Art. 17 
 
Accredito in valuta diversa dall'euro e in euro in Paesi non aderenti
                              alla SEPA 
 
  1. I pagamenti in valuta diversa dall'euro e in euro in  Paesi  non
aderenti alla SEPA sono effettuati, secondo modalita' previste  dalla
convenzione tra la Banca d'Italia  e  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  15
dicembre 2001, n. 482. 
  2. La Banca d'Italia accredita le  somme  sul  conto  di  pagamento
indicato nell'ordinativo informatico, anche  per  il  tramite  di  un
corrispondente estero. 
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  anche
ai  pagamenti  effettuati  nell'ambito  di  operazioni   di   credito
documentario.