(Accordo quadro- art. 44)
                             ARTICOLO 44 
 
   Nel caso in cui si ricevano Informazioni  Tecniche  da  una  parte
terza o da un'altra Parte, nessun principio  contenuto  nel  presente
Accordo pregiudichera' i diritti di quella parte terza o altra  Parte
per quanto riguarda tali Informazioni Tecniche.  Inoltre,  nulla  nel
presente Accordo sara' interpretato nel senso di  richiedere  ad  una
Parte di rivelare Informazioni Tecniche contrariamente alle  leggi  e
normative di sicurezza nazionale  o  alle  Leggi  e  regolamenti  sui
controlli dell'esportazione o contrariamente ad eventuali accordi con
l'utente finale senza che detta Parte abbia prima ottenuto una deroga
in merito.