Art. 53. Disposizioni varie 1. Sono fatti salvi le procedure e gli effetti relativi ai concorsi interni ed agli avanzamenti del personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali e degli appuntati e carabinieri in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il personale suddetto, ove consegua nomine, promozioni o qualifiche ai sensi del precedente periodo e' inquadrato secondo le modalita' di cui agli articoli 46, 47, 49, 50 e 52. 2. Il Ministro della Difesa, con decreto da emanarsi previa intesa con il Ministro dell'Interno, il Ministro delle Finanze, il Ministro di Grazia e Giustizia ed il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, determina le caratteristiche dei distintivi ed insegne di grado degli appartenenti all'Arma dei carabinieri. Sino all'emanazione del suindicato decreto restano confermati i distintivi e le insegne di grado attualmente in uso. 3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed ai sensi delle disposizioni dallo stesso introdotte, le norme di legge e regolamentari in vigore che per qualsiasi motivo fanno riferimento al personale sottufficiali si applicano, per quanto compatibili e non in contrasto con il presente decreto, al personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti. Dalla stessa data, qualora nelle norme di cui al precedente periodo si faccia espresso riferimento ai singoli gradi o qualifiche della carriera di sottufficiale, tali riferimenti devono intendersi rivolti ai gradi o qualifiche stabilite dalla tabella "E" di equivalenza, allegata al presente decreto. 4. Al personale che alla data del 31 agosto 1995 si trova nella posizione di ausiliaria non si applicano le disposizioni del presente decreto ai fini dell'adeguamento dell'indennita' prevista rispettivamente dall'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modifiche e integrazioni e dall'art. 12 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini della determinazione dell'indennita' di ausiliaria spettante al medesimo personale restano in vigore i livelli retributivi di cui al decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, e relativa legge di conversione 6 marzo 1992, n. 216. 5. Fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 11, comma 13, del presente decreto legislativo continuano ad applicarsi, per quanto compatibili con le norme ivi contenute, le disposizioni di cui al Regolamento per la scuola sottufficiali dei carabinieri, approvate con decreto del Ministro della Difesa dell'8 giugno 1993. 6. Gli aspiranti agli arruolamenti nell'Arma dei carabinieri devono essere in possesso di uno specifico profilo psicoattitudinale da accertare a cura del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei carabinieri.
Note all'art. 53: - Si trascrive l'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212: "Art. 46. - Al sottufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennita' annua lorda pari all'80% della differenza tra il trattamento normale di quiescenza percepito ed il trattamento economico onnicomprensivo spettante nel tempo, da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari grado in servizio e con anzianita' di servizio corrispondente a quella posseduta dal sottufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto della indennita' integrativa speciale, o della quota di aggiunta di famiglia. Le disposizioni di cui agli articoli 67, terzo comma, e 69 primo e terzo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle di cui all'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 sono estese al sottufficiale dell'ausiliaria. Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene operata in ragione del 7 per cento, e' liquidato al sottufficiale un nuovo trattamento di quiescenza in relazione a detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente o dal richiamo, maggiorati degli aumenti biennali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo trascorso in ausiliaria non altrimenti computato in precedenti eventuali liquidazioni, nonche' dell'indennita' di cui al precedente primo comma. Al sottufficiale, che sia stato richiamato dall'ausiliaria per almeno un anno, e' liquidato all'atto della cessazione dal richiamo un nuovo trattamento di quiescenza, sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali maturati nel periodo trascorso in ausiliaria prima del richiamo stesso". - L'art. 12 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e' il seguente: "Art. 12. - Al personale di cui alla presente legge collocato in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennita' annua lorda pari all'80% della differenza tra il trattamento normale di quiescenza percepito ed il trattamento economico onnicomprensivo spettante nel tempo, da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari grado in servizio e con anzianita' di servizio corrispondente a quella posseduta all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto della indennita' integrativa speciale, ne' della quota di aggiunta di famiglia. Ai fini di quanto stabilito al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212. A tal fine al primo comma dell'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, dopo la parola: 'spettante', sono aggiunte le seguenti: 'nel tempo'". - Il decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante: "Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3 - 12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonche' perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1992 e convertito in legge dall'art. 1 della legge marzo 1992, n. 216, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 1992 n. 56. - La legge 6 marzo 1992, n. 216, concernente: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3 - 12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonche' perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonche' per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti e economici" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 1992.