Art. 19 
 
                       Operazioni di girofondi 
 
  1. Gli ordini  di  pagamento  da  estinguersi  con  girofondi  sono
eseguiti mediante versamento su conti di tesoreria o all'entrata  del
bilancio dello Stato. 
  2. A fronte delle operazioni di pagamento estinte con girofondi, la
Banca d'Italia emette quietanza informatica ai sensi dell'articolo 8.