Articolo 4 Tariffe di cessione dell'energia elettrica e corrispettivi per il trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale per le imprese distributrici direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale 4.1 Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano: a) fino alla data di assunzione da parte dell'Acquirente unico delle funzioni di garante della fornitura dei clienti del mercato vincolato, alle forniture di energia elettrica di cui all'articolo 4, comma 8, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 79/1999, a favore delle imprese distributrici le cui reti sono direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale, nonche' alle cessioni di energia elettrica tra imprese produttrici e imprese distributrici facenti parte dello stesso gruppo societario e alle cessioni di energia elettrica tra le attivita' di produzione e distribuzione di uno stesso soggetto giuridico, qualora tale energia elettrica sia destinata ai clienti del mercato vincolato; b) successivamente alla data di cui alla precedente lettera a), alla cessione di energia elettrica dall'acquirente unico alle imprese distributrici le cui reti sono direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale, qualora tale energia sia destinata ai clienti del mercato vincolato. 4.2 Con riferimento alle forniture e alle cessioni di energia elettrica di cui al precedente comma 4.1, l'impresa distributrice, sulla quantita' netta di energia elettrica prelevata dalla rete di trasmissione nazionale, e' tenuta al pagamento: a) del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso, di cui al precedente articolo 2, aumentato dell'1% a copertura delle perdite sulla rete di trasmissione nazionale, dovuto all'acquirente unico o, fino alla data di assunzione da parte di tale soggetto delle funzioni di garante della fornitura dei clienti del mercato vincolato, all'Enel Spa o all'impresa produttrice appartenente allo stesso gruppo societario o all'attivita' di produzione dello stesso soggetto giuridico; b) del corrispettivo per il trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale, di cui al precedente articolo 3, dovuto al Gestore della rete di trasmissione nazionale. 4.3 Sono a carico dell'impresa distributrice gli oneri relativi alla misura dell'energia prelevata dalla rete di trasmissione nazionale, secondo le specifiche tecniche e le modalita' stabilite dal Gestore della rete di trasmissione nazionale.