(Accordo quadro- art. 43)
                             ARTICOLO 43 
 
   1. Le Parti valuteranno la possibilita' di  definire  accordi  per
salvaguardare e  armonizzare  le  disposizioni  e  le  procedure  nei
rispettivi territori per le invenzioni che  incorporano  Informazioni
Tecniche classificate prodotte nei territori delle Parti, per cui  e'
richiesta la tutela tramite brevetto o strumento simile. Lo scopo dei
suddetti accordi e' anche quello di stabilire procedure  semplificate
per  la  trasmissione  dei  documenti  inerenti  all'archiviazione  e
all'esercizio di tali diritti. 
   2. Nel caso in cui si ritenga necessario apportare modifiche  alle
disposizioni degli accordi internazionali che, vincolano le  Parti  o
alle leggi e normative delle  Parti,  queste  ultime  adotteranno  le
misure necessarie allo scopo di gestire tali modifiche  conformemente
alla  legislazione  nazionale  e   ad   altre   procedure   nazionali
pertinenti.