(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-Norme finali)
                            NORME FINALI 
                          NORME TRANSITORIE 
                       DICHIARAZIONI A VERBALE 
  
                            NORME FINALI 
                          Norma Finale n. 1 
  
1. I medici che alla data di pubblicazione del decreto del Presidente
della Repubblica che rende esecutivo il  presente  Accordo  risultano
iscritti  negli   elenchi   dei   medici   di   assistenza   primaria
convenzionati  con  le   Aziende   sono   confermati   nel   rapporto
convenzionale,  salvi  il  possesso  dei   requisiti   prescritti   e
l'applicazione delle norme in materia di incompatibilita'. 
  
2. I medici incaricati ai sensi del D.P.R. n. 41/91 e  confermati  in
forza dell'art. 8, comma 1 bis, del decreto legislativo n.  502/92  e
successive modifiche ed integrazioni e i medici  incaricati  a  tempo
indeterminato  in  base  all'assegnazione  delle  zone   carenti   di
continuita' assistenziale, sono  confermati  ed  utilizzati  in  modo
integrato nell'ambito delle funzioni di continuita'  assistenziale  e
di emergenza sanitaria territoriale di cui ai Capi III e V. 
  
                          Norma Finale n. 2 
  
1. Le Aziende, Salvo diverse determinazioni regionali, entro 12  mesi
dalla Pubblicazione del presente Accordo, nei confronti dei medici di
emergenza sanitaria territoriale incaricati a tempo indeterminato per
un numero di ore inferiore a 38,  provvedono  alla  conferma  per  un
incarico a tempo pieno, cioe' a 38 ore settimanali. 
Tale incremento di orario e' effettuato solo qualora sia  determinato
dalle esigenze del servizio e nell'ordine derivante dalla  anzianita'
dell'incarico a tempo indeterminato. 
  
                          Norma Finale n. 3 
  
1.  Al  fine  di  adeguare  l'accordo  collettivo  nazionale  per  la
disciplina dei rapporti con i medici  addetti  alle  attivita'  della
medicina dei servizi, alla normativa prevista dall'art. 8, comma 1  e
1 bis,  del  decreto  legislativo  n.  502/92,  come  successivamente
modificato  ed  integrato,  le  parti  approvano  il  testo  di   cui
all'Allegato "N" che costituisce la disciplina giuridica ed economica
del rapporto di lavoro  dei  medici  titolari  di  incarico  a  tempo
indeterminato,  in  sostituzione  della   regolamentazione   prevista
dall'Allegato "N" al D.P.R. n. 484/96. 
  
2. I medici incaricati a tempo indeterminato ai sensi del Capo II del
D.P.R. n. 218/92 e confermati in forza all'art. 8, comma  1  bis  del
decreto  legislativo  n.  502/92  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni, sono utilizzati nelle  attivita'  orarie  indicate  dal
suddetto decreto presidenziale. 
  
                          Norma Finale n. 4 
  
1. Qualora non sia iniziata la trattativa per il rinnovo dell'Accordo
entro la scadenza stabilita, le parti si impegnano  a  definire,  con
specifica trattativa, da concludersi entro 90 giorni dalla data della
scadenza dell'Accordo, le variazioni  annuali  della  voce  "concorso
delle  spese  per  l'erogazione  delle   prestazioni   del   servizio
sanitario" facente parte del compenso capitario. 
  
                          Norma Finale n. 5 
  
1. Le parti convengono che, in caso di mancato rinnovo  contrattuale,
il  conferimento  degli  incarichi  di  assistenza  primaria   e   di
continuita' assistenziale relativi agli ambiti  territoriali  e  agli
incarichi vacanti rilevati dal 2001 avviene nella misura  del  67%  e
del 33% a favore rispettivamente degli aspiranti di cui  all'articolo
3, comma 3, lettera a) e lettera b). Qualora non  vengano  assegnati,
per carenza di domande di incarico, zone  carenti  spettanti  ad  una
delle due percentuali  di  aspiranti,  le  stesse  vengono  assegnate
all'altra percentuale di aspiranti. 
  
                          Norma Finale n. 6 
  
1. Ai  medici  gia'  inseriti  nella  graduatoria  regionale  di  cui
all'art. 2, non in possesso dell'attestato di formazione specifica in
Medicina Generale e che conseguano tale attestato  dopo  la  data  di
scadenza del termine di presentazione della domanda di inclusione  in
tale graduatoria, e'  consentito,  previa  presentazione  del  titolo
unitamente  alla  domanda,  partecipare   ella   assegnazione   degli
incarichi vacanti e degli  ambiti  territoriali  carenti  nell'ambito
della riserva di assegnazione prevista dall'art. 3, comma 6,  lettera
a) con l'attribuzione del relativo punteggio. 
  
                          Norma Finale n. 7 
  
1. Le parti concordano che  la  dicitura  Medico  di  libera  scelta,
medico di assistenza primaria e medico di famiglia  sono  usati,  nel
testo dell'accordo come sinonimi. 
  
                          Norma Finale n. 8 
  
1. Ai fini del calcolo del rapporto ottimale, i  medici  ex-associati
concorrono,  a  tutti  gli  effetti  e  non  in  sovrannumero,   alla
determinazione del numero di medici iscrivibili negli  elenchi  della
assistenza primaria, cosi' come definito all'articolo 19, comma  7  e
all'allegato B del presente Accordo. 
  
                          Norma Finale n. 9 
  
1. Gli Accordi regionali disciplinano le modalita' con cui gli  studi
associati di medici di assistenza  primaria  possono  concordare  con
l'Azienda l'attribuzione allo stesso studio associato  di  una  parte
della retribuzione convenzionale dei propri  medici,  fermi  restando
gli  obblighi  di  contribuzione  ENPAM  sull'intero  ammontare   dei
compensi di ogni singolo professionista. 
  
                         Norma Finale n. 10 
  
1. Ai  medici  che  abbiano  acquisito  l'abilitazione  professionale
successivamente alla data del 31.12.94 e' consentita, al fine di  non
creare discontinuita' nell'assistenza ai cittadini, l'attribuzione di
incarichi di sostituzione e provvisori di medicina generale da  parte
delle Aziende nei casi in cui questi non siano  stati  attribuiti  ai
medici inclusi nella graduatoria regionale  di  cui  all'art.  2  del
presente Accordo ed ai medici di cui alle norme transitorie n. 6 e n. 
7  del  presente  Accordo  per  mancanza  di  medici  disponibili  ad
accettare gli stessi incarichi. 
  
2. A Tal fine i medici interessati inviano,  alle  Aziende,  apposita
domanda  di  inserimento  in  un  elenco  separato,  specificando  il
possesso dei requisiti idonei a determinarne, ai sensi del successivo
comma 3, la posizione nell'elenco. 
  
3. I medici di cui al precedente comma sono graduati nell'ordine  dal
voto di laurea, dall'anzianita' di laurea, dalla minore eta'. 
  
                         Norma Finale n. 11 
  
1. Al medico che alla data  di  pubblicazione  del  presente  Accordo
abbia gia' dichiarato una autolimitazione del proprio massimale delle
scelte inferiore a quanto previsto dall'articolo 25,  comma  6,  tale
autolimitazione e' confermata a richiesta, da  esercitarsi  entro  60
giorni dalla pubblicazione del presente Accordo,  e  fino  a  che  la
propria posizione soggettiva resti immutata. 
  
                         Norma Finale n. 12 
  
1. I medici incaricati di emergenza sanitaria territoriale  ai  quali
sia riconosciuto dalla competente commissione sanitaria  dell'Azienda
gia' individuata per il personale dipendente lo stato di  inidoneita'
all'attivita' sui mezzi mobili di soccorso, ivi compreso lo stato  di
gravidanza fin dal suo inizio, sono utilizzati nei  servizi  a  terra
delle centrali  operative  o  collaborano  nei  presidi  fissi  delle
attivita' di emergenza o di Pronto Soccorso. 
  
                         Norma Finale n. 13 
  
1. Lo stato di gravidanza nel periodo di astensione obbligatoria  dal
lavoro al momento di attribuzione dell'incarico non  e'  ostativo  al
suo conferimento ma ne determina l'immediata sospensione. 
  
                         Norma Finale n. 14 
  
In considerazione del progressivo invecchiamento della popolazione  e
del conseguente incremento dalle patologie  cronico-degenerative,  le
parti convengono che gli  Accordi  regionali  siano  prioritariamente
indirizzati a dare impulso,  allo  sviluppo  e  alla  diffusione  sul
territorio  dell'assistenza  domiciliare  nelle  forme  previste  dal
presente  Accordo,  ed  in  particolare  dell'assistenza  domiciliare
integrata,  e  di  nuove  forme  di   assistenza   residenziale   e/o
semiresidenziale in alternativa al ricovero ospedaliero.