Art. 49
Modifiche all'allegato V del decreto legislativo
21 marzo 2005, n. 66
1. All'allegato V al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al paragrafo 3.1., al titolo, le parole: «UNI EN 228:2013»
sono sostituite dalle seguenti: «UNI EN 228:2017»;
b) al paragrafo 3.2.:
1) al titolo, le parole: «UNI EN 590:2013» sono sostituite
dalle seguenti: «UNI EN 590:2022»;
2) alla nota (2), le parole: «EN ISO 3675» sono sostituite
dalle seguenti: «EN ISO 12185»;
3) la nota (3) e' soppressa;
4) alla riga della tabella relativa a «Numero di Cetano», alla
colonna «Metodi di prova», le parole: «EN 16144» sono soppresse e
alla colonna «R» il valore «4,1» e' soppresso;
5) alla riga della tabella relativa a «Numero di Cetano», alla
colonna «Metodi di prova», sono inserite le seguenti caselle: «UNI EN
16715:2015», «UNI EN 16906:2017» e «UNI EN 17155:2019» e alla colonna
«R» sono inserite, in corrispondenza, le seguenti caselle: «1,4»,
«1,9» e «2,1»;
6) alla riga della tabella relativa a «Numero di Cetano», alla
colonna «R», il valore «3,2» e' sostituito da «2,4»;
7) alla riga della tabella relativa a «Distillazione: 95%
recuperato», alla colonna «R», il valore «9,3» e' sostituito da
«9,0».
Note all'art. 49:
- Si riporta il testo dell'allegato V del citato
decreto legislativo n. 66 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
«Allegato V
Metodi di prova e modalita' operative per
l'accertamento sulla conformita' dei combustibili
1. Campionamento
1.1. Prelievo
1.1.1. Depositi fiscali e depositi commerciali
I campioni di combustibile devono essere prelevati
secondo quanto stabilito dalla norma ISO 3170 per il
campionamento manuale da serbatoio e secondo quanto
stabilito dalla norma ISO 3171 per il campionamento
automatico in linea. Per il prelievo si utilizzano
contenitori metallici.
1.1.2. Impianti di distribuzione
I campioni di combustibile devono essere prelevati
secondo quanto stabilito dalla norma EN 14275 per il
campionamento alla pompa presso gli impianti di
distribuzione. Per il prelievo e' sufficiente l'utilizzo di
contenitori metallici anche privi delle caratteristiche di
composizione previsti da tale norma EN.
1.1.3. Competenza
Il prelievo dei campioni e' effettuato dall'autorita'
competente all'accertamento dell'infrazione.
1.2. Quantita'
La quantita' di benzina o combustibile diesel da
campionare e' pari a dieci litri da immettere in cinque
contenitori da 2,5 litri, riempiti per circa l'80% della
loro capienza.
I contenitori devono assicurare una tenuta perfetta,
essere dotati di tappo con guarnizione e controtappo di
plastica ed essere rigorosamente sigillati. Inoltre devono
essere dotati di targhetta sulla quale sono riportati
almeno i seguenti dati:
A) il luogo del prelievo;
B) il gestore dell'impianto presso cui e' stato
effettuato il prelievo del campione;
C) la data del prelievo;
D) la tipologia di prodotto;
E) il serbatoio dal quale e' stato effettuato il
prelievo, in caso di depositi fiscali e di depositi
commerciali, e la pompa di distribuzione, in caso di
impianti di distribuzione;
F) il soggetto che, eventualmente, rappresenti il
gestore nel corso delle attivita' di prelievo;
G) il soggetto incaricato del prelievo.
I cinque contenitori devono essere destinati:
a) uno al gestore dell'impianto sottoposto ad
accertamento o al soggetto di cui al paragrafo 1.2, lettera
F), per finalita' difensive;
b) uno al laboratorio che effettua le misure ai
fini dell'accertamento dell'infrazione ai sensi
dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 689/1981, di
seguito denominato laboratorio controllore, individuato ai
sensi del paragrafo 1.7;
c) tre al soggetto che ha effettuato il prelievo,
al fine di essere conservati per l'eventualita' della
revisione prevista dall'articolo 15, comma 2, della legge
n. 689/1981 e per l'eventualita' del contenzioso
giudiziario previsto dall'articolo 23 di tale legge; su
richiesta di tale soggetto, i contenitori possono essere
conservati presso il laboratorio controllore, fermo
restando quanto previsto dal paragrafo 1.5.
1.3. Verbale
All'atto del prelievo viene redatto, in tre
originali, un verbale che deve riportare i dati necessari
per l'identificazione univoca del campione. Un originale
rimane all'autorita' competente all'accertamento
dell'infrazione. Un originale viene consegnato al gestore o
al soggetto di cui al paragrafo 1.2, lettera F). L'altro
originale viene allegato all'esemplare del campione da
inviare al laboratorio controllore.
1.4. Movimentazione dei campioni
Durante il prelievo e la movimentazione dei campioni
devono essere osservate misure atte a garantirne
l'integrita' e la sicurezza, con particolare riferimento
alle misure concernenti il deposito e il trasporto dei
liquidi infiammabili.
1.5. Distribuzione dei campioni
Ai fini della distribuzione dei campioni si applicano
le seguenti disposizioni:
il contenitore di cui al paragrafo 1.2, lettera b),
e' inviato al laboratorio controllore insieme al verbale di
campionamento;
nel caso in cui sia richiesta la revisione delle
analisi ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge n.
689/1981 un contenitore di cui al paragrafo 1.2, lettera
c), e' inviato al laboratorio competente per tale revisione
individuato ai sensi del paragrafo 1.7;
in tutti i casi, i contenitori dei campioni di
benzina prelevati durante il periodo estivo, qualora
conservati in luogo idoneo diverso da un frigorifero
antideflagrante a temperatura compresa tra 4 °C e 10 °C,
sono inviati al laboratorio controllore entro cinque giorni
dal prelievo.
1.6. Conservazione dei campioni
Tutti i contenitori di cui al paragrafo 1.2, lettere
b) e c), devono essere conservati in un luogo idoneo, per
un periodo non inferiore a novanta giorni e, comunque, fino
alla conclusione delle attivita' di accertamento di cui al
presente allegato e, per un contenitore di cui al paragrafo
1.2, lettera c), in caso di accertamento dell'infrazione,
fino alla scadenza dei termini previsti per proporre
opposizione all'eventuale ordinanza - ingiunzione
dell'autorita' competente all'irrogazione della sanzione e
fino alla conclusione del contenzioso giudiziario seguente
a tale opposizione. Per luogo idoneo si intende, in caso di
benzina, un luogo almeno ventilato in cui i contenitori non
sono esposti alla luce diretta del sole.
1.7. Identificazione dei laboratori
Il laboratorio controllore, su delega dell'autorita'
competente all'accertamento dell'infrazione, e' un
laboratorio chimico delle dogane o un Ufficio delle Dogane
nel cui ambito operano i laboratori chimici delle dogane.
Il laboratorio che effettua la revisione delle
analisi ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge n.
689/1981 e' un laboratorio chimico delle dogane o un
Ufficio delle Dogane nel cui ambito operano i laboratori
chimici delle dogane, diverso da quello che ha effettuato
le misure come laboratorio controllore.
Per l'effettuazione delle misure i laboratori chimici
delle dogane o gli Uffici delle Dogane nel cui ambito
operano i laboratori chimici delle dogane possono avvalersi
della Stazione Sperimentale per i Combustibili.
2. Effettuazione della verifica di conformita'
Il presente paragrafo stabilisce le procedure per
l'effettuazione della verifica di conformita'. Tale
procedura si applica sia in sede di analisi ai sensi
dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 689/1981, sia in
sede di revisione delle analisi ai sensi dell'articolo 15,
comma 2, della legge n. 689/1981.
La trattazione dei risultati dei metodi di prova
elencati nel paragrafo 3 viene effettuata secondo la
procedura, tratta dalla norma UNI EN ISO 4259.
2.1. Verifica di conformita'
Il laboratorio controllore esegue le misure
immediatamente dopo la ricezione dei contenitori del
campione di cui al paragrafo 1.2, lettera b). Tale
laboratorio esegue una sola misura per ciascuna
caratteristica disciplinata dal presente decreto,
utilizzando i metodi di prova di cui al paragrafo 3.
2.1.1. Caratteristiche per le quali e' definito un
limite massimo negli allegati I e II.
Se il risultato ottenuto «X» e' tale che:
X > A1 + 0,59 • R
dove
A1 e' il limite massimo, ed R e' la
riproducibilita' del metodo di prova calcolata al livello
A1, il cui valore e' riportato nel paragrafo 3, il prodotto
si considera non conforme. In caso contrario il prodotto e'
da considerare conforme.
2.1.2. Caratteristiche per le quali e' definito un
limite minimo negli allegati I e II.
Se il risultato ottenuto «X» e' tale che:
X < A2 - 0,59 • R
dove A2 e' il limite minimo, ed R e' la
riproducibilita' del metodo di prova calcolata al livello
A2, il cui valore e' riportato nel paragrafo 3, il prodotto
si considera non conforme. In caso contrario il prodotto e'
da considerare conforme.
3. Precisione dei metodi di prova
3.1 Metodi di prova, contenuti nella norma UNI EN
228:2017, e dati di precisione per la determinazione delle
caratteristiche della benzina conforme alle specifiche di
cui all'allegato I o all'articolo 3, comma 2.
Parte di provvedimento in formato grafico
3.2 Metodi di prova, contenuti nella norma EN
590:2022, e dati di precisione per la determinazione delle
caratteristiche del combustibile diesel conforme alle
specifiche di cui all'allegato II.
Parte di provvedimento in formato grafico