(Regolamento-art. 51)
 
                              Art. 51. 
 
  I  consorzi  di  bonifica,  qualunque  sia  lo  scopo  onde  furono
istituiti, funzionano con le norme dei rispettivi statuti. 
 
  Ai consorzi sono applicabili: 
 
    a) gli articoli 188 a 193, 195 a 197 e 292 del testo unico  della
legge comunale e provinciale 4 maggio 1898, n. 164; 
 
    b) l'articolo 194, nn. 1, 2, 3 e 4 della stessa legge, salvo  che
si tratti di operazione o  di  spesa  autorizzata  od  approvata  dal
Ministero; 
 
    c) le altre prescrizioni di legge relative alle deliberazioni dei
Consigli  e  delle  Giunte  comunali,  in  quanto  gli  statuti   non
dispongano altrimenti per le deliberazioni dell'assemblea generale  e
delle rappresentanze consorziali.