Art. 36. Assemblea provinciale 1. L'assemblea e' costituita da delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali della Provincia, secondo i criteri di proporzionalita' definiti dal regolamento elettorale, in numero di un membro ogni 50 soci attivi, nonche' da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice provinciali delle componenti volontaristiche della Croce rossa italiana. 2. Si riunisce almeno una volta l'anno in via ordinaria e in via straordinaria ogni qual volta il consiglio direttivo provinciale, ovvero un terzo dei soci attivi ne faccia richiesta. L'assemblea e' convocata dal presidente provinciale mediante avviso da comunicarsi almeno dieci giorni prima a mezzo posta, fax o altri mezzi equipollenti. Essa e' validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli aventi diritto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei medesimi. L'assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti. 3. L'assemblea provinciale: a) elegge il presidente provinciale nel proprio seno; b) elegge i sei membri elettivi dei consiglio direttivo provinciale fra i propri componenti; c) elabora le linee generali di sviluppo dell'attivita' del comitato provinciale dell'Associazione; d) approva il bilancio di previsione e le relative variazioni, il conto consuntivo e la relazione annuale sull'attivita' svolta predisposti dal consiglio direttivo provinciale.