(Accordo quadro- art. 41)
                             ARTICOLO 41 
 
   Le Parti  interessate  non  rivendicheranno  alcuna  compensazione
finanziaria per contratti nazionali  per  la  difesa  allo  scopo  di
creare o ristrutturare un'entita' legale che possa essere considerata
dalle Parti stesse come una  STD,  che  generi  un  trasferimento  di
Informazioni Tecniche dal contraente a questa entita',  a  condizione
che tale entita' e/o contraente in  questione  adempia  a  tutti  gli
obblighi in materia di  dette  compensazioni  in  base  ai  contratti
nazionali per la difesa, firmati dalle Parti con il contraente.