Art. 18
Contanti
1. Gli ordini di pagamento da eseguirsi in contanti sono
finalizzati mediante commutazione in bonifici domiciliati presso
Poste Italiane S.p.A. e altri soggetti abilitati.
2. Gli uffici di Poste Italiane S.p.A. e degli altri soggetti
abilitati provvedono a inviare al beneficiario del pagamento apposito
avviso per la riscossione delle somme.
3. Le somme possono essere riscosse dal beneficiario presso gli
uffici di Poste Italiane S.p.A. e degli altri soggetti abilitati
entro il secondo mese successivo a quello di esigibilita'.
4. Prima del decorso del termine di cui al comma 3,
l'amministrazione che ha disposto il pagamento puo' richiedere agli
uffici pagatori la restituzione delle somme.
5. Gli uffici di Poste Italiane S.p.A. e degli altri soggetti
abilitati acquisiscono la firma di quietanza del beneficiario o del
suo rappresentante legale relativa alle somme incassate in contanti.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
definite le modalita' per l'esecuzione dei pagamenti da parte degli
uffici di Poste Italiane S.p.A. e degli altri soggetti abilitati.