Art. 15 
 
       Modalita' di estinzione delle disposizioni di pagamento 
 
  1. Le disposizioni di pagamento di cui all'articolo  54  del  regio
decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,  si  estinguono   a   seguito
dell'esecuzione degli ordinativi  informatici  trasmessi  alla  Banca
d'Italia, in una delle seguenti  modalita'  di  riconoscimento  delle
somme dovute agli aventi diritto: 
    a) accredito su conto di pagamento; 
    b) contanti presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A. e degli
altri soggetti abilitati, nei limiti previsti dalla legge; 
    c) girofondi; 
    d) assegni a copertura garantita. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Per il testo dell'articolo 54 del  regio  decreto  18
          novembre  1923,  n.  2440,   recante   Nuove   disposizioni
          sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla  contabilita'
          generale dello Stato, si veda nelle note all'articolo 11.