(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-Norme transitorie)
                          NORME TRANSITORIE 
  
                       Norma Transitoria n. 1 
  
1. I minori che abbiano compiuto il sesto anno di eta' possono essere
assegnati al medico di medicina generale. 
  
                       Norma Transitoria n. 2 
  
1.   Nell'anno   di   pubblicazione   del   presente   Accordo,   per
l'attribuzione  degli  incarichi   si   utilizzano   i   criteri   di
assegnazione e la graduatoria regionale di cui al D.P.R. n. 484/96. 
  
2. Nell'anno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  del  presente
Accordo,  per  l'attribuzione  degli   incarichi   si   utilizza   la
graduatoria redatta ai sensi del D.P.R. n. 484/96. 
  
                       Norma Transitoria n. 3 
  
1. Le parti convengono che i procedimenti disciplinari pendenti  alla
data di pubblicazione del presente accordo, vengono definiti  secondo
i criteri e le procedure di cui  agli  Accordi  collettivi  nazionali
vigenti alla data delle relative contestazioni. 
  
                       Norma Transitoria n. 4 
  
1. Il disposto di cui all'art. 4, comma 4, del presente  Accordo  non
si applica, per la sola durata della  presente  convenzione  e  fatta
salva la perdita, per scelta intercorrente del medico, di uno o  piu'
dei rapporti convenzionali detenuti,  ai  medici  che  alla  data  di
pubblicazione del presente Accordo siano gia' titolari di piu' di due
rapporti convenzionali. 
                       Norma Transitoria n. 5 
  
1. In attesa della effettiva operativita' delle norme concernenti  la
formazione professionale da attuarsi secondo la  disciplina  prevista
dal decreto legislativo n. 502/92, come  successivamente  modificato,
ed in base all'art. 8 del presente Accordo, continuano ad  applicarsi
le disposizioni di cui all'art. 8 dell'Accordo  collettivo  nazionale
reso esecutivo con il D.P.R. n. 484/96. 
  
                       Norma Transitoria n. 6 
  
1.  Ai  medici  che  abbiano  acquisito  l'attestato   di   idoneita'
all'esercizio delle attivita'  di  emergenze  sanitaria  territoriale
nella Regione interessata successivamente alla data di scadenza della
presentazione delle domande di inclusione in  graduatoria  regionale,
e' concessa, al fine di consentire la piena operativita'  delle  rete
degli   operatori   dell'emergenza,   l'attribuzione   di   incarichi
provvisori di emergenza sanitaria, nei casi in cui  questi  non  sono
stati attribuiti ai medici inclusi nella graduatoria regionale di cui
all'art. 2 del presente Accordo e in possesso del previsto attestato,
per mancanza di medici disponibili ad accettare gli stessi incarichi. 
  
2. A tal fine i medici interessati, acquisito il titolo di  idoneita'
previsto, inviano alle Aziende apposite domande di inserimento in  un
apposito elenco, specificando il  possesso  dei  requisiti  necessari
all'inserimento e di quelli  idonei  a  determinarne,  ai  sensi  del
successivo comma 3, la posizione nell'elenco. 
  
3. I medici di cui al precedente comma sono graduati nell'ordine  dal
voto di laurea, dall'Anzianita' di laurea, dalla minore eta'. 
  
                       Norma Transitoria n. 7 
  
1.  Ai  medici  che  abbiano  acquisito  l'attestato  di   formazione
specifica in medicina generale  di  cui  al  decreto  legislativo  n.
256/91  nella  Regione  interessata  successivamente  alla  data   di
scadenza  della  presentazione  delle  domande   di   inclusione   in
graduatoria  regionale  e'  consentita,  al  fine   di   non   creare
discontinuita'  nell'assistenza  ai  cittadini,   l'attribuzione   di
incarichi di sostituzione e provvisori di medicina generale nei  casi
in cui questi non siano stati  attribuiti  ai  medici  inclusi  nella
graduatoria regionale di cui all'art.  2  del  presente  Accordo  per
mancanza di medici disponibili ad accettare gli stessi incarichi. 
  
2. A tal fine i medici interessati, acquisito il titolo di formazione
specifico, inviano alle Aziende apposite domande di inserimento in un
apposito elenco, specificando  il  possesso  dei  requisii  necessari
all'inserimento e di quelli  idonei  a  determinarne,  ai  sensi  del
successivo comma 3, la posizione nell'elenco. 
  
3. I medici di cui al precedente comma sono graduati nell'ordine  dal
voto di laurea, dall'anzianita' di laurea, dalla minore eta'. 
  
                       Norma Transitoria n. 8 
  
1. Premesso che l'art. 15-nonies, comma 3,  del  decreto  legislativo
229/99 dispone che in sede di  rinnovo  delle  convenzioni  nazionali
siano stabiliti tempi e modalita' di attuazione per l'applicazione di
quanto sancito al comma 1 dell'articolo medesimo, le parti convengono
che il termine per l'entrata in vigore a regime del  limite  di  eta'
per la cessazione del rapporto convenzionale  previsto  dall'art.  6,
comma l, lettera a) del presente Accordo collettivo nazionale,  sara'
individuato a seguito di specifica intesa  tra  le  parti  firmatarie
della presente convenzione nazionale, dopo  che  saranno  definiti  e
disciplinati nelle sedi competenti con il concorso dell'ENPAM e delle
parti  firmatarie  stesse,  gli  aspetti  ed  effetti   previdenziali
conseguenti all'introduzione dei nuovi limiti di eta', secondo quanto
stabilito dall'art. 15-nonies del decreto legislativo n. 229/99. 
  
2. Fino a quando non entrera' in vigore il limite di  eta'  stabilito
dall'art. 6, comma 1, lettera  a)  del  presente  Accordo  collettivo
nazionale, continua ad applicarsi l'art. 6, comma 1, lettera a),  del
D.P.R. n. 484/96. 
  
                       Norma Transitoria n. 9 
  
1. Le parti convengono che il presente Accordo collettivo  nazionale,
compresi i suoi allegati, rimane in vigore fino a che non  sia  stato
perfezionato e reso esecutivo con la pubblicazione  del  Decreto  del
Presidente della Repubblica, l'Accordo  collettivo  nazionale  valido
nel triennio successivo, con  decorrenza  01.01.2001,  come  previsto
dall'art. 8, comma 1, del D L.vo n. 502/92 e successive modifiche. 
  
                       Norma Transitoria n. 10 
  
1. Sono fatti salvi per la durata prevista gli effetti  giuridici  ed
economici stabiliti dagli Accordi regionali  vigenti  in  favore  dei
medici impegnati nelle attivita' di emergenza sanitaria territoriale. 
  
                       Norma Transitoria n. 11 
  
1. Il termine di tre anni di cui ali art. 6, comma 3,  decorre  dalla
data di pubblicazione del presente Accordo. 
  
                       Norma Transitoria n. 12 
  
1. Sono fatti salvi, per la durata prevista, gli effetti giuridici ed
economici stabilii dagli Accordi regionali vigenti stipulati ai sensi
del Capo VI del D.P.R. n. 484/96.