(Convenzione - art. 24)
                             Articolo 24 
   1. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, contratti  e
sub contratti sono generalmente aggiudicati tramite gara. 
   2. La gara si svolgera' in  conformita'  con  gli  obiettivi  e  i
principi stabiliti nel Capitolo II della presente Convenzione. 
   3. Previo accordo unanime dei partecipanti a un programma, la gara
puo'  essere  estesa  ai  Paesi  che  non  fanno  parte  del   Gruppo
dell'Europa Occidentale per l'Armamento  (WEAG),  sempre  che  questi
Paesi rispettino il principio di reciprocita'. 
   4. Per rispettare i requisiti in materia di difesa e di sicurezza,
o  per  migliorare  la  competitivita'  della  base   tecnologica   e
industriale nel settore della difesa, la gara e l'aggiudicazione  dei
contratti, ed in particolare i contratti per le attivita' di  ricerca
attinente agli armamenti ed alla tecnologia, possono essere  limitati
ad imprese, istituti, agenzie o istituzioni inerenti,  soggette  alla
giurisdizione di uno Stato  Membro  che  partecipa  al  programma  in
questione. 
   5. L'OCCAR si adoperera' per adottare le procedure piu' idonee  in
materia di acquisizione e operera' con gli Stati Membri  al  fine  di
effettuare una valutazione comparativa delle procedure in materia  di
acquisizione secondo gli standard piu' elevati. 
   6. Il CdS controlla l'applicazione dei regolamenti in  materia  di
gare, e decide se il principio di  reciprocita'  viene  apportunameme
rispettato dagli stati che non sono membri della WEAG.