Art. 47
Modifiche all'allegato I del decreto legislativo
21 marzo 2005, n. 66
1. All'allegato I al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla nota 1 della tabella, le parole: «e' stata applicata la
norma ISO 4259:2006» sono sostituite dalle seguenti: «e' stata
applicata la norma EN ISO 4259-1:2017/A1:2021» e le parole: «criteri
previsti dalla norma ISO 4259:2006» sono sostituite dalle seguenti:
«criteri previsti dalla norma EN ISO 4259-2:2017/A1:2019»;
b) alla nota 3 della tabella, le parole: «norma EN 228:2008» sono
sostituite dalle seguenti: «norma EN 228:2012+A1:2017».
Note all'art. 47:
- Si riporta il testo dell'allegato I del citato
decreto legislativo n. 66 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
«[1] I valori indicati nelle specifiche sono «valori
effettivi». Per la definizione dei loro valori limite, e'
stata applicata la norma EN ISO 4259-1:2017/A1:2021
«Prodotti petroliferi - Determinazione e applicazione di
dati di precisione in relazione ai metodi di prova»; per
fissare un valore minimo si e' tenuto conto di una
differenza minima di 2R sopra lo zero (R =
riproducibilita'). I risultati delle singole misurazioni
vanno interpretati in base ai criteri previsti dalla norma
EN ISO 4259-2:2017/A1:2019.
[2] Il periodo estivo inizia il 1° maggio e termina
il 30 settembre.
[3] Altri monoalcoli ed eteri con punto di
ebollizione finale non superiore a quello stabilito nella
norma EN 228:2012+A1:2017.
[4] A decorrere dal 1° gennaio 2011.
[5] A decorrere dal 1° gennaio 2014.»