Art. 20
Conti tecnici di servizio per la regolazione delle entrate e delle
spese
1. Per le esigenze operative della tesoreria dello Stato, con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzata
l'apertura di conti tecnici di servizio esclusivamente a uso della
Banca d'Italia per operazioni di regolazione delle entrate e delle
spese dello Stato, ivi incluse le regolazioni delle differenze di
cambio in caso di operazioni da estinguersi in valuta diversa
dall'euro, ed e' disciplinato il relativo funzionamento.
2. A valere sui conti tecnici di servizio non possono essere emesse
disposizioni di pagamento da parte delle amministrazioni dello Stato.
3. La Banca d'Italia comunica periodicamente le operazioni di
regolazione alle amministrazioni interessate, anche ai fini del
controllo di regolarita' amministrativa e contabile sulle operazioni
di cui ai commi 1 e 2.
4. Con le modalita' di cui al comma 1, possono essere aperti conti
tecnici di servizio per le operazioni di regolazione delle entrate e
delle spese degli enti e organismi pubblici per i quali la Banca
d'Italia svolge il servizio di cassa.