L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 29 dicembre 1999, Premesso che rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') di aggiornamento della tariffa elettrica 25 ottobre 1999, n. 160/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999 (di seguito: deliberazione n. 160/99), il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione maggiore del 2%; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730; Visto l'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 39 del 16 febbraio 1996; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 1998; Vista la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97) come modificata ed integrata dall'Autorita' con: deliberazione 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1997, deliberazione 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1998, deliberazione 27 ottobre 1998, n. 132/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1998, deliberazione 22 dicembre 1998 n. 161/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 1998, deliberazione 25 febbraio 1999 n. 24/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1999, deliberazione 22 aprile 1999, n. 54/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1999, deliberazione 24 giugno 1999, n. 88/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 152 del 1o luglio 1999, deliberazione 25 agosto 1999, n. 125/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 202 del 28 agosto 1999 e con deliberazione n. 160/99, richiamata in premessa; Visto in particolare l'articolo 7, comma 7.1, della deliberazione n. 70/97, nel quale si stabilisce che "La parte B della tariffa verra' aggiornata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas all'inizio di ciascun bimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% del costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), rispetto al valore preso precedentemente come riferimento"; Vista la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 204/99 contenute nella delibera "Per la regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe del servizio di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481" (di seguito: deliberazione n. 204/99); Considerato che il nuovo ordinamento tariffario introdotto dalla deliberazione n. AA/1999, prevede apposite modalita' per riconoscere alle forniture di energia elettrica alle Ferrovie dello Stato Spa, alla Societa' Terni Spa e sue aventi causa, in alta tensione per la produzione di alluminio primario, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, nonche' alle forniture di energia elettrica di cui all'articolo 2, comma 2.4, lettere a) e c), della deliberazione n. 70/97, il regime tariffario previsto da disposizioni di legge; Ritenuta l'opportunita' di modificare l'articolazione delle aliquote della parte B della tariffa affinche' essa rifletta: i costi di generazione attribuibili a ciascuna tipologia di utenza in relazione al profilo temporale tipico del prelievo dell'energia elettrica degli utenti appartenenti alla medesima tipologia, le perdite di energia elettrica sulle reti di trasporto per la fornitura dell'energia elettrica a ciascun livello di tensione. Delibera: Articolo 1 Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'articolo 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, e successive modificazioni e integrazioni, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, definito come nell'Allegato n. 1 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 25 febbraio 1999, n. 24/99, e riferito al periodo agosto 1999-novembre 1999, e' fissato pari a 28,087 L/Mcal. 1.2 Stante il valore di 2290 kcal/kWh previsto per il consumo specifico dall'articolo 6, comma 6.7 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/1997, il costo unitario variabile riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali per il primo bimestre (gennaio-febbraio) 2000 risulta pari a 64,319 L/kWh.