Articolo 5 Tariffe di cessione dell'energia elettriche alle imprese distributrici non direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale 5.1 Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle cessioni di energia elettrica alle imprese distributrici le cui reti non sono direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale, qualora detta energia elettrica ceduta sia destinata ai clienti del mercato vincolato. 5.2 Alle cessioni di energia elettrica di cui al precedente comma 5.1, si applica una tariffa, differenziata per livello di tensione del punto di consegna, comprendente: a) il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso, di cui al precedente articolo 2, applicato alla quantita' netta di energia elettrica ceduta e aumentato di un fattore percentuale a copertura delle perdite sulla rete di trasmissione nazionale e sulle reti di distribuzione, differenziato in funzione del livello di tensione del punto di consegna, indicato nella tabella 3; b) il corrispettivo per il trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale, di cui al precedente articolo 3, applicato alla quantita' netta di energia elettrica ceduta e aumentato di un fattore percentuale a copertura delle perdite sulla rete di trasmissione nazionale e sulle reti di distribuzione, differenziato in funzione del livello di tensione del punto di consegna, indicato nella tabella 4; c) un corrispettivo fisso, applicato a ciascun punto di consegna; d) un corrispettivo unitario applicato alla quantita' netta di energia elettrica ceduta. 5.3 Il corrispettivo fisso, espresso in lire per punto di consegna, di cui al precedente comma 5.2, lettera c), e' pari alla componente tariffaria p1 dell'opzione tariffaria TV1, prevista dall'articolo 6 della deliberazione n. 204/99, individuata nel seguente comma 5.5. 5.4 Il corrispettivo unitario, espresso in lire per kWh, di cui al precedente comma 5.2, lettera d), e' pari ad una quota della componente tariffaria p3 dell'opzione tariffaria TV1, prevista dall'articolo 6 della deliberazione n. 204/99, come individuata nel seguente comma 5.5. Tale quota e' pari al 20% qualora il punto di consegna sia in alta tensione, al 25% qualora il punto di consegna sia in media tensione e al 75% qualora il punto di consegna sia in bassa tensione. 5.5 Ai fini di quanto previsto ai precedenti commi 5.3 e 5.4, l'opzione tariffaria TV1 a cui si riferiscono le componenti p1 e p3 e' quella prevista per: a) forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi, di cui all'articolo 2, comma 2.1, lettera d), della deliberazione n. 204/99, nel caso in cui il punto di consegna dell'energia elettrica sia in bassa tensione; b) forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi, di cui all'articolo 2, comma 2.1, lettera g), della deliberazione n. 204/99, nel caso in cui il punto di consegna dell'energia elettrica sia in media tensione; c) forniture in alta tensione a clienti vincolati, di cui all'articolo 2, comma 2.1, lettera i), della deliberazione n. 204/99, nel caso in cui il punto di consegna dell'energia elettrica sia in alta tensione; 5.6 L'impresa distributrice acquirente puo' richiedere, in alternativa alla tariffa prevista al precedente comma 5.2, l'applicazione di una opzione tariffaria base offerta dall'impresa distributrice cedente alla tipologia di utenza indicata, con riferimento al livello di tensione del punto consegna dell'energia elettrica, al precedente comma 5.5.