(Accordo quadro- art. 38)
                             ARTICOLO 38 
 
   1. La proprieta' delle Informazioni Tecniche sara' posseduta, come 
    norma  generale,  dalla  Parte  in   cui   hanno   origine   tali
    Informazioni Tecniche; cio' e' subordinato al fatto che le  Parti
    abbiano  adeguati  diritti  per   rivelare   ed   utilizzare   le
    Informazioni Tecniche prodotte in base a contratti da loro stesse
    assegnati. 
   2. In particolare, le Parti interessate non richiederanno il 
    trasferimento  della  proprieta'  delle   Informazioni   Tecniche
    dall'industria ad una delle Parti come condizione per  permettere
    la creazione o la ristrutturazione di un'entita' legale che  puo'
    essere da esse considerata come  una  STD  o  per  permettere  il
    trasferimento di un contratto a tale entita' legale. 
   3. Le Parti acquisiranno la proprieta' delle Informazioni Tecniche 
    solo se ritengono che sia impossibile  fare  altrimenti,  e  cio'
    dovra' essere fatto con mezzi legali o contrattuali. 
   4. Nulla nel presente Accordo pregiudichera' i diritti legali 
    esistenti per quanto riguarda i rapporti tra datore di  lavoro  e
    dipendente.