Art. 19
Operazioni di girofondi
1. Gli ordini di pagamento da estinguersi con girofondi sono
eseguiti mediante versamento su conti di tesoreria o all'entrata del
bilancio dello Stato.
2. A fronte delle operazioni di pagamento estinte con girofondi, la
Banca d'Italia emette quietanza informatica ai sensi dell'articolo 8.