Art. 56. I lavori di bonifica si eseguono dai consorzi sotto la vigilanza tecnica dell'ufficio del Genio civile, che la esercita nei modi e nelle forme determinati dai regolamenti e dal Ministero. Non osservandosi i progetti approvati e le altre norme stabilite, l'ingegnere capo puo', con ordine di servizio, sospendere i lavori, riferendo in ogni caso al Ministero cui spetta provvedere.