(Convenzione - art. 29)
                             Articolo 29 
   Qualora  necessario,  l'OCCAR,  puo'  richiedere  alle  competenti
autorita' degli Stati Membri di  effettuare  verifiche  su  prezzi  o
costi e  sui  controlli  di  qualita'  per  quei  contratti  da  essa
assegnati nell'esercizio delle sue funzioni, ai  sensi  dell'Articolo
7. Gli  Stati  Membri  faranno,  in  particolare,  il  possibile  per
armonizzare i metodi di definizione dei prezzi.