L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 29 dicembre 1999,
    Premesso  che  rispetto  al  valore  preso  a  riferimento  nella
deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas (di
seguito:   l'Autorita')  di  aggiornamento  della  tariffa  elettrica
25 ottobre  1999,  n.  160/99,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie   generale   -   n.   256  del  30 ottobre  1999  (di  seguito:
deliberazione   n.   160/99),  il  costo  unitario  riconosciuto  dei
combustibili (Vt) ha registrato una variazione maggiore del 2%;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963,
n. 730;
    Visto l'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
    Visto  il  decreto  del  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato   19 dicembre   1995,   pubblicato   nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 39 del 16 febbraio 1996;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri
15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 11 del 15 gennaio 1998;
    Vista  la  deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 1997, n. 70/97,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 150 del
30 giugno  1997  (di seguito: deliberazione n. 70/97) come modificata
ed  integrata  dall'Autorita'  con: deliberazione 21 ottobre 1997, n.
106/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255
del  31 ottobre  1997,  deliberazione  23 dicembre  1997,  n. 136/97,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 301 del
29 dicembre   1997,   deliberazione   24 giugno   1998,  n.  74/1998,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 150 del
30 giugno  1998, deliberazione 27 ottobre 1998, n. 132/98, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 255 del 31 ottobre
1998,  deliberazione  22 dicembre  1998  n.  161/98, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 304 del 31 dicembre 1998,
deliberazione  25 febbraio  1999  n. 24/99, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale   -   serie   generale   -  n.  48  del  27 febbraio  1999,
deliberazione  22 aprile  1999,  n.  54/99, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1999, deliberazione
24 giugno 1999, n. 88/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n. 152 del 1o luglio 1999, deliberazione 25 agosto 1999,
n.  125/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
202  del  28 agosto 1999 e con deliberazione n. 160/99, richiamata in
premessa;
    Visto in particolare l'articolo 7, comma 7.1, della deliberazione
n.  70/97,  nel  quale  si  stabilisce  che "La parte B della tariffa
verra'  aggiornata  dall'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas
all'inizio  di ciascun bimestre, qualora si registrino variazioni, in
aumento   o   diminuzione, maggiori   del   2%   del  costo  unitario
riconosciuto   dei   combustibili  (Vt),  rispetto  al  valore  preso
precedentemente come riferimento";
    Vista la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 204/99
contenute  nella delibera "Per la regolazione della tariffa base, dei
parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione
delle tariffe del servizio di distribuzione e di vendita dell'energia
elettrica  ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2,
comma  12,  lettera  e),  della  legge  14 novembre 1995, n. 481" (di
seguito: deliberazione n. 204/99);
    Considerato  che il nuovo ordinamento tariffario introdotto dalla
deliberazione  n. AA/1999, prevede apposite modalita' per riconoscere
alle  forniture  di  energia elettrica alle Ferrovie dello Stato Spa,
alla  Societa'  Terni Spa e sue aventi causa, in alta tensione per la
produzione  di  alluminio  primario,  di  cui al decreto del Ministro
dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato 19 dicembre 1995,
nonche'  alle  forniture  di energia elettrica di cui all'articolo 2,
comma  2.4,  lettere a) e c), della deliberazione n. 70/97, il regime
tariffario previsto da disposizioni di legge;
    Ritenuta   l'opportunita'  di  modificare  l'articolazione  delle
aliquote della parte B della tariffa affinche' essa rifletta:
      i  costi  di  generazione  attribuibili a ciascuna tipologia di
utenza   in  relazione  al  profilo  temporale  tipico  del  prelievo
dell'energia   elettrica  degli  utenti  appartenenti  alla  medesima
tipologia,
      le  perdite di energia elettrica sulle reti di trasporto per la
fornitura dell'energia elettrica a ciascun livello di tensione.
                              Delibera:
                             Articolo 1
   Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili
    Il  costo  unitario  riconosciuto  dei  combustibili (Vt), di cui
all'articolo  6,  comma  6.8,  della deliberazione dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, e successive
modificazioni e integrazioni, determinato sulla base del prezzo medio
del  paniere  di  combustibili  fossili  sui  mercati internazionali,
definito  come  nell'Allegato n. 1 della deliberazione dell'Autorita'
per  l'energia  elettrica  e  il  gas  25 febbraio  1999, n. 24/99, e
riferito  al  periodo agosto  1999-novembre  1999,  e' fissato pari a
28,087 L/Mcal.
    1.2  Stante  il  valore  di 2290 kcal/kWh previsto per il consumo
specifico    dall'articolo   6,   comma   6.7   della   deliberazione
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas 26 giugno 1997, n.
70/1997,  il  costo  unitario  variabile  riconosciuto  per l'energia
elettrica   prodotta   da   impianti  termoelettrici  che  utilizzano
combustibili    fossili    commerciali    per   il   primo   bimestre
(gennaio-febbraio) 2000 risulta pari a 64,319 L/kWh.