Art. 41
Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28
1. All'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28, dopo la lettera m) sono aggiunte le seguenti:
«m-bis) stabiliscono che i costi e gli oneri di connessione
tengano conto del principio "l'efficienza energetica al primo posto"
applicabile allo sviluppo della rete a norma dell'articolo 3 e
dell'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2023/1791;
m-ter) stabiliscono che i costi e gli oneri di connessione siano
pubblicati nell'ambito delle procedure per la connessione di nuovi
impianti di produzione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni
di carbonio al sistema di trasporto e distribuzione di cui agli
articoli 41 e 45 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, e a norma dell'articolo
20, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001;
m-quater) tengono conto dei principi di trasparenza e non
discriminazione, della necessita' di quadri finanziari stabili per
gli investimenti esistenti, dello stato di avanzamento della
diffusione del gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di
carbonio e dell'esistenza di meccanismi di sostegno alternativi per
potenziare l'uso del gas rinnovabile o del gas a basse emissioni di
carbonio, se del caso.».
Note all'art. 41:
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato
decreto legislativo n. 28 del 2011, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 20. (Collegamento degli impianti di produzione
di biometano alla rete del gas naturale). - 1. Le imprese
che svolgono attivita' di trasporto e distribuzione di gas
naturale sono tenute ad allacciare alla propria rete sia
gli impianti di produzione di biometano realizzati ex novo
sia quelli risultanti dalla riqualificazione di
preesistenti impianti di produzione di biogas, secondo le
regole stabilite dall'Autorita' di regolazione per energia
reti e ambienti (ARERA).
2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, l'ARERA aggiorna la
propria regolazione relativamente alle condizioni tecniche
ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione
di impianti di produzione di biometano alle reti del gas
naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di
terzi ai sensi del comma 1.
3. Gli atti di regolazione di cui al comma 2, nel
rispetto delle esigenze di sicurezza fisica e di
funzionamento del sistema di trasporto e distribuzione di
gas:
a) stabiliscono le caratteristiche chimiche e
fisiche minime del biometano, con particolare riguardo alla
qualita', l'odorizzazione e la pressione del gas,
necessarie per l'immissione nelle reti;
b) prevedono la realizzazione, anche congiunta fra
diversi operatori se ritenuto maggiormente efficiente sotto
il profilo tecnico ovvero economico, dei necessari
interventi di potenziamento della rete gas esistente per
una maggiore integrazione tra le reti di trasporto e di
distribuzione, tramite l'impiego di tecnologie per il
superamento degli attuali limiti infrastrutturali di
accettabilita' del biometano nelle reti per favorire un
ampio utilizzo del biometano; a tal fine, l'allacciamento
non discriminatorio alla rete degli impianti di produzione
di biometano di cui al comma 1 dovra' risultare coerente
con criteri di fattibilita' tecnici ed economici ed essere
compatibile con le norme tecniche e le esigenze di
sicurezza, fermo restando che i costi associati allo
sviluppo e all'adeguamento della rete esistente restano a
carico degli operatori di rete;
c) definiscono le modalita' di ripartizione dei
costi, tra tutti i produttori che ne beneficiano, delle
opere di connessione degli impianti di produzione di
biometano alla rete gas; le modalita' di ripartizione,
basate su criteri oggettivi, trasparenti e non
discriminatori, tengono conto dei benefici che i produttori
gia' connessi e quelli collegatisi successivamente traggono
dalle connessioni;
d) stabiliscono, ai fini del perseguimento degli
obiettivi legati alla transizione energetica individuati
dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima
(PNIEC), che una quota pari al 70 per cento dei costi degli
investimenti di connessione alle reti di trasporto o di
distribuzione e al 100 per cento dei costi relativi ai
sistemi di misura di cui alla lettera h) e dei costi
relativi alla compressione, siano attribuiti ai gestori dei
sistemi di trasporto o di distribuzione in relazione alla
soluzione di connessione individuata, mentre la restante
parte, pari al 30 per cento, dei costi degli investimenti
di connessione ricada in capo ai produttori;
e) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori
di rete, degli standard tecnici per il collegamento alla
rete del gas naturale degli impianti di produzione di
biometano;
f) fissano le procedure, i tempi e i criteri per la
determinazione dei costi per l'espletamento di tutte le
fasi istruttorie necessarie per l'individuazione e la
realizzazione della soluzione definitiva di allacciamento;
g) sottopongono a termini perentori le attivita'
poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e
procedure sostitutive in caso di inerzia;
h) definiscono un assetto dei sistemi di misura e
di controllo della qualita' funzionale a minimizzare i
costi complessivi degli interventi da realizzare,
garantendo il rispetto delle norme tecniche e delle
esigenze di sicurezza delle reti di trasporto e di
distribuzione;
i) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori
di rete, delle condizioni tecniche ed economiche necessarie
per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento
delle infrastrutture di rete per l'allacciamento di nuovi
impianti;
l) prevedono procedure di risoluzione delle
controversie insorte fra produttori e gestori di rete con
decisioni, adottate dalla stessa ARERA, vincolanti fra le
parti;
m) stabiliscono le misure necessarie affinche'
l'imposizione tariffaria dei corrispettivi posti a carico
del soggetto che immette in rete il biometano sia
improntata al criterio di allocazione dei costi su scala
nazionale.
m-bis) stabiliscono che i costi e gli oneri di
connessione tengano conto del principio "l'efficienza
energetica al primo posto" applicabile allo sviluppo della
rete a norma dell'articolo 3 e dell'articolo 27, paragrafo
2, della direttiva (UE) 2023/1791;
m-ter) stabiliscono che i costi e gli oneri di
connessione siano pubblicati nell'ambito delle procedure
per la connessione di nuovi impianti di produzione di gas
rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio al
sistema di trasporto e distribuzione di cui agli articoli
41 e 45 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, e a norma
dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva (UE)
2018/2001;
m-quater) tengono conto dei principi di trasparenza
e non discriminazione, della necessita' di quadri
finanziari stabili per gli investimenti esistenti, dello
stato di avanzamento della diffusione del gas rinnovabile e
del gas a basse emissioni di carbonio e dell'esistenza di
meccanismi di sostegno alternativi per potenziare l'uso del
gas rinnovabile o del gas a basse emissioni di carbonio, se
del caso.».