(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 70)
            Art. 70 - Prestazioni e attivita' aggiuntive. 
  
1.  Gli  accordi  regionali   possono   prevedere   l'erogazione   di
prestazioni aggiuntive, anche tese ad una migliore  integrazione  tra
interventi sanitari e sociali, per: 
  
a - interventi   sanitari   relativi   all'eta'   anziana,   con   la
    formulazione  del  piano   assistenziale,   compresa   la   parte
    riabilitativa e  la  compilazione  di  una  scheda  relativa  dei
    bisogni degli anziani  a  domicilio,  nelle  residenze  sanitarie
    assistite e delle collettivita'; 
  
b - assistenza sanitaria ai tossicodipendenti, ai malati di AIDS,  ai
    malati mentali, in un rapporto coordinato e secondo  linee  guida
    professionali definite a livello nazionale o regionale; 
  
c - processi  assistenziali  riguardanti  patologie  sociali  secondo
    protocolli che definiscono le attivita' del medico generale  e  i
    casi di ricorso al livello specialistico ( diabete, ipertensione,
    forme  invalidanti,  broncopneumopatie  ostruttive,  asma,  forme
    neurologiche, ecc.); 
  
d - assistenza domiciliare ai pazienti oncologici in fase  terminale,
    anche in forma sperimentale con particolare  riguardo  alle  cure
    palliative; 
  
e - sperimentazione  di  iniziative  di  telemedicina  (telesoccorso,
cardiotelefono, teleconsulto ecc.); 
  
f - partecipazione alle iniziative sanitarie di carattere nazionale o
    regionale  (es.  progetti  obiettivo)  coinvolgenti   il   medico
    generale per prestazioni non previste dall'Accordo nazionale; 
  
g - prestazioni  aggiuntive  ulteriori  rispetto  a  quelle  previste
dall'accordo nazionale all'allegato D), parte "A" e "B". 
  
2. Gli accordi regionali possono definire linee guida di priorita' in
merito a: 
  
a - iniziative di educazione  sanitaria  e  promozione  della  salute
    (attivita'  motoria,  incidenti  domestici  e  stradali,  rischio
    alimentare, tabagismo, alcolismo, uso di  droghe,  pianificazione
    familiare, malattie a trasmissione sessuale, cadute dell'anziano.
    ecc.) nei confronti di singoli soggetti o gruppi di popolazione; 
  
b - attivita' di prevenzione individuale e su gruppi di  popolazione,
    in  particolare  contro  i  rischi   oncologici   (utero,   seno,
    colonretto, melanoma ecc.), metabolici e  cardiovascolari,  anche
    mediante richiamo periodico delle persone sane. 
  
3. Gli accordi  regionali  possono  prevedere  lo  svolgimento  delle
seguenti attivita': 
  
a - partecipazione a procedure di verifica della qualita' che,  oltre
    a promuovere la qualita' delle prestazioni sanitarie, costituisca
    un aspetto del processo di verifica dei tetti di spesa sulla base
    di revisioni tra pari e applicazione di  linee  guida,  cosi'  da
    determinare la eliminazione o  la  correzione  di  difetti  nella
    erogazione delle prestazioni; 
  
b - svolgimento di attivita' di ricerca epidemiologica,  compresa  la
    segnalazione di eventi sentinella e la partecipazione alla tenuta
    di registri per patologie, sulla base di protocolli concordati  a
    livello regionale; 
  
c - attivazione di un sistema informativo  integrato  tra  medici  di
    medicina generale, presidi  delle  Aziende  ed  eventuali  banche
    dati, per il collegamento degli studi professionali con i  centri
    unificati di prenotazione e lo sviluppo di scambi  telematici  di
    informazioni sanitarie (medico generale - specialista  -  servizi
    ospedalieri),  anche  a  fini  di  ricerca  epidemiologica  e  di
    management della spesa; 
  
d - fornitura di dati sanitari, anche attraverso flussi informativi a
    fini  epidemiologici,  di  valutazione   della   qualita'   delle
    prestazioni e dei relativi costi. 
  
4.   Gli   accordi   regionali   devono   prevedere   la   disciplina
dell'attivita' didattica e tutoriale dei medici di medicina generale,
con  particolare  riguardo  alla  formazione  specifica  in  medicina
generale di cui ai decreti  legislativi  8  agosto  1991,  n.  256  e
17/8/99 n. 368.