(Accordo quadro- art. 39)
                             ARTICOLO 39 
 
   Fatti salvi i diritti di ogni parte terza, ogni Parte dovra': 
(a) rilasciare le informazioni Tecniche  di  proprieta'  del  governo
    senza alcuna spesa per le  altre  Parti  e/o  per  le  rispettive
    industrie per la difesa ai fini informativi, quando si tratti  di
    facilitare la  creazione  o  la  ristrutturazione  di  un'entita'
    legale che puo' essere considerata da quella Parte come una STD; 
(b) considerare  favorevolmente  il   rilascio   delle   Informazioni
    Tecniche di proprieta' del governo e la  concessione  di  licenze
    per i fini commerciali  ad  un'entita'  legale  che  puo'  essere
    considerata da quella Parte come una STD, in termini  corretti  e
    ragionevoli; 
(c) fornire  supporto   governativo   ed   assistenza   tecnica   per
    l'attuazione dei paragrafi  (a)  e  (b)  in  termini  corretti  e
    ragionevoli.