(Accordo quadro- art. 37)
                             ARTICOLO 37 
 
   1. Il trattamento delle Informazioni Tecniche e' soggetto alla 
    "necessita' di conoscere" del presunto destinatario ed al 
    rispetto  delle  leggi  e  normative  relative   alla   sicurezza
nazionale. 
   2. Ogni Parte, valutando la possibilita' di autorizzare l'accesso 
    e l'utilizzo delle Informazioni Tecniche di proprieta' del 
    governo o delle Informazioni Tecniche a cui ha accesso, trattera' 
    le industrie per la difesa delle altre Parti allo stesso modo con
cui tratta la propria industria nazionale. 
   3. Le Parti esamineranno la possibilita' di estendere le misure 
    specificate nella Parte 6 del presente Accordo ad altre entita' 
    industriali che sono legalmente vincolate da intese in vigore nei 
    territori di due o piu'  Parti  ai  fini  della  ristrutturazione
dell'industria per la difesa.