distribuzione. 
                3. Salvo che il fatto costituisca reato,  si  applica
          una sanzione amministrativa da  10.000  a  30.000  euro  ai
          soggetti   tenuti   ad   assicurare   le   percentuali   di
          distribuzione provinciale previste dall'articolo  3,  comma
          2, o dall'articolo 4,  comma  2,  se  le  stesse  non  sono
          rispettate. Se gli elenchi previsti dall'articolo 3,  comma
          2, o dall'articolo 4,  comma  3,  non  sono  trasmessi  nei
          termini prescritti si applica  l'articolo  650  del  codice
          penale. 
                4. (abrogato) 
                5. Salvo che il fatto costituisca reato, le  sanzioni
          di cui ai commi 1 e 2 si applicano  anche  ai  gestori  dei
          depositi fiscali, dei depositi commerciali o degli impianti
          di distribuzione che, a seguito dell'adozione  del  decreto
          previsto  dall'articolo  4,  comma  2,  non  rispettano  le
          modalita' introdotte da  tale  decreto  per  assicurare  la
          commercializzazione  del  combustibile  diesel  avente   il
          tenore massimo di FAME indicato nell'allegato II. 
                6. Salvo che il fatto costituisca reato,  si  applica
          una sanzione amministrativa da  10.000  a  30.000  euro  ai
          soggetti tenuti agli obblighi di informazione degli  utenti
          o di etichettatura previsti dall'articolo 3, commi 3, 4,  5
          o 6, e dall'articolo 4, comma 4, che violano tali obblighi.
          La stessa sanzione  si  applica  ai  soggetti  tenuti  agli
          obblighi di trasmissione previsti dall'articolo 3, commi  4
          o 6, e dall'articolo 4, comma 4, che violano tali obblighi.
          A seguito dell'adozione del decreto previsto  dall'articolo
          4, comma 2, la stessa sanzione si applica anche in caso  di
          violazione degli obblighi di trasmissione,  informazione  o
          di etichettatura introdotti da tale decreto. 
                7.  In  caso  di  violazione  del  divieto   previsto
          dall'articolo 4, comma 5, si applica la  sanzione  prevista
          dall'articolo 296,  comma  5,  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,  alla  cui
          irrogazione provvedono le regioni o  la  diversa  autorita'
          indicata dalla legge regionale ai sensi degli articoli 17 e
          seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
                8. Nel caso in cui i gestori dei depositi fiscali non
          trasmettano  nei  termini  i  dati  da  inviare  ai   sensi
          dell'articolo 10, comma  2,  il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, anche  ai  fini  di
          quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, ordina
          al gestore di provvedere. 
                9. - 16. (abrogati) 
                17. Fatto salvo quanto previsto al comma 7,  ai  fini
          dell'irrogazione delle sanzioni previste ai commi 1, 2,  3,
          5, 6, provvede il Prefetto ai sensi  degli  articoli  17  e
          seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
                18. Alle sanzioni amministrative di cui  al  presente
          articolo non si applica  il  pagamento  in  misura  ridotta
          previsto dall'articolo 16 della legge n. 689 del 1981.»