Art. 53.
                         Disposizioni varie
  1. Sono fatti salvi le procedure e gli effetti relativi ai concorsi
interni  ed  agli avanzamenti del personale appartenente ai ruoli dei
sottufficiali  e  degli appuntati e carabinieri in corso alla data di
entrata  in  vigore  del presente decreto. Il personale suddetto, ove
consegua  nomine,  promozioni  o  qualifiche  ai sensi del precedente
periodo  e'  inquadrato secondo le modalita' di cui agli articoli 46,
47, 49, 50 e 52.
  2.  Il Ministro della Difesa, con decreto da emanarsi previa intesa
con  il Ministro dell'Interno, il Ministro delle Finanze, il Ministro
di  Grazia  e  Giustizia  ed  il  Ministro  per  le risorse agricole,
alimentari  e  forestali, determina le caratteristiche dei distintivi
ed insegne di grado degli appartenenti all'Arma dei carabinieri. Sino
all'emanazione del suindicato decreto restano confermati i distintivi
e le insegne di grado attualmente in uso.
  3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed ai sensi
delle  disposizioni  dallo  stesso  introdotte,  le  norme di legge e
regolamentari in vigore che per qualsiasi motivo fanno riferimento al
personale sottufficiali si applicano, per quanto compatibili e non in
contrasto con il presente decreto, al personale dei ruoli ispettori e
sovrintendenti.  Dalla  stessa  data,  qualora  nelle norme di cui al
precedente  periodo si faccia espresso riferimento ai singoli gradi o
qualifiche  della  carriera di sottufficiale, tali riferimenti devono
intendersi  rivolti ai gradi o qualifiche stabilite dalla tabella "E"
di equivalenza, allegata al presente decreto.
  4.  Al  personale  che  alla data del 31 agosto 1995 si trova nella
posizione di ausiliaria non si applicano le disposizioni del presente
decreto    ai    fini   dell'adeguamento   dell'indennita'   prevista
rispettivamente  dall'art.  46  della legge 10 maggio 1983, n. 212, e
successive  modifiche  e  integrazioni  e  dall'art. 12 della legge 1
febbraio  1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai
fini  della determinazione dell'indennita' di ausiliaria spettante al
medesimo  personale restano in vigore i livelli retributivi di cui al
decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, e relativa legge di conversione 6
marzo 1992, n. 216.
  5. Fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 11,
comma  13, del presente decreto legislativo continuano ad applicarsi,
per quanto compatibili con le norme ivi contenute, le disposizioni di
cui  al  Regolamento  per  la  scuola  sottufficiali dei carabinieri,
approvate con decreto del Ministro della Difesa dell'8 giugno 1993.
  6. Gli aspiranti agli arruolamenti nell'Arma dei carabinieri devono
essere  in  possesso  di  uno  specifico profilo psicoattitudinale da
accertare  a  cura  del  Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
dell'Arma dei carabinieri.
 
          Note all'art. 53:
             - Si trascrive l'art. 46 della legge 10 maggio 1983,  n.
          212:
             "Art.  46.  - Al sottufficiale in ausiliaria compete, in
          aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennita' annua
          lorda pari all'80%  della  differenza  tra  il  trattamento
          normale di quiescenza percepito ed il trattamento economico
          onnicomprensivo   spettante   nel   tempo,   da  attribuire
          virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari  grado  in
          servizio  e  con  anzianita'  di  servizio corrispondente a
          quella   posseduta   dal   sottufficiale    all'atto    del
          collocamento  in ausiliaria.  Per il calcolo della predetta
          differenza non si tiene conto della indennita'  integrativa
          speciale, o della quota di aggiunta di famiglia.
             Le  disposizioni di cui agli articoli 67, terzo comma, e
          69 primo e terzo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113,
          e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'  quelle
          di  cui  all'art.  55  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  dicembre  1973,  n.  1092  sono  estese  al
          sottufficiale dell'ausiliaria.
             Allo  scadere  del  periodo di permanenza in ausiliaria,
          durante il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro  viene
          operata  in  ragione  del  7  per  cento,  e'  liquidato al
          sottufficiale  un  nuovo  trattamento  di   quiescenza   in
          relazione  a  detto  periodo  e  sulla  base  degli assegni
          pensionabili che servirono ai fini della  liquidazione  del
          trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio
          permanente   o   dal  richiamo,  maggiorati  degli  aumenti
          biennali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della
          Repubblica 11 gennaio 1956,  n.  19,  relativi  al  periodo
          trascorso   in   ausiliaria  non  altrimenti  computato  in
          precedenti eventuali liquidazioni, nonche'  dell'indennita'
          di cui al precedente primo comma. Al sottufficiale, che sia
          stato  richiamato  dall'ausiliaria  per  almeno un anno, e'
          liquidato all'atto della cessazione dal richiamo  un  nuovo
          trattamento   di   quiescenza,  sulla  base  degli  assegni
          pensionabili  percepiti  durante  il  richiamo,  maggiorati
          degli  aumenti  biennali  maturati nel periodo trascorso in
          ausiliaria prima del richiamo stesso".
             - L'art. 12 della legge 1 febbraio 1989, n.  53,  e'  il
          seguente:
             "Art.  12.  -  Al  personale  di cui alla presente legge
          collocato in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento
          di quiescenza, una  indennita'  annua  lorda  pari  all'80%
          della  differenza  tra il trattamento normale di quiescenza
          percepito  ed  il  trattamento  economico   onnicomprensivo
          spettante  nel  tempo,  da  attribuire virtualmente ai soli
          fini  pensionistici,  al  pari  grado  in  servizio  e  con
          anzianita'  di  servizio  corrispondente a quella posseduta
          all'atto del collocamento in  ausiliaria.  Per  il  calcolo
          della   predetta   differenza  non  si  tiene  conto  della
          indennita'  integrativa  speciale,  ne'  della   quota   di
          aggiunta di famiglia.
             Ai  fini  di quanto stabilito al comma 1 si applicano le
          disposizioni di cui all'art. 46 della legge 10 maggio 1983,
          n. 212. A tal fine al primo comma dell'art. 46 della  legge
          10  maggio 1983, n.  212, dopo la parola: 'spettante', sono
          aggiunte le seguenti: 'nel tempo'".
            -  Il  decreto-legge  7  gennaio  1992,  n.  5,  recante:
          "Autorizzazione  di   spesa   per   la   perequazione   del
          trattamento   economico  dei  sottufficiali  dell'Arma  dei
          carabinieri  in  relazione  alla   sentenza   della   Corte
          costituzionale   n.   277   del   3  -  12  giugno  1991  e
          all'esecuzione  di  giudicati,  nonche'  perequazione   dei
          trattamenti   economici   relativi   al   personale   delle
          corrispondenti categorie delle altre forze di  polizia"  e'
          stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  5 dell'8
          gennaio 1992 e convertito in legge dall'art. 1 della  legge
          marzo 1992, n. 216, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
          7 marzo 1992 n. 56.
             -   La   legge   6  marzo  1992,  n.  216,  concernente:
          "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di  spesa  per
          la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali
          dell'Arma  dei carabinieri in relazione alla sentenza della
          Corte costituzionale n. 277  del  3  -  12  giugno  1991  e
          all'esecuzione   di  giudicati,  nonche'  perequazione  dei
          trattamenti   economici   relativi   al   personale   delle
          corrispondenti  categorie  delle  altre  Forze  di polizia.
          Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto
          d'impiego delle Forze di  polizia  e  del  personale  delle
          Forze   armate  nonche'  per  il  riordino  delle  relative
          carriere, attribuzioni e trattamenti e economici" e'  stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 1992.