Art. 69 - Ambiti convenzionali di livello regionale. 1. Gli Accordi regionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni realizzano i livelli assistenziali aggiuntivi previsti dalla programmazione delle regioni rispetto a quelli dell'Accordo collettivo nazionale e coerenti con i livelli essenziali ed uniformi di assistenza. 2. Gli accordi regionali definiscono i compiti e le attivita' svolte dai medici di medicina generale: a) in forma aggiuntiva rispetto a quanto previsto dall'accordo collettivo nazionale; b) in forma associativa complessa ed integrata; c) per il rispetto di livelli di spesa programmati. 3. Nell'ambito degli Accordi di cui al presente Capo, le Regioni definiscono ed indicano le modalita' tecnico-orzanizzative per l'armonizzazione delle attivita' di medicina generale assicurate dalle diverse Aziende. 4. La armonizzazione delle attivita' delle diverse Aziende assume particolare rilievo riguardo alla realizzazione di azioni programmatiche e progetti assistenziali mirati, oltre che di specifici interventi di razionalizzazione della spesa sanitaria, particolarmente per quelli che interessano cittadini assistiti da medici operanti nello stesso comune e iscritti negli elenchi di Aziende diverse.