Art. 60. Procedendosi allo scioglimento dell'amministrazione consorziale, il R. commissario esercita i poteri della rappresentanza del consorzio ed in caso di urgenza anche quelli dell'assemblea generale. Il R. commissario e' scelto fra i funzionari dello Stato che per l'esercizio delle loro attribuzioni sieno maggiormente idonei a tale incarico, ed ha diritto al rimborso delle spese di viaggio e ad una indennita' giornaliera. Tale indennita', da fissarsi nel decreto di nomina, non puo' superare lire dieci o lire quindici al giorno, secondoche' il funzionario prescelto appartenga o no ad un ufficio stabilito nel comune ove ha sede il consorzio. Le spese di viaggio e le diarie sono liquidate dal Ministero dei Lavori Pubblici, che puo' anche anticiparle, curandone poi il rimborso del consorzio.