Art. 41 
 
Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 
 
  1. All'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo  2011,
n. 28, dopo la lettera m) sono aggiunte le seguenti: 
    «m-bis) stabiliscono che i  costi  e  gli  oneri  di  connessione
tengano conto del principio "l'efficienza energetica al primo  posto"
applicabile allo sviluppo  della  rete  a  norma  dell'articolo  3  e
dell'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2023/1791; 
    m-ter) stabiliscono che i costi e gli oneri di connessione  siano
pubblicati nell'ambito delle procedure per la  connessione  di  nuovi
impianti di produzione di gas rinnovabile e di gas a basse  emissioni
di carbonio al sistema di  trasporto  e  distribuzione  di  cui  agli
articoli 41 e  45  della  direttiva  (UE)  2024/1788  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, e a norma  dell'articolo
20, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001; 
    m-quater)  tengono  conto  dei  principi  di  trasparenza  e  non
discriminazione, della necessita' di quadri  finanziari  stabili  per
gli  investimenti  esistenti,  dello  stato  di   avanzamento   della
diffusione del gas  rinnovabile  e  del  gas  a  basse  emissioni  di
carbonio e dell'esistenza di meccanismi di sostegno  alternativi  per
potenziare l'uso del gas rinnovabile o del gas a basse  emissioni  di
carbonio, se del caso.». 
 
          Note all'art. 41: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  20  del  citato
          decreto legislativo n. 28 del  2011,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 20. (Collegamento degli impianti di  produzione
          di biometano alla rete del gas naturale). - 1.  Le  imprese
          che svolgono attivita' di trasporto e distribuzione di  gas
          naturale sono tenute ad allacciare alla  propria  rete  sia
          gli impianti di produzione di biometano realizzati ex  novo
          sia   quelli   risultanti   dalla    riqualificazione    di
          preesistenti impianti di produzione di biogas,  secondo  le
          regole stabilite dall'Autorita' di regolazione per  energia
          reti e ambienti (ARERA). 
                2. Entro quarantacinque giorni dalla data di  entrata
          in vigore della presente disposizione, l'ARERA aggiorna  la
          propria regolazione relativamente alle condizioni  tecniche
          ed economiche per l'erogazione del servizio di  connessione
          di impianti di produzione di biometano alle  reti  del  gas
          naturale i cui gestori  hanno  obbligo  di  connessione  di
          terzi ai sensi del comma 1. 
                3. Gli atti di regolazione di cui  al  comma  2,  nel
          rispetto  delle  esigenze  di   sicurezza   fisica   e   di
          funzionamento del sistema di trasporto e  distribuzione  di
          gas: 
                  a)  stabiliscono  le  caratteristiche  chimiche   e
          fisiche minime del biometano, con particolare riguardo alla
          qualita',  l'odorizzazione  e   la   pressione   del   gas,
          necessarie per l'immissione nelle reti; 
                  b) prevedono la realizzazione, anche congiunta  fra
          diversi operatori se ritenuto maggiormente efficiente sotto
          il  profilo  tecnico  ovvero   economico,   dei   necessari
          interventi di potenziamento della rete  gas  esistente  per
          una maggiore integrazione tra le reti  di  trasporto  e  di
          distribuzione,  tramite  l'impiego  di  tecnologie  per  il
          superamento  degli  attuali  limiti   infrastrutturali   di
          accettabilita' del biometano nelle  reti  per  favorire  un
          ampio utilizzo del biometano; a tal  fine,  l'allacciamento
          non discriminatorio alla rete degli impianti di  produzione
          di biometano di cui al comma 1  dovra'  risultare  coerente
          con criteri di fattibilita' tecnici ed economici ed  essere
          compatibile  con  le  norme  tecniche  e  le  esigenze   di
          sicurezza,  fermo  restando  che  i  costi  associati  allo
          sviluppo e all'adeguamento della rete esistente  restano  a
          carico degli operatori di rete; 
                  c) definiscono le  modalita'  di  ripartizione  dei
          costi, tra tutti i produttori  che  ne  beneficiano,  delle
          opere  di  connessione  degli  impianti  di  produzione  di
          biometano alla rete  gas;  le  modalita'  di  ripartizione,
          basate   su   criteri   oggettivi,   trasparenti   e    non
          discriminatori, tengono conto dei benefici che i produttori
          gia' connessi e quelli collegatisi successivamente traggono
          dalle connessioni; 
                  d) stabiliscono, ai fini  del  perseguimento  degli
          obiettivi legati alla  transizione  energetica  individuati
          dal Piano nazionale integrato  per  l'energia  e  il  clima
          (PNIEC), che una quota pari al 70 per cento dei costi degli
          investimenti di connessione alle reti  di  trasporto  o  di
          distribuzione e al 100 per  cento  dei  costi  relativi  ai
          sistemi di misura di  cui  alla  lettera  h)  e  dei  costi
          relativi alla compressione, siano attribuiti ai gestori dei
          sistemi di trasporto o di distribuzione in  relazione  alla
          soluzione di connessione individuata,  mentre  la  restante
          parte, pari al 30 per cento, dei costi  degli  investimenti
          di connessione ricada in capo ai produttori; 
                  e) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori
          di rete, degli standard tecnici per  il  collegamento  alla
          rete del gas  naturale  degli  impianti  di  produzione  di
          biometano; 
                  f) fissano le procedure, i tempi e i criteri per la
          determinazione dei costi per  l'espletamento  di  tutte  le
          fasi  istruttorie  necessarie  per  l'individuazione  e  la
          realizzazione della soluzione definitiva di allacciamento; 
                  g) sottopongono a termini  perentori  le  attivita'
          poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e
          procedure sostitutive in caso di inerzia; 
                  h) definiscono un assetto dei sistemi di  misura  e
          di controllo della  qualita'  funzionale  a  minimizzare  i
          costi   complessivi   degli   interventi   da   realizzare,
          garantendo  il  rispetto  delle  norme  tecniche  e   delle
          esigenze  di  sicurezza  delle  reti  di  trasporto  e   di
          distribuzione; 
                  i) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori
          di rete, delle condizioni tecniche ed economiche necessarie
          per la realizzazione delle eventuali opere  di  adeguamento
          delle infrastrutture di rete per l'allacciamento  di  nuovi
          impianti; 
                  l)  prevedono  procedure   di   risoluzione   delle
          controversie insorte fra produttori e gestori di  rete  con
          decisioni, adottate dalla stessa ARERA, vincolanti  fra  le
          parti; 
                  m)  stabiliscono  le  misure  necessarie  affinche'
          l'imposizione tariffaria dei corrispettivi posti  a  carico
          del  soggetto  che  immette  in  rete  il   biometano   sia
          improntata al criterio di allocazione dei  costi  su  scala
          nazionale. 
                  m-bis) stabiliscono che i  costi  e  gli  oneri  di
          connessione  tengano  conto  del  principio   "l'efficienza
          energetica al primo posto" applicabile allo sviluppo  della
          rete a norma dell'articolo 3 e dell'articolo 27,  paragrafo
          2, della direttiva (UE) 2023/1791; 
                  m-ter) stabiliscono che i  costi  e  gli  oneri  di
          connessione siano pubblicati  nell'ambito  delle  procedure
          per la connessione di nuovi impianti di produzione  di  gas
          rinnovabile e di gas  a  basse  emissioni  di  carbonio  al
          sistema di trasporto e distribuzione di cui  agli  articoli
          41 e 45  della  direttiva  (UE)  2024/1788  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 13  giugno  2024,  e  a  norma
          dell'articolo  20,  paragrafo  2,  della   direttiva   (UE)
          2018/2001; 
                  m-quater) tengono conto dei principi di trasparenza
          e  non  discriminazione,   della   necessita'   di   quadri
          finanziari stabili per gli  investimenti  esistenti,  dello
          stato di avanzamento della diffusione del gas rinnovabile e
          del gas a basse emissioni di carbonio e  dell'esistenza  di
          meccanismi di sostegno alternativi per potenziare l'uso del
          gas rinnovabile o del gas a basse emissioni di carbonio, se
          del caso.».