(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 72)
  Art. 72 - Programmi di attivita' e livelli di spesa programmati. 
  
1. Gli accordi regionali prevedono, ai sensi dell'art.  8,  lett.  f,
del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni,  la  disciplina  dei
rapporti tra Regione, Aziende e medici di medicina  generale  per  il
rispetto dei livelli di spesa programmati. 
  
2. Agli effetti del  presente  Accordo  e  nell'ambito  di  programmi
aziendali e distrettuali concernenti  anche  il  rispetto  di  limiti
tecnici di spesa per micro e macro attivita', sono  definiti  livelli
di  spesa  programmati   gli   obiettivi   da   raggiungere   secondo
scaglionamenti e percorsi condivisi  e  concordati  tra  Azienda  e/o
distretto e organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative,
facenti parte di un dettagliato progetto complessivo che  costituisce
il supporto tecnico-operativo del livello programmato di spesa. 
  
3. I livelli di spesa programmati sono sempre correlati  a  specifici
obiettivi   e   programmi   di   attivita'   mirati   a    perseguire
l'appropriatezza e la razionalizzazione dell'impiego delle risorse. 
  
4. Il rispetto dei livelli di spesa programmati e' correlato, secondo
il disposto del D.L.vo 502/92 e successive modificazioni a  specifici
incentivi che devono essere previsti nel progetto relativo. 
  
5. Sono individuati livelli di spesa di: 
  
a) primo grado, quando il progetto interessi microattivita'  cliniche
o gestionali distrettuali; 
  
b)  secondo  grado,  quando  il  progetto  interessi   macroattivita'
cliniche o gestionali distrettuali; 
  
c) terza grado,  quando  il  progetto  interessi  aree  di  attivita'
cliniche o gestionali Aziendali. 
  
6. I progetti a livello di spesa programmato devono  comunque  essere
realizzati tenendo conto: 
  
- della spesa storica corrispondente; 
-  dell'analisi  dello  spettro  di  popolazione  di  riferimento  in
relazione all'obiettivo proposto; 
-   dell'analisi   delle   condizioni   socio-geo-morfologiche    del
territorio; 
- della disponibilita' di beni e servizi necessari allo sviluppo  del
progetto; 
-  di  un  adeguato  scaglionamento  degli  obiettivi  intermedi  nel
percorso di avvicinamento all'obiettivo finale; 
- della distinzione delle spese direttamente indotte  dai  medici  di
  medicina generale e quelle indotte da altri  professionisti,  anche
  appartenenti a strutture specialistiche e di ricovero; 
- dell'effetto derivante da incrementi dei costi  indipendenti  dalle
  decisioni dei medici (aumento del costo dei farmaci o  introduzione
  di nuove tecnologie il cui uso appropriato sia opportuno); 
- di eventuali altre disposizioni previste dagli Accordi regionali  e
aziendali. 
  
7. Il progetto a livello di spesa programmato deve prevedere adeguati
meccanismi di verifica tra pari e di revisione di qualita',  al  fine
di  poter  indicare  i  differenti  gradi  di  raggiungimento   degli
obiettivi programmati  all'interno  dei  gruppi  dai  diversi  medici
aderenti. 
  
8. Gli Accordi regionali o aziendali definiscono la  tipologia  degli
incentivi previsti per i progetti  a  livello  di  spesa  programmato
(disponibilita' di beni  e  servizi,  finanziamento  delle  attivita'
distrettuali, premi parziali per i medici, ecc.) e la loro  eventuale
articolazione all'interno del progetto.