(Testo unico-art. 9)
 
                               Art. 9. 
 
             (Art. 97 e 98 legge 30 marzo 1893, n. 173). 
 
  Gli interessati riuniti in Consorzio provvedono alla costruzione  e
alla manutenzione delle opere che non possono essere  comprese  nelle
precedenti categorie concernenti  la  sistemazione  dell'alveo  o  il
contenimento delle acque: 
 
      a) dei fiumi e torrenti; 
 
      b) dei grandi colatori ed altri importanti corsi d'acqua. 
 
  Le provincie dovranno concorrere in  misura  non  inferiore  ad  un
sesto, e in egual misura i comuni, nella spesa, detratta  la  rendita
netta patrimoniale dei Consorzi, per la costruzione  di  nuove  opere
straordinarie, che importino una spesa sproporzionata alle forze  del
Consorzio. 
 
  Lo Stato potra'  concorrere  nella  costruzione  di  queste  opere,
quando sia dimostrato che, pur compresi i  contributi  dei  comuni  e
delle Provincie, il consorzio sia ancora impotente a  sopperire  alla
spesa. In questo caso la misura del concorso governativo  non  potra'
superare il quarto della spesa.