Art. 47 
 
          Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 
                        21 marzo 2005, n. 66 
 
  1. All'allegato I al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla nota 1 della tabella, le parole: «e' stata  applicata  la
norma ISO  4259:2006»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e'  stata
applicata la norma EN ISO 4259-1:2017/A1:2021» e le parole:  «criteri
previsti dalla norma ISO 4259:2006» sono sostituite  dalle  seguenti:
«criteri previsti dalla norma EN ISO 4259-2:2017/A1:2019»; 
    b) alla nota 3 della tabella, le parole: «norma EN 228:2008» sono
sostituite dalle seguenti: «norma EN 228:2012+A1:2017». 
 
          Note all'art. 47: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'allegato  I  del  citato
          decreto legislativo n. 66 del  2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «[1] I valori indicati nelle specifiche sono  «valori
          effettivi». Per la definizione dei loro valori  limite,  e'
          stata  applicata  la  norma  EN   ISO   4259-1:2017/A1:2021
          «Prodotti petroliferi - Determinazione  e  applicazione  di
          dati di precisione in relazione ai metodi  di  prova»;  per
          fissare  un  valore  minimo  si  e'  tenuto  conto  di  una
          differenza   minima   di   2R   sopra   lo   zero   (R    =
          riproducibilita'). I risultati  delle  singole  misurazioni
          vanno interpretati in base ai criteri previsti dalla  norma
          EN ISO 4259-2:2017/A1:2019. 
                [2] Il periodo estivo inizia il 1° maggio  e  termina
          il 30 settembre. 
                [3]  Altri  monoalcoli  ed   eteri   con   punto   di
          ebollizione finale non superiore a quello  stabilito  nella
          norma EN 228:2012+A1:2017. 
                [4] A decorrere dal 1° gennaio 2011. 
                [5] A decorrere dal 1° gennaio 2014.»