Articolo 4
     Tariffe di cessione dell'energia elettrica e corrispettivi
        per il trasporto dell'energia elettrica sulla rete di
         trasmissione nazionale per le imprese distributrici
      direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale
    4.1 Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano:
      a) fino  alla data di assunzione da parte dell'Acquirente unico
delle  funzioni  di  garante  della fornitura dei clienti del mercato
vincolato, alle forniture di energia elettrica di cui all'articolo 4,
comma 8, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 79/1999, a favore
delle  imprese  distributrici  le cui reti sono direttamente connesse
alla rete di trasmissione nazionale, nonche' alle cessioni di energia
elettrica  tra  imprese  produttrici  e imprese distributrici facenti
parte  dello  stesso  gruppo  societario  e  alle cessioni di energia
elettrica  tra  le  attivita'  di  produzione  e distribuzione di uno
stesso   soggetto  giuridico,  qualora  tale  energia  elettrica  sia
destinata ai clienti del mercato vincolato;
      b) successivamente alla data di cui alla precedente lettera a),
alla cessione di energia elettrica dall'acquirente unico alle imprese
distributrici  le  cui  reti  sono direttamente connesse alla rete di
trasmissione nazionale, qualora tale energia sia destinata ai clienti
del mercato vincolato.
    4.2  Con  riferimento  alle  forniture e alle cessioni di energia
elettrica  di  cui  al precedente comma 4.1, l'impresa distributrice,
sulla  quantita'  netta  di energia elettrica prelevata dalla rete di
trasmissione nazionale, e' tenuta al pagamento:
      a) del  prezzo  dell'energia  elettrica all'ingrosso, di cui al
precedente  articolo  2,  aumentato dell'1% a copertura delle perdite
sulla  rete di trasmissione nazionale, dovuto all'acquirente unico o,
fino alla data di assunzione da parte di tale soggetto delle funzioni
di  garante  della  fornitura  dei  clienti  del  mercato  vincolato,
all'Enel  Spa  o  all'impresa  produttrice  appartenente  allo stesso
gruppo societario o all'attivita' di produzione dello stesso soggetto
giuridico;
      b) del  corrispettivo  per  il trasporto dell'energia elettrica
sulla  rete  di trasmissione nazionale, di cui al precedente articolo
3, dovuto al Gestore della rete di trasmissione nazionale.
    4.3  Sono  a carico dell'impresa distributrice gli oneri relativi
alla   misura  dell'energia  prelevata  dalla  rete  di  trasmissione
nazionale,  secondo  le  specifiche tecniche e le modalita' stabilite
dal Gestore della rete di trasmissione nazionale.