Articolo 18
                      Disposizioni transitorie
    18.1 Ciascun esercente ha la facolta', limitatamente alle fatture
emesse  entro il 30 aprile 2000 di addebitare a titolo di acconto, in
luogo  delle  componenti  A  e  UC  espresse  in  lire  per  cliente,
componenti  A e UC espresse in lire/kW impegnato. Per ciascun cliente
l'esercente  provvede  al  conguaglio  dei  predetti acconti relativi
componenti  A  e  UC nella prima fattura emessa in data successiva al
30 aprile 2000.
    18.2  Fino  al  30 giugno 2000, in luogo delle opzioni tariffarie
base  di  cui  al  precedente  articolo  5,  comma 5.1, gli esercenti
applicano  a  ciascun  cliente  la  tariffa  applicabile  allo stesso
cliente  al  31 dicembre  1999.  Limitatamente alle classi tariffarie
indicate  nella  tabella  10, i corrispettivi diversi dalla parte B e
dalle  componenti  inglobate  nella  parte A in vigore al 31 dicembre
1999  sono  modificati  applicando le variazioni percentuali indicate
nella stessa tabella 10.
    18.3  Alle tariffe di cui al precedente comma 18.2 non si applica
quanto previsto al precedente articolo 8.
    18.4  Le opzioni tariffarie base relative all'anno 2000, ai sensi
del precedente, devono essere offerte da ciascun esercente a far data
dal  1o luglio  2000.  In  relazione  a tali opzioni tariffarie base,
l'autocertificazione  di  cui  al  precedente  articolo  8, comma 8.1
dovra'  essere  presentata  all'Autorita'  entro  il 31 marzo 2000. A
decorrere  dalla  stessa data cessa l'offerta delle tariffe di cui al
precedente comma 18.2.
    18.5  Per  l'anno  2000,  i  ricavi  effettivi  rilevanti ai fini
dell'autocertificazione  di  cui al precedente articolo 9, comma 9.1,
lettera  a),  includono  i  ricavi  derivanti dall'applicazione delle
tariffe  di  cui  al  precedente  comma  18.2. Comprendono inoltre il
gettito derivante dall'applicazione della parte B di cui al comma 1.4
della deliberazione n. 70/97.
    18.6  Le maggiorazioni  di  3  e  5  punti  percentuali  al tasso
ufficiale  di  sconto,  di  cui  al precedente articolo 9, comma 9.5,
lettere   a)  e  b)  rispettivamente,  non  si  applicano  ai  ricavi
eccedentari relativi all'anno 2000.
    18.7  Fino all'approvazione del Codice di condotta commerciale da
parte  dell'Autorita', gli esercenti non possono offrire alla propria
clientela opzioni tariffarie speciali.