Art. 9. (Art. 97 e 98 legge 30 marzo 1893, n. 173). Gli interessati riuniti in Consorzio provvedono alla costruzione e alla manutenzione delle opere che non possono essere comprese nelle precedenti categorie concernenti la sistemazione dell'alveo o il contenimento delle acque: a) dei fiumi e torrenti; b) dei grandi colatori ed altri importanti corsi d'acqua. Le provincie dovranno concorrere in misura non inferiore ad un sesto, e in egual misura i comuni, nella spesa, detratta la rendita netta patrimoniale dei Consorzi, per la costruzione di nuove opere straordinarie, che importino una spesa sproporzionata alle forze del Consorzio. Lo Stato potra' concorrere nella costruzione di queste opere, quando sia dimostrato che, pur compresi i contributi dei comuni e delle Provincie, il consorzio sia ancora impotente a sopperire alla spesa. In questo caso la misura del concorso governativo non potra' superare il quarto della spesa.