Art. 22
Pagamento di pensioni e altre indennita' a carattere ricorrente di
natura risarcitoria
1. Fatti salvi i trattamenti pensionistici gestiti dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale, al pagamento delle pensioni che
permangono a carico delle amministrazioni dello Stato, nonche' delle
indennita' a carattere ricorrente riconosciute a titolo di
risarcimento, si provvede, nel rispetto delle relative norme di
settore, con spese fisse telematiche.
2. Ogni altra spesa di importo e scadenza fissi e accertati, ove
previsto dalla normativa di settore, e' disposta mediante spese fisse
telematiche.