(Accordo - art. 29)
                             ARTICOLO 29 
 
   1. Le  Parti  ribadiscono  i  loro  obblighi  rispettivi  a  norma
dell'accordo  generale  sugli  scambi  di  servizi  (GATS)   allegato
all'accordo  che  istituisce  l'OMC,  in  particolare  l'impegno   di
concedersi reciprocamente il trattamento della nazione piu'  favorita
per gli scambi nei settori terziari oggetto di detti impegni. 
   2. Conformemente al GATS, questo trattamento non si applica: 
 
a) ai vantaggi concessi dall'una o dall'altra  Parte  a  norma  delle
   disposizioni di un accordo quale definito all'articolo V del  GATS
   o delle misure adottate sulla base di un tale accordo; 
b) agli  altri  vantaggi  concessi  conformemente  all'elenco   delle
   esenzioni dalla clausola  della  nazione  piu'  favorita  allegato
   dall'una o dall'altra Parte all'accordo GATS.