Art. 15
Modalita' di estinzione delle disposizioni di pagamento
1. Le disposizioni di pagamento di cui all'articolo 54 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si estinguono a seguito
dell'esecuzione degli ordinativi informatici trasmessi alla Banca
d'Italia, in una delle seguenti modalita' di riconoscimento delle
somme dovute agli aventi diritto:
a) accredito su conto di pagamento;
b) contanti presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A. e degli
altri soggetti abilitati, nei limiti previsti dalla legge;
c) girofondi;
d) assegni a copertura garantita.
Note all'art. 15:
- Per il testo dell'articolo 54 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, recante Nuove disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato, si veda nelle note all'articolo 11.