(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 71)
                  Art. 71 - Associazionismo medico. 
  
1.  Gli  accordi  regionali  disciplinano,  in  via   esclusiva,   la
sperimentazione  di  ulteriori  forme  associative  oltre  a   quelle
previste  dall'articolo  40,  tra   medici   di   medicina   generale
convenzionati ai sensi del presente Accordo. 
  
2. Tra le forme associative sperimentabili negli  Accordi  regionali,
particolare  rilievo   assumono   le   associazioni   integrare   che
prefigurano la presenza  al  proprio  interno  di  differenti  figure
professionali mediche e non, con  elementi  di  elevata  integrazione
dell'assistenza ambulatoriale o che realizzino livelli assistenziali,
anche del tipo di  ricovero  residenziale  e  semi  residenziale  che
possano costituire alternativa al ricovero in strutture ospedaliere. 
  
3. La sperimentazione delle forme associative,  come  individuate  ai
sensi dei precedenti commi, puo' prevedere: 
  
a) la gestione da parte della associazione di locali, attrezzature  e
   personale, forniti direttamente  dalle  Aziende  o  indirettamente
   attraverso accordi con altri soggetti; 
  
b) la gestione di studi e attivita'  professionali  complesse,  sulla
   base  di  appositi  standard  definiti  a  livello   nazionale   o
   regionale; 
  
c) differenti mobilita' di erogazione dei compensi; 
  
d) la dislocazione delle sedi e il collegamento tra queste. 
  
4. La sperimentazione delle forme associative e' finalizzata anche ad
utilizzare  l'attivita'  di  altri  operatori   sanitari   da   parte
dell'associazione  per  erogare  prestazioni  ulteriori,  rispetto  a
quelle fornite dal medico di medicina generale, in particolare: 
  
a) assistenza specialistica di base; 
b) prestazioni diagnostiche; 
c)  assistenza  infermieristica  e  riabilitativa,  ambulatoriale   e
domiciliare; 
d) assistenza  sociale,  integrata  alle  prestazioni  sanitarie  ove
consentita in base alle norme regionali. 
  
5. L'associazione puo' partecipare allo svolgimento delle attivita' e
compiti previsti dagli accordi regionali di cui agli art. 70 e 72.