Art. 22 
 
Pagamento di pensioni e altre indennita' a  carattere  ricorrente  di
                         natura risarcitoria 
 
  1. Fatti salvi i trattamenti  pensionistici  gestiti  dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale, al pagamento delle  pensioni  che
permangono a carico delle amministrazioni dello Stato, nonche'  delle
indennita'  a  carattere  ricorrente   riconosciute   a   titolo   di
risarcimento, si provvede,  nel  rispetto  delle  relative  norme  di
settore, con spese fisse telematiche. 
  2. Ogni altra spesa di importo e scadenza fissi  e  accertati,  ove
previsto dalla normativa di settore, e' disposta mediante spese fisse
telematiche.