(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 73)
                      Art. 73 - Contrattazione. 
  
1.  Gli  accordi  regionali  sono  stipulati  dall'organo  competente
secondo  l'ordinamento  regionale  e   dai   sindacati   maggiormente
rappresentativi dei medici di medicina generale  ai  sensi  dell'art.
10, comma 9. 
  
2. La contrattazione per la definizione degli  Accordi  regionali  e'
attivata entro 90 giorni dalla  pubblicazione  del  presente  Accordo
sulla Gazzetta Ufficiale. 
  
3. Il Presidente dell'Ordine provinciale del capoluogo di regione,  o
suo delegato, sottoscrive gli Accordi per gli aspetti di  deontologia
professionale. Qualora gli Accordi  regionali  non  riguardino  tutto
l'ambito regionale ma una o  alcune  Aziende,  i  Direttori  Generali
partecipano alla trattativa e li sottoscrivono. 
  
4. Eventuali rilievi da parte ordinistica all'Accordo Regionale  sono
effettuati entro 30 giorni dal suo ricevimento. 
  
5.  Le  parti  firmatarie,  esaminati  i  rilievi  mossi   da   parte
ordinistica,  riesaminano  l'Accordo  per  le  parti  contestate   ed
assumono, ove lo ritengano opportuno, le necessarie modifiche. 
  
6 Gli Accordi regionali sono  vincolanti  nei  confronti  dei  medici
convenzionati nella Regione per i compiti  previsti.  In  alternativa
puo' essere espressamente prevista, per altre  attivita',  l'adesione
volontaria ad iniziative specifiche contenute negli accordi. 
  
7.  Gli  Accordi  regionali  possono  prevedere,  in  relazione  alle
specificita' del loro contenuto: 
  
-  il  possesso  di  particolari  requisiti  da  parte   del   medico
convenzionato per la partecipazione alle attivita' concordate; 
- l'uso da parte dei medici convenzionati di locali,  attrezzature  e
  personale fornito direttamente dalla Azienda, o  mediante  rapporti
  con terzi, o dai melici stessi; 
- appositi standard di ambulatorio  per  le  prestazioni  oggetto  di
accordo. 
  
8 Gli Accordi regionali devono prevedere altresi': 
  
a) la  disciplina  dei  rapporti  tra  i  dirigenti  delle  attivita'
   distrettuali e i medici convenzionati  in  relazione  al  tipo  di
   attivita'; 
  
b) la regolamentazione dei rapporti tra gli operatori coinvolti.