ARTICOLO 43 1. Le Parti valuteranno la possibilita' di definire accordi per salvaguardare e armonizzare le disposizioni e le procedure nei rispettivi territori per le invenzioni che incorporano Informazioni Tecniche classificate prodotte nei territori delle Parti, per cui e' richiesta la tutela tramite brevetto o strumento simile. Lo scopo dei suddetti accordi e' anche quello di stabilire procedure semplificate per la trasmissione dei documenti inerenti all'archiviazione e all'esercizio di tali diritti. 2. Nel caso in cui si ritenga necessario apportare modifiche alle disposizioni degli accordi internazionali che, vincolano le Parti o alle leggi e normative delle Parti, queste ultime adotteranno le misure necessarie allo scopo di gestire tali modifiche conformemente alla legislazione nazionale e ad altre procedure nazionali pertinenti.