(Regolamento-art. 55)
 
                              Art. 55. 
 
  I progetti relativi alla  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria
delle opere di bonifica sono approvati dall'ingegnere capo del  Genio
civile sino all'importo di L.  12,000  e  dal  Ministero  dei  lavori
pubblici, sentito l'ingegnere capo, negli altri casi. 
 
  Con le stesse norme sono approvati i collaudi dei lavori eseguiti. 
 
  Per motivi di urgenza il consorzio puo' ordinare, anche in  base  a
progetto sommario  non  regolarmente  approvato,  l'esecuzione  delle
opere  strettamente  indispensabili,  informandone   telegraficamente
l'ufficio del Genio civile.