Articolo 2
             Prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso
    2.1  Fino  alla data di assunzione da parte dell'acquirente unico
della  funzione  di  garante  della  fornitura ai clienti del mercato
vincolato, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo
n. 79/1999, il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso comprende:
      a) una  componente a copertura dei costi fissi di produzione di
energia elettrica, differenziata per le fasce orarie F1, F2, F3 e F4,
indicata nella tabella 1;
      b) una componente a copertura dei costi variabili di produzione
di  energia  elettrica, non differenziata per fascia oraria, pari, in
ciascun   bimestre,   al   costo   unitario   variabile  riconosciuto
dell'energia   elettrica  prodotta  da  impianti  termoelettrici  che
utilizzano  combustibili  fossili commerciali, di cui all'articolo 6,
comma 6.5, della deliberazione n. 70/97.
    2.2  Limitatamente  ai  casi  previsti dai successivi articoli 4,
comma  4.2,  lettera  4.2a), e 5, comma 5.2, lettera 5.2a), il prezzo
dell'energia elettrica all'ingrosso comprende, fino alla soppressione
della  parte  B  della tariffa elettrica, unicamente la componente di
cui al precedente comma 2.1, lettera 0.