(Regolamento-art. 56)
 
                              Art. 56. 
 
  I lavori di bonifica si eseguono dai consorzi  sotto  la  vigilanza
tecnica dell'ufficio del Genio civile, che la  esercita  nei  modi  e
nelle forme determinati dai regolamenti e dal Ministero. 
 
  Non osservandosi i progetti approvati e le altre  norme  stabilite,
l'ingegnere capo puo', con ordine di servizio, sospendere  i  lavori,
riferendo in ogni caso al Ministero cui spetta provvedere.