Articolo 29 Qualora necessario, l'OCCAR, puo' richiedere alle competenti autorita' degli Stati Membri di effettuare verifiche su prezzi o costi e sui controlli di qualita' per quei contratti da essa assegnati nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'Articolo 7. Gli Stati Membri faranno, in particolare, il possibile per armonizzare i metodi di definizione dei prezzi.