(Accordo quadro- art. 40)
                             ARTICOLO 40 
 
   Il rilascio e l'uso di Informazioni  Tecniche  di  proprieta'  dei
contraenti e prodotte rispetto  a  un  contratto  riconosciuto  dalle
Parti saranno regolate dalle seguenti disposizioni: 
(a) Le  Parti  interessate  autorizzeranno  i   loro   contraenti   a
    rilasciare   le   Informazioni   Tecniche   e    le    necessarie
    autorizzazioni o cessione di diritti per permettere  agli  stessi
    di creare o ristrutturare  un'entita'  legale  che  possa  essere
    considerata da queste Parti come una STD e di  rendere  operativa
    tale entita', malgrado ogni clausola contraria nel contratto  con
    questi contraenti, e subordinatamente agli obblighi di ogni Parte
    interessata verso terzi e all'assenza di impedimenti legali.  (b)
    Le Parti forniranno assistenza adeguata al fine  di  semplificare
    il rilascio di Informazioni Tecniche tra i contraenti.