Art. 55. I progetti relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di bonifica sono approvati dall'ingegnere capo del Genio civile sino all'importo di L. 12,000 e dal Ministero dei lavori pubblici, sentito l'ingegnere capo, negli altri casi. Con le stesse norme sono approvati i collaudi dei lavori eseguiti. Per motivi di urgenza il consorzio puo' ordinare, anche in base a progetto sommario non regolarmente approvato, l'esecuzione delle opere strettamente indispensabili, informandone telegraficamente l'ufficio del Genio civile.