(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 74)
                         Art. 74 - Compensi. 
  
1. Gli Accordi regionali disciplinano le modalita'  di  erogazione  e
l'ammontare dei compensi, che sono corrisposti in rapporto al tipo di
attivita' svolta dal medico convenzionato, anche in forma  associata,
nelle seguenti forme: 
  
a)  quota  capitaria  annuale  (es.:  rispetto   livello   di   spesa
programmata); 
  
b)  quota  capitaria  per   caso   trattato   (es.:   anziani   piano
assistenziale e schede bisogni); 
  
c) a prestazione (es.: prestazioni  aggiuntive  ulteriori,  fornitura
dati sanitari); 
  
d) a compenso orario (es.: didattica); 
  
e) a compenso fisso per obiettivo (es.: verifica qualita'); 
  
f) rimborso spese (es.: attivazione sistema informativo integrato). 
  
2 Nelle forme integrate di  erogazione  dell'attivita'  professionale
puo'  essere  prevista  la  fornitura   di   personale,   locali   ed
attrezzature, di cui si tiene conto nella determinazione del compenso
di cui al comma precedente. 
  
3. Anche ai fini della ristrutturazione del compenso  al  medico,  le
parti possono concordare l'attuazione di  sperimentazioni  gestionali
basate sull'assegnazione a gruppi di  medici  di  budget  virtuali  o
reali.