Art. 54. Nella parte ordinaria dei bilanci preventivi e consuntivi dei consorzi di esecuzione e di manutenzione di opere di bonifica, qualora si voglia provvedere alla riscossione delle rendite specificate nell'articolo 14 del testo unico della legge 22 marzo 1900 n. 195, e' obbligatoria la loro iscrizione in titolo speciale, dando conto degli aumenti e delle diminuzioni che annualmente si verificano.