Art. 72 - Programmi di attivita' e livelli di spesa programmati. 1. Gli accordi regionali prevedono, ai sensi dell'art. 8, lett. f, del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni, la disciplina dei rapporti tra Regione, Aziende e medici di medicina generale per il rispetto dei livelli di spesa programmati. 2. Agli effetti del presente Accordo e nell'ambito di programmi aziendali e distrettuali concernenti anche il rispetto di limiti tecnici di spesa per micro e macro attivita', sono definiti livelli di spesa programmati gli obiettivi da raggiungere secondo scaglionamenti e percorsi condivisi e concordati tra Azienda e/o distretto e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, facenti parte di un dettagliato progetto complessivo che costituisce il supporto tecnico-operativo del livello programmato di spesa. 3. I livelli di spesa programmati sono sempre correlati a specifici obiettivi e programmi di attivita' mirati a perseguire l'appropriatezza e la razionalizzazione dell'impiego delle risorse. 4. Il rispetto dei livelli di spesa programmati e' correlato, secondo il disposto del D.L.vo 502/92 e successive modificazioni a specifici incentivi che devono essere previsti nel progetto relativo. 5. Sono individuati livelli di spesa di: a) primo grado, quando il progetto interessi microattivita' cliniche o gestionali distrettuali; b) secondo grado, quando il progetto interessi macroattivita' cliniche o gestionali distrettuali; c) terza grado, quando il progetto interessi aree di attivita' cliniche o gestionali Aziendali. 6. I progetti a livello di spesa programmato devono comunque essere realizzati tenendo conto: - della spesa storica corrispondente; - dell'analisi dello spettro di popolazione di riferimento in relazione all'obiettivo proposto; - dell'analisi delle condizioni socio-geo-morfologiche del territorio; - della disponibilita' di beni e servizi necessari allo sviluppo del progetto; - di un adeguato scaglionamento degli obiettivi intermedi nel percorso di avvicinamento all'obiettivo finale; - della distinzione delle spese direttamente indotte dai medici di medicina generale e quelle indotte da altri professionisti, anche appartenenti a strutture specialistiche e di ricovero; - dell'effetto derivante da incrementi dei costi indipendenti dalle decisioni dei medici (aumento del costo dei farmaci o introduzione di nuove tecnologie il cui uso appropriato sia opportuno); - di eventuali altre disposizioni previste dagli Accordi regionali e aziendali. 7. Il progetto a livello di spesa programmato deve prevedere adeguati meccanismi di verifica tra pari e di revisione di qualita', al fine di poter indicare i differenti gradi di raggiungimento degli obiettivi programmati all'interno dei gruppi dai diversi medici aderenti. 8. Gli Accordi regionali o aziendali definiscono la tipologia degli incentivi previsti per i progetti a livello di spesa programmato (disponibilita' di beni e servizi, finanziamento delle attivita' distrettuali, premi parziali per i medici, ecc.) e la loro eventuale articolazione all'interno del progetto.