Articolo 5
      Tariffe di cessione dell'energia elettriche alle imprese
        distributrici non direttamente connesse alla rete di
                       trasmissione nazionale
    5.1  Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano
alle  cessioni di energia elettrica alle imprese distributrici le cui
reti  non  sono  direttamente  connesse  alla  rete  di  trasmissione
nazionale,  qualora  detta  energia elettrica ceduta sia destinata ai
clienti del mercato vincolato.
    5.2 Alle cessioni di energia elettrica di cui al precedente comma
5.1,  si  applica  una tariffa, differenziata per livello di tensione
del punto di consegna, comprendente:
      a) il  prezzo  dell'energia  elettrica  all'ingrosso, di cui al
precedente  articolo  2,  applicato  alla  quantita' netta di energia
elettrica  ceduta  e  aumentato di un fattore percentuale a copertura
delle  perdite  sulla  rete di trasmissione nazionale e sulle reti di
distribuzione,  differenziato in funzione del livello di tensione del
punto di consegna, indicato nella tabella 3;
      b) il  corrispettivo  per  il  trasporto dell'energia elettrica
sulla  rete  di trasmissione nazionale, di cui al precedente articolo
3,  applicato  alla  quantita'  netta  di  energia elettrica ceduta e
aumentato  di  un fattore percentuale a copertura delle perdite sulla
rete  di  trasmissione  nazionale  e  sulle  reti  di  distribuzione,
differenziato  in  funzione  del  livello  di  tensione  del punto di
consegna, indicato nella tabella 4;
      c) un   corrispettivo  fisso,  applicato  a  ciascun  punto  di
consegna;
      d) un  corrispettivo unitario applicato alla quantita' netta di
energia elettrica ceduta.
    5.3  Il  corrispettivo  fisso,  espresso  in  lire  per  punto di
consegna,  di  cui  al precedente comma 5.2, lettera c), e' pari alla
componente   tariffaria  p1  dell'opzione  tariffaria  TV1,  prevista
dall'articolo  6  della  deliberazione  n.  204/99,  individuata  nel
seguente comma 5.5.
    5.4  Il  corrispettivo unitario, espresso in lire per kWh, di cui
al  precedente  comma  5.2,  lettera  d),  e' pari ad una quota della
componente   tariffaria  p3  dell'opzione  tariffaria  TV1,  prevista
dall'articolo  6  della deliberazione n. 204/99, come individuata nel
seguente  comma  5.5.  Tale  quota e' pari al 20% qualora il punto di
consegna  sia  in  alta tensione, al 25% qualora il punto di consegna
sia  in  media  tensione e al 75% qualora il punto di consegna sia in
bassa tensione.
    5.5  Ai  fini  di  quanto previsto ai precedenti commi 5.3 e 5.4,
l'opzione  tariffaria  TV1 a cui si riferiscono le componenti p1 e p3
e' quella prevista per:
      a) forniture  in  bassa  tensione a clienti vincolati per tutti
gli  altri  usi,  di cui all'articolo 2, comma 2.1, lettera d), della
deliberazione  n.  204/99,  nel  caso  in  cui  il  punto di consegna
dell'energia elettrica sia in bassa tensione;
      b) forniture  in  media  tensione a clienti vincolati per tutti
gli  altri  usi,  di cui all'articolo 2, comma 2.1, lettera g), della
deliberazione  n.  204/99,  nel  caso  in  cui  il  punto di consegna
dell'energia elettrica sia in media tensione;
      c) forniture  in  alta  tensione  a  clienti  vincolati, di cui
all'articolo 2, comma 2.1, lettera i), della deliberazione n. 204/99,
nel  caso  in  cui il punto di consegna dell'energia elettrica sia in
alta tensione;
    5.6   L'impresa  distributrice  acquirente  puo'  richiedere,  in
alternativa   alla   tariffa   prevista   al  precedente  comma  5.2,
l'applicazione  di  una  opzione tariffaria base offerta dall'impresa
distributrice   cedente   alla  tipologia  di  utenza  indicata,  con
riferimento  al  livello  di tensione del punto consegna dell'energia
elettrica, al precedente comma 5.5.