Articolo 2 Prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso 2.1 Fino alla data di assunzione da parte dell'acquirente unico della funzione di garante della fornitura ai clienti del mercato vincolato, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999, il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso comprende: a) una componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica, differenziata per le fasce orarie F1, F2, F3 e F4, indicata nella tabella 1; b) una componente a copertura dei costi variabili di produzione di energia elettrica, non differenziata per fascia oraria, pari, in ciascun bimestre, al costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui all'articolo 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97. 2.2 Limitatamente ai casi previsti dai successivi articoli 4, comma 4.2, lettera 4.2a), e 5, comma 5.2, lettera 5.2a), il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso comprende, fino alla soppressione della parte B della tariffa elettrica, unicamente la componente di cui al precedente comma 2.1, lettera 0.