(Regolamento-art. 60)
 
                              Art. 60. 
 
  Procedendosi allo scioglimento dell'amministrazione consorziale, il
R. commissario esercita i poteri della rappresentanza  del  consorzio
ed in caso di urgenza anche quelli dell'assemblea generale. 
 
  Il R. commissario e' scelto fra i funzionari dello  Stato  che  per
l'esercizio delle loro attribuzioni sieno maggiormente idonei a  tale
incarico, ed ha diritto al rimborso delle spese di viaggio e  ad  una
indennita' giornaliera. Tale indennita', da fissarsi nel  decreto  di
nomina, non puo' superare lire  dieci  o  lire  quindici  al  giorno,
secondoche' il funzionario prescelto appartenga o no  ad  un  ufficio
stabilito nel comune ove ha sede il consorzio. Le spese di viaggio  e
le diarie sono liquidate dal Ministero dei Lavori Pubblici, che  puo'
anche anticiparle, curandone poi il rimborso del consorzio.