Art. 51. I consorzi di bonifica, qualunque sia lo scopo onde furono istituiti, funzionano con le norme dei rispettivi statuti. Ai consorzi sono applicabili: a) gli articoli 188 a 193, 195 a 197 e 292 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 maggio 1898, n. 164; b) l'articolo 194, nn. 1, 2, 3 e 4 della stessa legge, salvo che si tratti di operazione o di spesa autorizzata od approvata dal Ministero; c) le altre prescrizioni di legge relative alle deliberazioni dei Consigli e delle Giunte comunali, in quanto gli statuti non dispongano altrimenti per le deliberazioni dell'assemblea generale e delle rappresentanze consorziali.