Articolo 18 Disposizioni transitorie 18.1 Ciascun esercente ha la facolta', limitatamente alle fatture emesse entro il 30 aprile 2000 di addebitare a titolo di acconto, in luogo delle componenti A e UC espresse in lire per cliente, componenti A e UC espresse in lire/kW impegnato. Per ciascun cliente l'esercente provvede al conguaglio dei predetti acconti relativi componenti A e UC nella prima fattura emessa in data successiva al 30 aprile 2000. 18.2 Fino al 30 giugno 2000, in luogo delle opzioni tariffarie base di cui al precedente articolo 5, comma 5.1, gli esercenti applicano a ciascun cliente la tariffa applicabile allo stesso cliente al 31 dicembre 1999. Limitatamente alle classi tariffarie indicate nella tabella 10, i corrispettivi diversi dalla parte B e dalle componenti inglobate nella parte A in vigore al 31 dicembre 1999 sono modificati applicando le variazioni percentuali indicate nella stessa tabella 10. 18.3 Alle tariffe di cui al precedente comma 18.2 non si applica quanto previsto al precedente articolo 8. 18.4 Le opzioni tariffarie base relative all'anno 2000, ai sensi del precedente, devono essere offerte da ciascun esercente a far data dal 1o luglio 2000. In relazione a tali opzioni tariffarie base, l'autocertificazione di cui al precedente articolo 8, comma 8.1 dovra' essere presentata all'Autorita' entro il 31 marzo 2000. A decorrere dalla stessa data cessa l'offerta delle tariffe di cui al precedente comma 18.2. 18.5 Per l'anno 2000, i ricavi effettivi rilevanti ai fini dell'autocertificazione di cui al precedente articolo 9, comma 9.1, lettera a), includono i ricavi derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui al precedente comma 18.2. Comprendono inoltre il gettito derivante dall'applicazione della parte B di cui al comma 1.4 della deliberazione n. 70/97. 18.6 Le maggiorazioni di 3 e 5 punti percentuali al tasso ufficiale di sconto, di cui al precedente articolo 9, comma 9.5, lettere a) e b) rispettivamente, non si applicano ai ricavi eccedentari relativi all'anno 2000. 18.7 Fino all'approvazione del Codice di condotta commerciale da parte dell'Autorita', gli esercenti non possono offrire alla propria clientela opzioni tariffarie speciali.