Art. 20 
 
Conti tecnici di servizio per la regolazione delle  entrate  e  delle
                                spese 
 
  1. Per le esigenze  operative  della  tesoreria  dello  Stato,  con
decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzata
l'apertura di conti tecnici di servizio esclusivamente  a  uso  della
Banca d'Italia per operazioni di regolazione delle  entrate  e  delle
spese dello Stato, ivi incluse le  regolazioni  delle  differenze  di
cambio in  caso  di  operazioni  da  estinguersi  in  valuta  diversa
dall'euro, ed e' disciplinato il relativo funzionamento. 
  2. A valere sui conti tecnici di servizio non possono essere emesse
disposizioni di pagamento da parte delle amministrazioni dello Stato. 
  3. La Banca  d'Italia  comunica  periodicamente  le  operazioni  di
regolazione alle  amministrazioni  interessate,  anche  ai  fini  del
controllo di regolarita' amministrativa e contabile sulle  operazioni
di cui ai commi 1 e 2. 
  4. Con le modalita' di cui al comma 1, possono essere aperti  conti
tecnici di servizio per le operazioni di regolazione delle entrate  e
delle spese degli enti e organismi pubblici  per  i  quali  la  Banca
d'Italia svolge il servizio di cassa.