Art. 17
Accredito in valuta diversa dall'euro e in euro in Paesi non aderenti
alla SEPA
1. I pagamenti in valuta diversa dall'euro e in euro in Paesi non
aderenti alla SEPA sono effettuati, secondo modalita' previste dalla
convenzione tra la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e
delle finanze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15
dicembre 2001, n. 482.
2. La Banca d'Italia accredita le somme sul conto di pagamento
indicato nell'ordinativo informatico, anche per il tramite di un
corrispondente estero.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai pagamenti effettuati nell'ambito di operazioni di credito
documentario.