ARTICOLO 41 Le Parti interessate non rivendicheranno alcuna compensazione finanziaria per contratti nazionali per la difesa allo scopo di creare o ristrutturare un'entita' legale che possa essere considerata dalle Parti stesse come una STD, che generi un trasferimento di Informazioni Tecniche dal contraente a questa entita', a condizione che tale entita' e/o contraente in questione adempia a tutti gli obblighi in materia di dette compensazioni in base ai contratti nazionali per la difesa, firmati dalle Parti con il contraente.