(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 69)
        Art. 69 - Ambiti convenzionali di livello regionale. 
  
1. Gli Accordi regionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 
502/92 e successive modificazioni realizzano i livelli  assistenziali
aggiuntivi previsti dalla programmazione  delle  regioni  rispetto  a
quelli dell'Accordo collettivo nazionale e  coerenti  con  i  livelli
essenziali ed uniformi di assistenza. 
  
2. Gli accordi regionali definiscono i compiti e le attivita'  svolte
dai medici di medicina generale: 
  
a) in  forma  aggiuntiva  rispetto  a  quanto  previsto  dall'accordo
collettivo nazionale; 
b) in forma associativa complessa ed integrata; 
c) per il rispetto di livelli di spesa programmati. 
  
3. Nell'ambito degli Accordi di cui  al  presente  Capo,  le  Regioni
definiscono  ed  indicano  le  modalita'  tecnico-orzanizzative   per
l'armonizzazione delle  attivita'  di  medicina  generale  assicurate
dalle diverse Aziende. 
  
4. La armonizzazione delle attivita'  delle  diverse  Aziende  assume
particolare   rilievo   riguardo   alla   realizzazione   di   azioni
programmatiche  e  progetti  assistenziali  mirati,  oltre   che   di
specifici interventi  di  razionalizzazione  della  spesa  sanitaria,
particolarmente per quelli che  interessano  cittadini  assistiti  da
medici operanti nello stesso  comune  e  iscritti  negli  elenchi  di
Aziende diverse.