(Convenzione - art. 23)
                             Articolo 23 
   1.  Le  norme  e   le   procedure   dettagliate   dell'OCCAR   per
l'acquisizione sono soggette regolamento adottato dal CdS sulla  base
delle proposte presentate dal Direttore dell'AE o dagli Stati Membri.
Esse si applicano a tutti i contratti stipulati dall'OCCAR. 
   2. In quanto alla conduzione di programmi gestiti dall'OCCAR, e in
particolare in relazione  alle  attivita'  attinenti  agli  armamenti
(ricerca, sviluppo, industrializzazione, produzione, introduzione  in
servizio)  e  supporto  logistico  durante  il  servizio,  le   norme
contrattuali e le procedure devono essere  conformi  ai  principi  di
acquisizione di cui agli Articoli da 24 a 30.