(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-Dihiarazioni)
                       DICHIARAZIONE A vERBALE 
                    Dichiarazione a Verbale n. 1 
  
1. Le parti raccomandano al Ministero della sanita' che tra i  titoli
di servizio valutabili ai fini dei concorsi per il  personale  medico
dipendente del S.S.N. sia dato rilievo  all'attivita'  di  medico  di
medicina  generale  convenzionato,  con  particolare  riguardo   agli
addetti ai servizi di emergenza sanitaria territoriale e di  medicina
dei servizi. 
  
                    Dichiarazione a verbale n. 2 
  
1. Le parti  chiariscono  che  le  dizioni  Regioni,  Amministrazione
regionale, Giunta regionale, Assessore regionale alla  sanita'  usate
nel testo dell'accordo valgono ad individuare anche i  corrispondenti
organismi delle provincie autonome di Trento e Bolzano. 
  
                    Dichiarazione a verbale n. 3 
  
1. Le parti raccomandano al Ministro della Sanita' che una  rilevante
percentuale dei posti  disponibili  per  la  frequenza  ai  corsi  di
formazione di medicina generale, previsti dai decreto legislativo  n.
256/91 e successive modificazioni, sia riservata a  medici  abilitati
all'esercizio professionale dopo il 31.12.94. 
  
                    Dichiarazione a verbale n. 4 
  
1. Le parti chiariscono che la dizione "medico di medicina  generale"
si riferisce a tutti i medici convenzionati con le Aziende  ai  sensi
del presente Accordo. 
  
                    Dichiarazione a verbale n. 5 
  
1. Le parti convengono che tra  i  compiti  affidati  ai  medici  dal
presente Accordo non rientrano le funzioni di medico necroscopo e  di
polizia mortuaria. 
  
                    Dichiarazione a verbale n. 6 
  
1. Le parti si impegnano a dare  preferenza  nel  conferimento  degli
incarichi per le centrali di ascolto ai medici  portori  di  handicap
motori o visivi, in ordine di anzianita' di laurea o,  in  subordine,
di voto di laurea. 
  
                    Dichiarazione a verbale n. 7 
  
1. Le parti raccomandano  al  Ministero  della  Sanita'  di  emanare,
sentite le parti interessate, una norma idonea ad adeguare il modello
prescrizione-proposta di cui al DM n. 350/88, alla normativa  vigente
anche per le esigenze  poste  dalla  compensazione  infraregionale  e
extraregionale  nonche'  dalla  nuova  impostazione  del  regime   di
esenzione del cittadino dalla partecipazione alla spesa sanitaria. 
  
2.  Le  parti  raccomandano  inoltre  al  Ministero   della   Sanita'
l'adozione di idonei strumenti normativi e tecnici atti a  consentire
la puntuale individuazione del medico prescrittore, anche al fine  di
facilitare   l'attribuzione    delle    specifiche    responsabilita'
nell'ambito del rispetto dei livelli di spesa programmati. 
  
                    Dichiarazione a verbale n. 8 
  
1. Le parti convengono di affrontare,  d'intesa  con  la  Federazione
nazionale degli Ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri, tutte  le
tematiche deontologiche poste dalla "Carta dei servizi sanitari"  con
riferimento   anche   alla   evidenziazione   della    qualificazione
professionale del medico. 
  
                    Dichiarazione a verbale n. 9 
  
1.  Nei  confronti  dei  medici  iniettori  e  prelevatori   di   cui
all'Accordo collettivo nazionale del 22 dicembre  1978,  titolari  di
incarico  alla  data  di  pubblicazione  del  presente  Accordo,   e'
riconosciuta per intero  l'anzianita'  di  servizio  maturata,  senza
soluzione di continuita', anteriormente alla  data  del  22  novembre
1979 presso i disciolti Enti mutualistici. 
  
                    Dichiarazione a verbale n. 10 
  
Le parti, per agevolare i medici che hanno conseguito l'attestato  di
formazione specifica in medicina generale, in quelle regioni  in  cui
tale corso di formazione sia iniziato l'anno successivo a  quello  di
promulgazione del bando, sollecitano il Ministero  della  Sanita'  ad
emanare un dispositivo di legge che consenta a tali medici  di  poter
essere inscritti nella graduatoria regionale unica valida per  l'anno
successivo a quello di conseguimento del relativo titolo. 
  
                    Dichiarazione a verbale n. 11 
  
Le parti concordano che occorra operare, anche  attraverso  modifiche
legislative di Accordi  regionali,  affinche'  la  certificazione  di
idoneita' per la pratica di attivita' sportive non agonistiche, venga
effettuata esclusivamente o prevalentemente dai medici di famiglia. 
In tale contesto e' auspicabile che, attraverso accordi regionali con
i  sindacati  maggiormente  rappresentativi,  siano   tutelati   quei
cittadini, soprattutto giovani che,  senza  alcun  esborso  economico
diretto o indiretto, aderiscono a societa' sportive. 
  
                    Dichiarazione a verbale n. 12 
  
Le parti auspicano che, anche mediante idonee modifiche  legislative,
possa essere consentito ai medici incaricati a tempo indeterminato di
emergenza sanitaria territoriale di poter essere iscritti alle scuole
di specializzazione di cui ai decreti  legislativi  n.  257/91  e  n.
368/99. 
  
                    Dichiarazione a verbale n. 13 
  
Le parti convengono sull'opportunita' che di Accordi regionali con  i
sindacati maggiormente rappresentativi individuino le modalita'  atte
ad assicurare, in  ogni  ambito  territoriale  carente,  l'assistenza
all'interno del Servizio sanitario  nazionale,  mediante  l'esercizio
della libera scelta del medico da parte dell'assistito. 
  
                    Dichiarazione a verbale n. 14 
  
Le parti, nel ribadire l'importante funzione che puo'  essere  svolta
dalle varie forme associative per  il  miglioramento  della  qualita'
dell'assistenza in coerenza con le previsioni del decreto legislativo
n. 229/99, convengono sull'opportunita'  che  la  sperimentazione  di
nuovi modelli  gestionali,  costituiti  sulla  base  della  normativa
vigente, valorizzi il ruolo  delle  varie  forme  societarie  che  il
decreto legislativo stesso individua come partners nel  perseguimento
degli obiettivi dichiarati.