(Regolamento-art. 52)
 
                              Art. 52. 
 
  I delegati ed amministratori dei consorzi durano in carica  per  il
tempo stabilito negli statuti consorziali, che  regolano  altresi'  i
casi di nuove elezioni. 
 
  Essi prestano gratuitamente  l'opera  loro,  salvo  rimborso  delle
spese necessarie ed effettivamente sostenute.