Art. 18 
 
                              Contanti 
 
  1.  Gli  ordini  di  pagamento  da  eseguirsi  in   contanti   sono
finalizzati mediante  commutazione  in  bonifici  domiciliati  presso
Poste Italiane S.p.A. e altri soggetti abilitati. 
  2. Gli uffici di Poste  Italiane  S.p.A.  e  degli  altri  soggetti
abilitati provvedono a inviare al beneficiario del pagamento apposito
avviso per la riscossione delle somme. 
  3. Le somme possono essere riscosse  dal  beneficiario  presso  gli
uffici di Poste Italiane S.p.A.  e  degli  altri  soggetti  abilitati
entro il secondo mese successivo a quello di esigibilita'. 
  4.  Prima  del  decorso  del   termine   di   cui   al   comma   3,
l'amministrazione che ha disposto il pagamento puo'  richiedere  agli
uffici pagatori la restituzione delle somme. 
  5. Gli uffici di Poste  Italiane  S.p.A.  e  degli  altri  soggetti
abilitati acquisiscono la firma di quietanza del beneficiario  o  del
suo rappresentante legale relativa alle somme incassate in contanti. 
  6. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
definite le modalita' per l'esecuzione dei pagamenti da  parte  degli
uffici di Poste Italiane S.p.A. e degli altri soggetti abilitati.