Art. 49 
 
          Modifiche all'allegato V del decreto legislativo 
                        21 marzo 2005, n. 66 
 
  1. All'allegato V al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al paragrafo 3.1., al titolo, le  parole:  «UNI  EN  228:2013»
sono sostituite dalle seguenti: «UNI EN 228:2017»; 
    b) al paragrafo 3.2.: 
      1) al titolo, le parole:  «UNI  EN  590:2013»  sono  sostituite
dalle seguenti: «UNI EN 590:2022»; 
      2) alla nota (2), le parole:  «EN  ISO  3675»  sono  sostituite
dalle seguenti: «EN ISO 12185»; 
      3) la nota (3) e' soppressa; 
      4) alla riga della tabella relativa a «Numero di Cetano»,  alla
colonna «Metodi di prova», le parole: «EN  16144»  sono  soppresse  e
alla colonna «R» il valore «4,1» e' soppresso; 
      5) alla riga della tabella relativa a «Numero di Cetano»,  alla
colonna «Metodi di prova», sono inserite le seguenti caselle: «UNI EN
16715:2015», «UNI EN 16906:2017» e «UNI EN 17155:2019» e alla colonna
«R» sono inserite, in corrispondenza,  le  seguenti  caselle:  «1,4»,
«1,9» e «2,1»; 
      6) alla riga della tabella relativa a «Numero di Cetano»,  alla
colonna «R», il valore «3,2» e' sostituito da «2,4»; 
      7) alla riga  della  tabella  relativa  a  «Distillazione:  95%
recuperato», alla colonna «R»,  il  valore  «9,3»  e'  sostituito  da
«9,0». 
 
          Note all'art. 49: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'allegato  V  del  citato
          decreto legislativo n. 66 del  2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Allegato V 
                Metodi   di   prova   e   modalita'   operative   per
          l'accertamento sulla conformita' dei combustibili 
                1. Campionamento 
                1.1. Prelievo 
                1.1.1. Depositi fiscali e depositi commerciali 
                I campioni di combustibile  devono  essere  prelevati
          secondo quanto  stabilito  dalla  norma  ISO  3170  per  il
          campionamento  manuale  da  serbatoio  e   secondo   quanto
          stabilito  dalla  norma  ISO  3171  per  il   campionamento
          automatico  in  linea.  Per  il  prelievo   si   utilizzano
          contenitori metallici. 
                1.1.2. Impianti di distribuzione 
                I campioni di combustibile  devono  essere  prelevati
          secondo quanto  stabilito  dalla  norma  EN  14275  per  il
          campionamento   alla   pompa   presso   gli   impianti   di
          distribuzione. Per il prelievo e' sufficiente l'utilizzo di
          contenitori metallici anche privi delle caratteristiche  di
          composizione previsti da tale norma EN. 
                1.1.3. Competenza 
                Il prelievo dei campioni e' effettuato dall'autorita'
          competente all'accertamento dell'infrazione. 
                1.2. Quantita' 
                La quantita' di  benzina  o  combustibile  diesel  da
          campionare e' pari a dieci litri  da  immettere  in  cinque
          contenitori da 2,5 litri, riempiti per  circa  l'80%  della
          loro capienza. 
                I contenitori devono assicurare una tenuta  perfetta,
          essere dotati di tappo con  guarnizione  e  controtappo  di
          plastica ed essere rigorosamente sigillati. Inoltre  devono
          essere dotati  di  targhetta  sulla  quale  sono  riportati
          almeno i seguenti dati: 
                  A) il luogo del prelievo; 
                  B) il gestore dell'impianto  presso  cui  e'  stato
          effettuato il prelievo del campione; 
                  C) la data del prelievo; 
                  D) la tipologia di prodotto; 
                  E) il serbatoio dal quale e'  stato  effettuato  il
          prelievo,  in  caso  di  depositi  fiscali  e  di  depositi
          commerciali, e  la  pompa  di  distribuzione,  in  caso  di
          impianti di distribuzione; 
                  F) il soggetto che, eventualmente,  rappresenti  il
          gestore nel corso delle attivita' di prelievo; 
                  G) il soggetto incaricato del prelievo. 
                I cinque contenitori devono essere destinati: 
                  a)  uno  al  gestore  dell'impianto  sottoposto  ad
          accertamento o al soggetto di cui al paragrafo 1.2, lettera
          F), per finalita' difensive; 
                  b) uno al laboratorio che  effettua  le  misure  ai
          fini    dell'accertamento    dell'infrazione    ai    sensi
          dell'articolo 15, comma 1,  della  legge  n.  689/1981,  di
          seguito denominato laboratorio controllore, individuato  ai
          sensi del paragrafo 1.7; 
                  c) tre al soggetto che ha effettuato  il  prelievo,
          al fine  di  essere  conservati  per  l'eventualita'  della
          revisione prevista dall'articolo 15, comma 2,  della  legge
          n.  689/1981   e   per   l'eventualita'   del   contenzioso
          giudiziario previsto dall'articolo 23  di  tale  legge;  su
          richiesta di tale soggetto, i  contenitori  possono  essere
          conservati  presso  il   laboratorio   controllore,   fermo
          restando quanto previsto dal paragrafo 1.5. 
                1.3. Verbale 
                All'atto  del  prelievo   viene   redatto,   in   tre
          originali, un verbale che deve riportare i  dati  necessari
          per l'identificazione univoca del  campione.  Un  originale
          rimane    all'autorita'     competente     all'accertamento
          dell'infrazione. Un originale viene consegnato al gestore o
          al soggetto di cui al paragrafo 1.2,  lettera  F).  L'altro
          originale viene  allegato  all'esemplare  del  campione  da
          inviare al laboratorio controllore. 
                1.4. Movimentazione dei campioni 
                Durante il prelievo e la movimentazione dei  campioni
          devono  essere   osservate   misure   atte   a   garantirne
          l'integrita' e la sicurezza,  con  particolare  riferimento
          alle misure concernenti il  deposito  e  il  trasporto  dei
          liquidi infiammabili. 
                1.5. Distribuzione dei campioni 
                Ai fini della distribuzione dei campioni si applicano
          le seguenti disposizioni: 
                  il contenitore di cui al paragrafo 1.2, lettera b),
          e' inviato al laboratorio controllore insieme al verbale di
          campionamento; 
                  nel caso in cui sia richiesta  la  revisione  delle
          analisi ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge  n.
          689/1981 un contenitore di cui al  paragrafo  1.2,  lettera
          c), e' inviato al laboratorio competente per tale revisione
          individuato ai sensi del paragrafo 1.7; 
                  in tutti i casi,  i  contenitori  dei  campioni  di
          benzina  prelevati  durante  il  periodo  estivo,   qualora
          conservati  in  luogo  idoneo  diverso  da  un  frigorifero
          antideflagrante a temperatura compresa tra 4 °C  e  10  °C,
          sono inviati al laboratorio controllore entro cinque giorni
          dal prelievo. 
                1.6. Conservazione dei campioni 
                Tutti i contenitori di cui al paragrafo 1.2,  lettere
          b) e c), devono essere conservati in un luogo  idoneo,  per
          un periodo non inferiore a novanta giorni e, comunque, fino
          alla conclusione delle attivita' di accertamento di cui  al
          presente allegato e, per un contenitore di cui al paragrafo
          1.2, lettera c), in caso di  accertamento  dell'infrazione,
          fino  alla  scadenza  dei  termini  previsti  per  proporre
          opposizione   all'eventuale   ordinanza    -    ingiunzione
          dell'autorita' competente all'irrogazione della sanzione  e
          fino alla conclusione del contenzioso giudiziario  seguente
          a tale opposizione. Per luogo idoneo si intende, in caso di
          benzina, un luogo almeno ventilato in cui i contenitori non
          sono esposti alla luce diretta del sole. 
                1.7. Identificazione dei laboratori 
                Il laboratorio controllore, su delega  dell'autorita'
          competente   all'accertamento   dell'infrazione,   e'    un
          laboratorio chimico delle dogane o un Ufficio delle  Dogane
          nel cui ambito operano i laboratori chimici delle dogane. 
                Il  laboratorio  che  effettua  la  revisione   delle
          analisi ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge  n.
          689/1981 e'  un  laboratorio  chimico  delle  dogane  o  un
          Ufficio delle Dogane nel cui ambito  operano  i  laboratori
          chimici delle dogane, diverso da quello che  ha  effettuato
          le misure come laboratorio controllore. 
                Per l'effettuazione delle misure i laboratori chimici
          delle dogane o gli  Uffici  delle  Dogane  nel  cui  ambito
          operano i laboratori chimici delle dogane possono avvalersi
          della Stazione Sperimentale per i Combustibili. 
                2. Effettuazione della verifica di conformita' 
                Il presente paragrafo  stabilisce  le  procedure  per
          l'effettuazione  della  verifica   di   conformita'.   Tale
          procedura si applica  sia  in  sede  di  analisi  ai  sensi
          dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 689/1981, sia  in
          sede di revisione delle analisi ai sensi dell'articolo  15,
          comma 2, della legge n. 689/1981. 
                La trattazione dei  risultati  dei  metodi  di  prova
          elencati  nel  paragrafo  3  viene  effettuata  secondo  la
          procedura, tratta dalla norma UNI EN ISO 4259. 
                2.1. Verifica di conformita' 
                Il   laboratorio   controllore   esegue   le   misure
          immediatamente  dopo  la  ricezione  dei  contenitori   del
          campione  di  cui  al  paragrafo  1.2,  lettera  b).   Tale
          laboratorio   esegue   una   sola   misura   per   ciascuna
          caratteristica   disciplinata   dal    presente    decreto,
          utilizzando i metodi di prova di cui al paragrafo 3. 
                2.1.1. Caratteristiche per le quali  e'  definito  un
          limite massimo negli allegati I e II. 
                Se il risultato ottenuto «X» e' tale che: 
                  X > A1 + 0,59 • R 
                dove 
                  A1   e'   il   limite   massimo,   ed   R   e'   la
          riproducibilita' del metodo di prova calcolata  al  livello
          A1, il cui valore e' riportato nel paragrafo 3, il prodotto
          si considera non conforme. In caso contrario il prodotto e'
          da considerare conforme. 
                2.1.2. Caratteristiche per le quali  e'  definito  un
          limite minimo negli allegati I e II. 
                Se il risultato ottenuto «X» e' tale che: 
                  X < A2 - 0,59 • R 
                dove  A2  e'  il  limite   minimo,   ed   R   e'   la
          riproducibilita' del metodo di prova calcolata  al  livello
          A2, il cui valore e' riportato nel paragrafo 3, il prodotto
          si considera non conforme. In caso contrario il prodotto e'
          da considerare conforme. 
                3. Precisione dei metodi di prova 
                3.1 Metodi di prova, contenuti  nella  norma  UNI  EN
          228:2017, e dati di precisione per la determinazione  delle
          caratteristiche della benzina conforme alle  specifiche  di
          cui all'allegato I o all'articolo 3, comma 2. 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
                3.2  Metodi  di  prova,  contenuti  nella  norma   EN
          590:2022, e dati di precisione per la determinazione  delle
          caratteristiche  del  combustibile  diesel  conforme   alle
          specifiche di cui all'allegato II. 
            
 
         Parte di provvedimento in formato grafico